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Numero d'incarto:
16.2002.23
Data decisione, Autorità:
08.08.2002, CCC
Incarto n.
16.2002.00023
Lugano
8 agosto 2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 15
marzo 2002 presentato nella forma dell'appello da
__________ patr. dall'avv. __________
contro
la sentenza 21 febbraio 2002 del Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 3 nella causa civile promossa con petizione 8 settembre 1997
da
__________ patr. dall'avv. __________
con la quale
l'istante ha chiesto che venisse fatto divieto al convenuto di posteggiare
sulla part. n. __________RFP __________ gravata da un onere di passo a favore
della part. __________RFP __________ di sua proprietà, domanda accolta dal
primo giudice che ha invece respinto la domanda riconvenzionale tendente a
ridurre la superficie destinata alla servitù;
richiamato il
decreto 26 marzo 2002 della Prima Camera civile del Tribunale d'appello con cui
ha trasmesso l'appello a questa Camera perché -per ragioni di competenza per
valore- lo decidesse come ricorso per cassazione;
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1.__________ è proprietario della
particella già n. __________RFP di __________ (ora n. __________RFD) mentre
__________lo è della confinante particella già n. __________ RFP (ora n.
__________RFD). L'8 agosto 1978 __________, unitamente ai proprietari della part.
già n. __________RFP di __________ (__________e __________), aveva concluso con
il precedente proprietario del fondo n. __________, __________, un contratto a
tenore del quale quest'ultima proprietà veniva gravata da una servitù di passo
a favore delle particelle n. __________e __________. Scopo della servitù, che è
stata regolarmente iscritta a Registro fondiario, era quello di garantire ai
suoi beneficiari l'accesso con veicoli alla loro proprietà. L'estensione della
servitù è definita limitatamente al tracciato colorato in giallo sul piano
di situazione del geometra __________ e __________ (doc. A e B).
-
Sorte
tra le parti contestazioni relative in particolare alla presenza di veicoli
posteggiati sull'area destinata all'esercizio del diritto di passo, __________
ha convenuto in giudizio ____________________chiedendo che gli fosse fatto
divieto di posteggiare e di tenere completamente libera la porzione della
particella n. __________ RFP gravata dalla servitù di passo veicolare in favore
della sua particella n. __________. Il convenuto si è opposto a queste domande
sostenendo che non era nelle intenzioni della parti che hanno costituito la
servitù di sacrificare il posteggio realizzato sul suo fondo e pacificamente
utilizzato sino al 1995. Ritenendo sproporzionata la superficie indicata nella
planimetria per garantire l'accesso con veicoli alla controparte, ha chiesto in
via riconvenzionale la limitazione dell'aggravio del suo fondo a quanto
strettamente necessario allo scopo indicato.
-
Con il querelato giudizio il pretore ha accolto l'azione
principale ingiungendo al convenuto quanto sollecitava l'attore. Egli ha
ritenuto chiaro il tenore della servitù controversa così come iscritta a
Registro fondiario e quindi vincolante per le parti, con particolare
riferimento all'estensione della stessa. Il primo giudice ha respinto la
riconvenzione, ritenendo non sproporzionata l'area gravata dall'onere di passo
in relazione allo scopo della servitù.
-
Con il presente tempestivo gravame il convenuto insorge contro il
giudizio pretorile chiedendone l’annullamento. Rimprovera al primo giudice di
aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente
applicato il diritto sostanziale, in particolare per aver ritenuto chiare e
vincolanti le risultanze del Registro fondiario, senza avvedersi della nullità
dell'atto di costituzione della servitù, derivante dal fatto che il piano di
situazione 12 luglio 1978 dello studio __________ e __________ -parte
integrante della pattuizione- non reca la firma delle parti: ne conseguirebbe
l'inesistenza della servitù. Osserva inoltre che comunque l'estensione della
stessa -peraltro ammessa nei limiti da lui proposti in uno scritto di
controparte (doc. 4)- non è né chiara né ineccepibile, per cui il Pretore avrebbe
dovuto applicare l'art. 738 cpv. 2 CC e non il cpv. 1. Censura infine
l'interpretazione della perizia operata dal primo giudice.
Con
osservazioni 28 maggio 2002 la controparte postula la
reiezione
del ricorso, eccependone innanzi tutto la nullità dal punto di vista formale.
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Per
quanto attiene alla ricevibilità del ricorso va rilevato che per costante
giurisprudenza di questa Camera, anche se carente dell’indicazione del motivo
di cassazione invocato così come lo prevede l’art. 329 cpv. 2 lett. e CPC, il
ricorso è comunque valido se dalla sua motivazione risultino con ogni evidenza
le ragioni a fondamento del medesimo, di modo che il giudice possa individuare
con facilità sia il motivo di cassazione addotto che la norma legale ritenuta violata
(Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 329, m. 2). In concreto è fuori di
dubbio che a fondamento della propria impugnazione il ricorrente pone
l'arbitraria valutazione delle prove e l'errata applicazione del diritto
sostanziale da parte del primo giudice (cfr. punto F pag. 6 e punto 3.2 pag. 11
dell'appello), ovvero invoca il titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett.
g CPC: ne consegue la ricevibilità del ricorso.
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Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può
essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una
decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente
se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la
situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto
certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).
-
Contrariamente a quanto preteso dal
ricorrente, la conclusione del primo giudice che ha fatto propria la tesi
dell'istante basandosi sulle risultanze del registro
fondiario, in particolare su quelle della planimetria allegata al contratto di
costituzione, non è errata e neppure
arbitraria. In particolare, la principale censura del ricorrente secondo
la quale, la planimetria allegata all'atto di costituzione della servitù
sarebbe nulla poiché non sottoscritta dai contraenti, non può essere
considerata in quanto proposta per la prima volta in questa sede, ossia in urto
con l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC. Infatti, davanti al primo giudice, e in
particolare nella sua risposta, l'interessato non ha eccepito tale nullità, né
ha contestato le risultanze del registro fondiario, in particolare non ha
sostenuto che l'estensione della servitù non sarebbe quella indicata dalla
planimetria prodotta a Registro.
-
E
nemmeno si tratta in concreto di nullità assoluta che
il giudice deve verificare d'ufficio anche in questa sede. Certo l'art. 36 del
Regolamento cantonale concernente la legge sul registro fondiario
(RL:4.1.3.1.1) impone che nel caso in cui il diritto costituito venga
esercitato su una parte del fondo, il relativo tracciato deve essere indicato
in modo preciso su un piano di situazione firmato dalle parti interessate e
allegato ai documenti giustificativi, ma
-come osserva correttamente il resistente- non è dato di sapere anzitutto, come
sia avvenuta la procedura di iscrizione, rimasta estranea al contraddittorio.
Inoltre, a fronte dell'avvenuta iscrizione della servitù, vale la presunzione
della validità della situazione giuridica che ne sta alla base (Homberger,
in Comm. di Zurigo, 1938, Besitz und Grundbuch - Vorbemerkungen, N. 15; Riemer,
Die beschränkten dinglichen Rechte, ed. 2, pag. 55), a meno che la parte lesa
dall'operazione non proponga azione di rettifica del Registro fondiario (art.
975, rispettivamente 977 CC). Infine, valessero i richiami alle disposizioni
notarili erroneamente evocate dal ricorrente (le parti non hanno fatto capo
alla forma autentica), la pretesa nullità non sarebbe ancora data, come risulta
dai combinati art. 55 cpv. 3 e 64 LN. Riguardo alle ulteriori osservazioni del
ricorrente su questo tema -che peraltro non indica quale sarebbe il disposto
(specie del diritto federale) su cui fonda la pretesa nullità- va precisato che
la firma dell'istanza di iscrizione della servitù da parte del solo __________
corrisponde esattamente all'analogo incarico conferitogli dalle altre parti
della convenzione (doc. A, ultimo capoverso), mentre il rimprovero di
un'eventuale mistificazione della planimetria appare (anch'esso) per la
prima volta in questa sede, senza essere fondato nemmeno su indizi.
In
realtà, la censura non è nemmeno intesa (dopo averne affermato i presupposti)
ad ottenere l'accertamento della nullità dell'atto di costituzione della
servitù e della successiva iscrizione, dal momento che -concludendo- lo stesso
ricorrente osserva di non pretendere la cancellazione della servitù,
volendo unicamente riottenere quanto negatogli dal primo giudice,
ritenuto che in quel luogo un posteggio è sempre esistito ed è sempre stato
utilizzato come tale (ricorso, 1.5).
- Il ricorrente rimprovera, secondo cui al primo giudice di non aver
applicato l'art. 738 cpv. 2 CC, secondo cui entro i limiti dell'iscrizione
l'estensione della servitù può risultare dal titolo d'acquisto e dal modo con
cui fu esercitata per molto tempo, pacificamente e in buona fede.
Tuttavia per l'art. 738 cpv. 1 CC, l'estensione è determinata dall'iscrizione a
Registro fondiario, sempre che essa definisca chiaramente i diritti e gli
obblighi che ne derivano. Se è chiara, l'iscrizione esclude qualsiasi
interpretazione (DTF 123 III
464 consid. 2a e 2b; 115 II 436 consid. 2b). Situazione che il ricorrente
ricava -in subordine- dall'accennata assenza delle firme sulla planimetria. Ma,
ancora una volta, l'argomento è nuovo e contrasta con l'art. 321 CPC, dal
momento che in prima sede egli aveva in particolare affermato: … per
l'esercizio utile e sufficiente del diritto di passo, così come concepito dalle
parti che lo contrattarono nel 1978, non è assolutamente necessaria una
superficie del fondo serviente così come indicato mediante tracciato colorato
in giallo sul piano di situazione allegato alla predetta convenzione di
costituzione di servitù (risposta, pag. 3). Ciò che equivale ad ammettere
l'estensione della servitù. D'altra parte la chiarezza della pattuizione, ce ne
fosse necessità, scaturisce sia dall'ispezione a Registro fondiario effettuata
dalle parti e dai documenti ricavati in quella sede (compresa la planimetria e
la relativa evidenziatura dell'area interessata alla servitù), sia dagli
accertamenti peritali (allegati 1, 2 e 3), inclusa l'indicazione della
superficie di 25 mq (perizia, risposta A). Non sono invece rilevanti in
quest'ambito le prove testimoniali cui si riferisce il ricorrente, il cui
contenuto avrebbe potuto semmai concernere l'applicazione -qui esclusa-
dell'art. 738 cpv. 2 CC. Ne consegue che l'applicazione da parte del Pretore
dell'art. 738 cpv. 1 CC non è solo sostenibile, ma è corretta.
Si
aggiunga che quanto affermato dall'attore nel suo scritto 20 gennaio 1995 (doc.
4) non può essere interpretato come ammissione della tesi di controparte, sia
perché si tratta di una richiesta formulata a titolo bonale, sia perché è
estranea a quello che è poi divenuto l'oggetto della lite, ossia anche
l'accertamento della servitù.
-
Per
quanto riguarda la riconvenzione, il ricorrente rimprovera esclusivamente al
primo giudice di non aver valutato attentamente la perizia giudiziaria.
Orbene, non apparendo necessario né di individuare le norme di diritto (mai
formalmente indicate) su cui si fonda la domanda del convenuto, né di
verificarne i presupposti (questioni rimaste estranee all'impugnazione),
proprio i passi della perizia indicati dal ricorrente offrono al giudice un
ampio potere decisionale quo la pretesa sproporzione fra l'interesse del fondo
dominante e la gravità dell'onere (art. 736 cpv. 2 CC). Infatti, se è vero che,
rispondendo al quesito no. 1 di parte convenuta, il perito ha affermato che
l'area interessata alla servitù comunque può essere ridotta mantenendo le
caratteristiche di una discreta sicurezza (ultimo capoverso), egli ha
tuttavia affermato che qualora il diritto di passo …venisse ridotto, verrebbero
pregiudicate sia la visibilità dell'imbocco della strada cantonale, che lo
spazio di manovra e quindi, sostanzialmente la sicurezza (riposta B, prima
frase); che la riduzione della servitù di circa 6/8 metri … non sia
attuabile; che già attualmente l'accesso non corrisponde ai requisiti
richiesti dalle norme VSS (risposta B, in fine, e risposta C); che la
formazione di un posteggio di 6/8 metri o calcolato in base alle norme VSS comprometterebbe
la sicurezza dell'accesso e dell'uscita (risposta B, pag. 4) e che per
garantire la sicurezza, un'autovettura dovrebbe poter scorgere …, ciò che non è
più possibile riducendo la lunghezza della servitù di passo (risposta 1,
seconda frase). Solo eventualmente il perito scorge la possibilità di formare
un posteggio, riducendo la superficie oggetto della servitù, ma con la riserva
che si tratti del posto per un'autovettura piccola (risposta B, ultima
frase; delucidazione, pag. 4). Non è pertanto arbitrario, ossia in manifesto
contrasto con la prova peritale (art. 327 lett. g CPC), che il Pretore
abbia ritenuto non data la pretesa sproporzione dei contrapposti interessi
nell'ambito della servitù in esame.
-
Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun motivo
di cassazione, dev'essere respinto.
Tasse,
spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327
segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia:
-
Il
ricorso 15 marzo 2002 __________ è respinto.
-
Le
spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 360.-
b) spese fr.
40.-
Totale fr.
400.-
già
anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico, con l'obbligo di versare
alla controparte fr. 400.- a titolo ripetibili di questa sede.
- Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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