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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2002.17
Data decisione, Autorità:
17.04.2002, CCC
Incarto n.
16.2002.00017
Lugano
17 aprile
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
Segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 25 febbraio 2002 presentato da
contro
la sentenza 14 febbraio 2002 del Giudice di pace del circolo di
Vezia nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 9 ottobre 2001
nei confronti del
(rappr. dal __________)
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 581.70 a
titolo di risarcimento danni, domanda respinta dal primo giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 9 ottobre 2001 __________ ha convenuto in giudizio il __________ al
fine di ottenere il pagamento di fr. 581.70 corrispondenti al danno che lo
stesso sostiene aver subito il 15 giugno 2001 nell'eseguire una manovra di
posteggio in un'area adibita a tale scopo nel Comune di __________, e meglio la
lacerazione di un pneumatico a seguito dello sfregamento contro il bordo del
marciapiedi;
che
il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando ogni sua
responsabilità;
che
il giudice di pace, sulla base della documentazione allegata all'istanza e
delle contestazioni sollevate dalla parte convenuta, ha respinto l'istanza;
che
con il presente tempestivo gravame l'istante è insorto contro il predetto
giudizio, postulandone l'annullamento, anzitutto dolendosi di non aver potuto
partecipare all'udienza e di non aver goduto di un rinvio della stessa,
richiesto per impegni professionali, inoltre rimproverando al primo giudice di
non aver ritenuto provata la sua pretesa;
che
per quanto attiene alla pretesa violazione del diritto di essere sentito del
ricorrente (art. 327 lett. e CPC), va rilevato che la reiezione della domanda
di rinvio dell'udienza non può essere censurata;
che
infatti, una richiesta di rinvio, oltre a dover basarsi su un motivo grave
(art. 136 CPC), dev'essere presentata tempestivamente così da permettere al giudice
di determinarsi sulla fondatezza o meno della stessa e, in caso di accoglimento
della domanda, di notificarlo in tempo utile alla controparte (Cocchi/
Trezzini, CPC-TI, art. 136, m. 7);
che
nel caso di specie è fuori di dubbio che la richiesta di rinvio, formulata
telefonicamente il giorno stesso dell'udienza per motivi professionali
(peraltro non sostanziati nemmeno in questa sede), era (al di là della serietà
del motivo addotto) intempestiva, tanto più che il ricorrente medesimo nel suo
scritto 14 dicembre 2001 (relativo a un precedente rinvio) aveva esplicitamente
escluso -in vista di una riconvocazione- unicamente le date di venerdì 11
gennaio 2002 e di venerdì 15 febbraio 2002, indicazioni cui il giudice di pace
si è attenuto;
che
la reiezione della domanda di rinvio non costituisce pertanto violazione del
diritto di essere sentito del ricorrente (art. 29 cpv. 2 Cost) e non può
comportare la cassazione della sentenza e ciò, tenuto conto delle difficoltà di
comparsa dell'istante, anche con riferimento alla facoltà di rappresentanza
davanti al giudice di pace (/art. 64a cpv. 3 CPC);
che
anche nel merito il ricorso è infondato ritenuto che il ricorrente, al quale
incombeva l'onere della prova (art. 8 CC), ha offerto elementi di giudizio
riguardanti il danno subito, ma non la responsabilità del convenuto,
verosimilmente fondata sull'art. 58 CO, ovvero un eventuale stato difettoso del
marciapiede, contestato dall'ente convenuto;
che
di conseguenza, mancando la prova di un presupposto della responsabilità
ipotizzata dall'istante, la conclusione del primo giudice non è sicuramente
arbitraria;
che
a dipendenza dell'infondatezza dell'istanza, non torna conto di pronunciarsi
sulla mancanza dell'autorizzazione a stare in lite a favore del convenuto (art.
13 cpv. 1 lett. l LOG), ritenuto che l'esito della lite è da addebitare
unicamente alla carenze probatorie dell'istante;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per
cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera
può decidere la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le
osservazioni, qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente
infondato;
che
le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il
ricorso 25 febbraio 2002 del __________ è respinto.
-
Le
spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 60.- sono poste a carico del
ricorrente.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Vezia.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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