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Numero d'incarto:
16.2002.54
Data decisione, Autorità:
09.10.2002, CCC
Incarto n.
16.2002.00054
Lugano
9 ottobre
2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14
giugno 2002 presentato da
patr. dall'avv. __________
contro
la sentenza 3
giugno 2002 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti
promossa con istanza 3 aprile 2002 da
patr. dall'avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto
provvisorio dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UE
di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che
con istanza 3 aprile 2002 __________ ha chiesto il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli
per l'incasso di fr. 7'785.10 oltre accessori -pretesa in seguito ridotta a fr.
6'000.- corrispondenti a prestazioni professionali svolte a favore di
quest'ultimo e alla pigione per la locazione di un locale commerciale;
che
con il querelato giudizio il segretario assessore, considerata la presenza di
un valido riconoscimento di debito nella documentazione agli atti alla quale il
convenuto, assente dal contraddittorio, non ha opposto nessuna eccezione, ha
accolto l’istanza;
che
__________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento
sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327
CPC;
che
al ricorso è stato concesso effetto sospensivo con decreto 17 giugno 2002 di
questa Camera;
che
con scritto 2 ottobre 2002 il ricorrente ha comunicato a questa Camera di
ritirare il proprio ricorso per intervenuto accordo fra le parti, e meglio come
risulta dalla lettera dalle stesse sottoscritta il 27 settembre 2002;
che
così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale (art.
352 CPC), tenuto conto che le parti si sono accordate anche nel senso che le
spese rimangano a carico di chi le ha anticipate, compensate le ripetibili.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art.
148 CPC
pronuncia:
-
Il
ricorso per cassazione 14 giugno 2002 __________ è stralciato dai ruoli.
-
Le
spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dal ricorrente,
rimangono a suo carico. Le ripetibili sono compensate.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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