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Numero d'incarto:
16.2002.25
Data decisione, Autorità:
03.07.2002, CCC
Incarto n.
16.2002.00025
Lugano
03 luglio
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 2 aprile 2002 presentato da
(patr. dallo studio legale __________)
contro
la sentenza 21 marzo 2002 del Giudice di pace del circolo di Balerna
nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa
con istanza 11 febbraio 2002 dal
(rappr. da__________ __________)
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva
dell'opposizione interposta dall'escusso al PE n. __________dell'UEF di
Mendrisio, domanda accolta dal primo giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 11 febbraio 2002 il __________ ha chiesto il rigetto definitivo dell'opposizione
interposta da __________ al PE sopra menzionato, notificatogli per l'incasso di
fr. 656.20 oltre interessi, corrispondenti all'imposta comunale 1994;
che
a sostegno della stessa l’istante ha prodotto la notifica di
tassazione/decisione su reclamo 20 giugno 1994 relativa all'imposta cantonale
1993/94 –passata in giudicato– e la bolletta 31 ottobre 1994 per il calcolo e
l’incasso del conguaglio dell'imposta comunale per il periodo 1°gennaio–28
febbraio 1994 con l’attestazione della sua mancata impugnazione da parte del contribuente,
oltre a due successivi richiami;
che
il convenuto si è opposto all'istanza sostenendo anzitutto la prescrizione del
credito fiscale, affermando che lo stesso non può costituire un suo debito
personale perché sorto con la notifica di tassazione 29 ottobre 1993, ossia
mentre egli era al beneficio di una moratoria concordataria (concessagli il 2
luglio 1993 per la durata di sei mesi) e, da ultimo, contestando la legittimità
della pretesa per aver egli trasferito il domicilio in altro Comune dal 1°
marzo 1994;
che
con il querelato giudizio il giudice di pace, accertata la presenza di un
valido titolo esecutivo nella documentazione agli atti, ha accolto l'istanza,
in particolare non ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto
poiché il relativo termine è stato interrotto dalla notifica della decisione 29
novembre 1996 dell'Ufficio esazione e condoni;
che
con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo
con decreto 16 aprile 2002, __________ insorge contro il predetto giudizio postulandone
l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g
CPC;
che
il ricorrente rimprovera in particolare al primo giudice di aver erroneamente applicato
il diritto materiale, per non aver accertato l'intervenuta prescrizione del
credito fiscale e per non aver ritenuto l'istanza improponibile nei suoi
confronti a dipendenza della notifica della tassazione durante il beneficio
della moratoria concordataria; da ultimo contesta il diritto dell'ente pubblico
di incassare imposte relative al periodo successivo al 1° marzo 1994, ossia
dopo il cambiamento di domicilio;
che
al ricorso l'istante non ha formulato osservazioni;
che
preliminarmente deve essere estromessa dall'incarto la documentazione prodotta
per la prima volta con il ricorso, ostandovi l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di
atti di causa o di prove;
che
nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta
d’ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede
tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere
esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (Staehelin, in Comm. di Basilea alla
LEF, 1998, art. 84, N. 50);
che
a fronte di un valido titolo esecutivo, qual'è la documentazione prodotta dall'istante
per il pagamento dell'imposta comunale 1994 (in particolare la bolletta 31 ottobre
1994) con riferimento agli art. 28 LALEF e 222 vLT (applicabile in virtù della
norma transitoria di cui all’art. 324 cpv. 2 LT), il giudice pronuncia il rigetto
definitivo dell'opposizione, a meno che l'escusso non provi con documenti che
il debito è stato estinto dopo la sentenza, che è stato prorogato il termine di
pagamento o che il credito è prescritto (art. 81 cpv. 1 LEF);
che
in virtù dell’art. 231 cpv. 1 vLT i crediti fiscali si prescrivono dopo cinque
anni dal momento in cui la tassazione è passata in giudicato, mentre per la
sospensione e l’interruzione della prescrizione tornano applicabili i principi
sanciti dall’art. 158 cpv. 2 e 3 vLT al quale rinvia l’art. 231 cpv. 2 vLT;
che
per decisione di tassazione bisogna intendere l’atto con il quale l’autorità
fiscale effettua il calcolo dell’imposta a carico del contribuente,
manifestando altresì l’intenzione di procedere all’incasso;
che
nel caso di specie per la decorrenza del termine di prescrizione determinante è
la notifica della bolletta 31 ottobre 1994 dalla quale emergono i dati
necessari per il calcolo e la verifica dell’imposta dovuta (imposta cantonale,
moltiplicatore, imposta immobiliare), oltre al termine di pagamento e ai rimedi
di diritto per un’eventuale contestazione, così che il termine quinquennale
–iniziando a decorrere con il passaggio in giudicato della decisione in esame–
dev'essere situato al più presto trenta giorni dopo la data di spedizione
indicata (RDAT I/ 2000, N. 9t, consid. 7.3);
che
per quanto invece concerne la notifica di tassazione 29 ottobre 1993 richiamata
dal ricorrente, la stessa (peraltro relativa all'Imposta cantonale) non può
certo essere considerata, essendo stata impugnata dal contribuente e sostituita
dalla decisione su reclamo 20 giugno 1994 (l'esito della vertenza sarebbe
identico anche qualora si considerasse determinante questa data per la
decorrenza del termine di prescrizione);
che
a norma dell’art. 158 cpv. 2 vLT costituiscono atti interruttivi della
prescrizione gli atti ufficiali intesi all’accertamento o all’esazione del
credito fiscale comunicati al contribuente, così come ogni riconoscimento
esplicito del debito fiscale da parte del contribuente medesimo;
che
dottrina e giurisprudenza assimilano a un atto interruttivo della prescrizione
ogni mezzo di cui si avvale il creditore per ottenere l’ossequio della pretesa
senza riguardo alla forma (CCC 21 ottobre 1992 in re G./ Comune di L.; DTF
93 I 673, 101 Ia 21, 107 Ib 203; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, 1990, pag. 99; Binder, Die Verjährung im
schweizerischen Steuerrecht, 1985, § 11, pag. 245 segg.);
che
in quest'ottica la decisione 29 novembre 1996 dell'Ufficio esazione e condoni
con la quale ha parzialmente accolto la domanda di condono del convenuto con
riferimento all'imposta comunale 1994, manifestando in modo univoco la volontà
dello Stato di non voler rinunciare al proprio credito, eccezion fatta per gli
interessi di ritardo e le spese (art. 158 cpv. 2 vLT), configura atto
interruttivo della prescrizione;
che
l'interruzione della prescrizione comporta la decorrenza di un nuovo termine di
prescrizione di uguale durata (art. 158 cpv. 3 in fine vLT);
che
pertanto, al momento della notifica del PE oggetto della presente procedura
esecutiva –il 22 marzo 2001– il credito relativo all'imposta comunale 1994 non
era ancora prescritto, onde la correttezza della decisione impugnata;
che
a prescindere dalla sua proponibilità nell'ambito della presente procedura di
rigetto dell'opposizione, la contestazione sulla legittimità della richiesta di
pagamento dell'imposta comunale per il periodo successivo al 1° marzo 1994,
data di trasferimento del domicilio del convenuto, è destituita di fondamento,
già perché risulta chiaramente dalla bolletta d'imposta 31 ottobre 1994 che
l'istante ha debitamente tenuto conto della circostanza segnalata dal
ricorrente, limitando il periodo d'imposizione;
che,
inoltre, il beneficio della moratoria concordataria non concerne il credito in esame
dal momento che l'imposta comunale in discussione è divenuta esigibile il 31
novembre 1994 (data di passaggio in giudicato della relativa decisione), ovvero
dopo la fine della moratoria concordataria, concessa dal 2 luglio 1993 per la
durata di 6 mesi (quindi sino al 2 gennaio 1994) e dopo la conclusione della
procedura di concordato: da qui l'inapplicabilità dell'art. 310 LEF invocato
dal ricorrente;
che
alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun
titolo di cassazione in particolare non quello dell'errata applicazione del
diritto sostanziale da parte del giudice di pace, dev'essere respinto;
che
tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC), mentre all'istante non
vengono assegnate ripetibili, non avendo presentato osservazioni al ricorso.
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
dichiara: 1. Il
ricorso per cassazione 2 aprile 2002 __________ è respinto.
-
La
tassa di giustizia e le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.–
già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Balerna.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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