AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2002.50
Data decisione, Autorità:
22.11.2002, CCC
Incarto n.
16.2002.00050
Lugano
22 novembre
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 26
aprile 2002 presentato da
contro
la sentenza 22 marzo 2002 del Giudice di pace del
circolo della Melezza nella procedura promossa con istanza 30 maggio 2000 da
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto
dell'opposizione interposta dal convenuto al PE
n. __________dell'UEF di Locarno, domanda accolta
dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 30 maggio 2000 __________ ha chiesto il rigetto dell'opposizione
interposta da __________ al PE sopra menzionato, notificatogli per l'incasso di
fr. 1'086.45 corrispondenti al saldo delle fatture emesse il 30 settembre e il
29 ottobre 1999 per interventi di riparazione eseguiti presso l'esercizio
pubblico gestito da quest'ultimo;
che il
convenuto si è opposto all'istanza, sostenendo la difettosità dell'intervento
di riparazione eseguito dalla società istante;
che con
il querelato giudizio il giudice di pace, trattando l'istanza secondo gli art.
291 e segg. CPC, ha condannato il convenuto al pagamento dell'importo chiesto
dall'istante, rigettando in via definitiva l'opposizione interposta al PE sopra
menzionato;
che con il
presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento, mentre con osservazioni 11 luglio 2002 la
controparte chiede che il ricorso sia respinto;
che
secondo l’art. 97 n. 4 CPC il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di
causa se esistono -rispettivamente se sono esistiti- i presupposti processuali
tra i quali la capacità delle parti e la legittimazione dei loro
rappresentanti;
che una
persona giuridica -com'è in concreto l'istante- agisce nel processo per mezzo
dei suoi organi, così come iscritti a Registro di commercio (art. 38 cpv. 1
CPC; art. 55 CC);
che nel
caso di specie, va anzitutto rilevato che l'istanza, contrariamente a quanto
previsto dall'art. 292 lett. f CPC, non è sottoscritta da nessuno;
che
simile carenza non è poi stata sanata dalla partecipazione all'udienza -per
conto dell'istante- di __________ (direttore), non godendo quest'ultimo della
facoltà di vincolare individualmente la società __________ poiché iscritto a
Registro di commercio con firma collettiva a due, né essendo egli stato
debitamente designato dalla società (e per essa dai suoi organi) a
rappresentarla davanti al Giudice di pace;
che
l'accertamento d'ufficio dell'assenza di un presupposto processuale può avvenire
anche in sede di ricorso (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 142, m. 3 e
4);
che gli
atti di procedura sono nulli se difettano di un presupposto processuale (art.
142 cpv. 1 lett. a CPC);
che
constatata la nullità dell’istanza 30 maggio 2000 in base all'art. 142 cpv. 2
CPC, ne consegue la nullità di ogni atto successivo, compresa la sentenza,
rendendosi così inutile l'esame delle censure ricorsuali;
che tasse
e spese seguono la soccombenza, mentre al ricorrente non vengono assegnate
ripetibili di questa sede, data l'irrilevanza delle censure proposte.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 CPC
pronuncia:
-
L’istanza
30 maggio 2000 __________ è dichiarata nulla e, con essa, tutti gli atti
di procedura successivi, compresa la sentenza 22 marzo 2002 del Giudice di pace
del circolo della Melezza.
-
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr.
50.-, sono poste a carico di __________. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo della Melezza.
Per la Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster