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Numero d'incarto:
16.2002.5
Data decisione, Autorità:
05.02.2002, CCC
Incarto n.
16.2002.00005
Lugano
5 febbraio
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 10 gennaio 2002 presentato da
contro
la sentenza 20 ottobre 2001 del Giudice di pace del circolo di
Carona nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 22 settembre
2000 da
con la quale l’istante ha chiesto la condanna delle convenute in
solido al pagamento di fr. 1'405.- oltre accessori nonché il rigetto in via
definitiva delle opposizioni da queste interposte ai PE no. __________ e
__________ dell’UE di Lugano emessi a convalida di sequestro, domande accolte
dal primo giudice,
esaminati
gli atti,
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 22 settembre 2000 (azione di convalida di sequestro) __________,
proprietario della particella n. __________ RFD di __________, ha convenuto in
giudizio __________ e __________, comproprietarie della confinante particella
n. __________, al fine di ottenere il pagamento di fr. 1'405.- corrispondenti
alle spese sostenute per la potatura della siepe delle convenute che oltre a
superare l'altezza massima consentita entrava sulla sua proprietà, intervento
che le convenute non hanno eseguito nonostante una regolare diffida in tal
senso;
che
le convenute si sono opposte alla pretesa avversaria rimproverando all'istante
di aver loro concesso un lasso di tempo insufficiente (30 giorni) per
provvedere alla sistemazione della loro siepe;
che
con il querelato giudizio il giudice di pace, accertata la sua competenza
territoriale ed estromesso dagli atti lo scritto 14 novembre 2000 delle
convenute in quanto pervenuto alla Giudicatura di pace a istruttoria terminata,
ha accolto l'istanza non avendo le convenute contestato la turbativa creata al
vicino dalla loro siepe (art. 140 LAC);
che
la sola contestazione proposta all'udienza, ovvero quella della concessione di
un lasso di tempo troppo breve per l'esecuzione dei lavori di potatura, è stata
respinta dal giudice poiché dal momento in cui l'istante ha assegnato il
termine di 30 giorni (26 maggio 1999) a quello dell'esecuzione effettiva dei
lavori (12 e 17 luglio 1999), sono trascorsi oltre 2 mesi senza che le convenute
abbiano intrapreso nulla;
che
con scritto 10 gennaio 2002 __________ e __________ sono insorte contro il
predetto giudizio;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato
valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo
di cassazione invocato: caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che
nel caso concreto il contenuto dello scritto 10 gennaio 2002 delle ricorrenti
non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso
per cassazione;
che
infatti, invece di indicare a questa Camera le loro critiche alla decisione del
giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle
prove) o all’applicazione di norme di diritto, le ricorrenti si limitano a
censurare l'intervento dell'istante e a manifestare il loro malcontento circa
l'esito della procedura da questi promossa;
che
pertanto questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti
per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;
che
il “ricorso”, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in
contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC, deve così essere respinto in
quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni, qualora si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che
le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso 10 gennaio 2002 di __________ e __________ è nullo.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico
delle ricorrenti in solido.
-
Intimazione
a:
– __________
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del Circolo di Carona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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