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Numero d'incarto:
16.2002.27
Data decisione, Autorità:
05.08.2002, CCC
Incarto n.
16.2002.00027
Lugano
05 agosto
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 18 aprile 2002 presentato da
(patr. dall'avv. __________
Contro
la sentenza 25 marzo 2002 del Segretario assessore della Pretura del
Distretto di Bellinzona nella causa a procedura inappellabile promossa con
istanza 28 febbraio 2001 nei confronti di
(tutti patr. Dall'avv. __________
con
la quale l'istante ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento
di
fr.
3'410.-, domanda respinta dal primo giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
Il
18 settembre 1997 la __________ -ora __________ a seguito di fusione 1° gennaio
1998- ha sottoscritto con __________ e
__________ (__________, debitore solidale) un contratto di credito in conto
corrente in virtù del quale veniva loro concesso un credito di costruzione di
fr. 1'250'000.- alle seguenti condizioni: tasso d'interesse 4,25% oltre a una
commissione trimestrale dello 0,25% (doc. D). La richiesta di credito
concerneva lavori di ampliamento dello stabile __________ a __________. A lavori ultimati, nell'ambito
di trattative con l'allora __________, __________e __________ hanno ottenuto
dalla banca la riconferma di un tasso d'interesse preferenziale (inferiore
di 1/2 % rispetto al tasso normalmente applicato) sulle ipoteche esistenti,
nonché sul prestito relativo alla riattazione del ristorante __________che
sarebbe stato consolidato prossimamente (doc. 3: 30 marzo 1998). Meno di
due mesi più tardi, lo studio d'architettura __________ comunicava alla banca
l'avvenuto pagamento di tutti gli artigiani (doc. 5). Nondimeno il consolidamento
del credito, non è avvenuto poiché la __________, subentrata a quella di
__________, ha condizionato tale operazione alla produzione di ulteriore documentazione
attestante -tra l'altro- la solvibilità dei debitori i quali, dal canto loro,
non vi hanno dato seguito, sostenendo l'avvenuta verifica della loro
solvibilità già al momento della concessione del credito di costruzione. Ne è seguita
la disdetta del rapporto di mutuo da parte dei clienti con scritto 24 marzo
1999 (doc. 6), disdetta accettata dalla banca con effetto immediato, al più
tardi entro il 7 maggio 1999, la quale ha contestualmente concesso ai
clienti l'applicazione retroattiva, ossia dal 1° luglio 1998, di un tasso di
favore del 3,5% sul credito di costruzione (doc. C).
-
Con
istanza 28 febbraio 2001 la banca ha convenuto in __________e __________ al
fine di ottenere la loro condanna in solido al pagamento di fr. 3'410.-,
corrispondenti alla commissione trimestrale dello 0,25%, verosimilmente desunta
dall'estratto conto 28 febbraio 2001 (doc. L). A mente dell’istante la commissione
sarebbe dovuta, avendo i convenuti disatteso l’obbligo che loro competeva di
produrre la documentazione richiesta conformemente alla prassi bancaria,
rendendo così impossibile il consolidamento del credito di costruzione. I
convenuti si sono opposti alla pretesa avversaria addebitando all'istante la
causa del mancato consolidamento del credito di costruzione, nonostante le
chiare assicurazioni in tal senso contenute nello scritto 30 marzo 1998 della
__________ (doc. F) e i risultati emergenti dalla verifica effettuata al
momento della concessione del credito di costruzione.
-
Con
il querelato giudizio il segretario assessore ha respinto l'istanza della
banca. Facendo propria la tesi dei convenuti, ha addebitato all’istante le
cause del mancato consolidamento del credito di costruzione poiché la richiesta
di documentazione -alla quale aveva condizionato l'operazione- non era
giustificata dalle circostanze ritenuto che, per quanto risulta dalla perizia,
essa sarebbe stata indicata solo se fosse esistita una modifica degli elementi
sui quali la banca aveva basato la sua prima valutazione del rischio.
Ciò che in concreto l’istante non ha neppure allegato. A prescindere da questa
problematica, il primo giudice ha comunque ritenuto che l’istante fosse
vincolata alle precedenti comunicazioni della ____________________in particolare
a quelle contenute nello scritto 30 marzo 1998 (doc. F) là dove si parla del prestito
che verrà consolidato prossimamente. Conseguendone la decadenza del diritto
alla provvigione litigiosa.
-
Con
il presente tempestivo gravame l'istante insorge contro il giudizio pretorile,
postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle
lettere f) e g) dell'art. 327 CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di
aver arbitrariamente valutato le prove, in particolare la perizia giudiziaria e
la testimonianza __________ (ignorata
dal segretario assessore), dalle quali si evince che la sua richiesta di documentazione
in vista del consolidamento del credito di costruzione era conforme alla prassi
bancaria di modo che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il
consolidamento non si è potuto perfezionare unicamente a causa dell'inadempienza
dei convenuti. Pertanto questi sono tenuti a pagare la commissione pattuita contrattualmente
e rimasta oggetto degli accordi fra le parti. Contestato dalla ricorrente è
pure l’accertamento del primo giudice secondo il quale vi sarebbero stati tra
le parti accordi in merito all’esenzione dal pagamento della commissione,
accordi dei quali non vi è traccia nelle prove documentali.
Con
osservazioni 21 maggio 2002 i convenuti postulano la reiezione del ricorso.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte tutte
le censure ricorsuali siccome tutte riferite alla valutazione delle prove da
parte del primo giudice, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può
essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una
decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente
se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la
situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto
certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).
-
Il pagamento di commissioni, in
aggiunta agli interessi, è richiesto -in genere- per i crediti di costruzione
concessi sotto forma di conto corrente, come quello pattuito tra le parti (Emch/
Montavon/ Renz/ De Werra/ Bösch/ Bizzozero, Le monde et la pratique
bancaires suisses, 1995, vol. II, pag. 24; Baumann D., Der Baukredit,
1994, pag. 50 e 121 e 122). Terminata la costruzione, questo credito viene di
regola consolidato da parte dello stesso istituto e trasformato in mutuo
ipotecario, data la facoltà del debitore di determinare il momento di tale
operazione; se la banca, fin dall'inizio, non ritiene di procedere al
consolidamento, pattuirà con il cliente l'assunzione del mutuo ipotecario da
parte di un altro istituto (Emch e altri, op. cit., vol. II, pag. 115; Baumann,
op. cit., pag. 366). Gli interessi sui prestiti ipotecari sono solitamente
inferiori a quelli concessi sui crediti di costruzione, sui quali come detto è
dovuta anche una commissione (Baumann, ibidem); in ogni caso, secondo il
principio della buona fede, anche senza particolari pattuizioni, la banca è
tenuta a consolidare il credito se la costruzione per la quale questo è stato
concesso è stata realizzata (Baumann, op. cit., pag. 377).
-
Nel caso concreto, nonostante l’ultimazione dei lavori di riattazione
e l’avvenuto pagamento degli artigiani entro il 19 maggio 1998 (doc. 5), è
pacifico che l’istante non ha proceduto al consolidamento del credito di
costruzione, ma ha richiesto la presentazione di documentazione ulteriore cui i
clienti non hanno dato seguito. Al proposito il primo giudice ha rilevato in
particolare che simile modo di agire non è stato conforme alla prassi
dell’istante: e ciò in conformità con le deposizioni __________ e __________.
La ricorrente sostiene invece che queste prove sarebbero in parte sconfessate
dalla perizia: orbene, è possibile -come afferma il perito- che in determinati
casi (che non costituiscono la regola: perizia, ad 1) la banca possa riservarsi
il diritto di un riesame dei rischi (perizia, ad 1, 3 e 4); ma la ricorrente
non ha ritenuto di giustificare in causa -ossia nelle allegazioni introduttive-
l'esistenza di tale necessità. Ne consegue che i motivi -pertinenti o no-
addotti in questa sede (ricorso, pag. 8 - 9), configurano inammissibili fatti
nuovi (art. 321 CPC): infatti, in prima sede, essa aveva sostenuto
semplicemente che la prassi (che il signor __________ dovrebbe conoscere) -e quindi non gli aspetti del caso
particolare- aveva imposto la richiesta della documentazione necessaria al
consolidamento del credito di costruzione (istanza, pag. 3). Stando così le
cose e sfuggendo ai termini della lite la questione di eventuali motivi
d'eccezione alla regola del consolidamento pressoché automatico del credito di
costruzione, perde ogni attualità anche il richiamo alla testimonianza
__________ (ricorso, punto 7) che,
accennando peraltro solo informativamente ai rapporti con i convenuti, ha
riferito su questioni relative alle decisioni interne della banca, inidonee a
decidere la controversia.
-
In
conclusione la ricorrente critica la decisione del primo giudice in merito alla
circostanza secondo cui -comunque- il rispetto della prassi sarebbe superato
dalle pattuizioni concrete, concludendone all'esclusione della commissione
litigiosa. Sennonché, sulla base della documentazione agli atti, in particolare
la risposta 30 marzo 1998 della banca (di __________) sulla concessione ai
clienti di un interesse di favore (doc. F) e lo scritto 29 marzo 1999 della
__________ sulle condizioni del credito dal 1° luglio 1998 in avanti (doc. C),
la tesi del primo giudice è del tutto sostenibile dal momento che non v'è
nessun accenno (con riferimento al contratto iniziale: doc. D) a una
commissione, né modificata, né confermata. Ciò che in concreto potrebbe rientrare
nelle condizioni favorevoli applicate dalla banca nei confronti dei convenuti,
e che -d'altra parte- non sarebbe contrario al principio secondo cui la
pattuizione di una commissione non è un elemento essenziale del credito di
costruzione (Baumann, op. cit., pag. 50 e 121), di modo che un'eventuale
modifica delle pattuizioni nel senso indicato dal primo giudice sarebbe
senz'altro possibile, senza mettere in dubbio la validità o la natura del rapporto
di mutuo.
Né va
dimenticato che la questione della commissione ha assunto in causa carattere
marginale, al punto che nemmeno appare oggettivamente comprensibile il calcolo
dell'importo posto a giudizio, dal momento che l'estratto conto cui l'istante
fa riferimento (doc. L) non sembra poter costituire la base del credito: ma
tant'è, sia a dipendenza dell'esito della lite, sia perché l'importo come tale
non è stato contestato.
- Alla
luce di quanto sopra esposto, la conclusione del segretario assessore non è
certamente arbitraria. Di conseguenza il ricorso, che non ha evidenziato nessun
titolo di cassazione, deve essere respinto.
Tasse,
spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 18 aprile 2002 __________ è respinto.
-
Le
spese e la tassa di giustizia, in complessivi fr. 250.-, già anticipate dalla
ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere ai convenuti
l'importo di fr. 400.- a titolo di ripetibili di questa sede.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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