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Numero d'incarto:
16.2002.14
Data decisione, Autorità:
13.03.2002, CCC
Incarto n.
16.2002.00014
Lugano
13 marzo 2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il "ricorso" 28
febbraio 2002 presentato da
contro
la sentenza 8 febbraio 2002 del Pretore della
giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura inappellabile
promossa con istanza 3 settembre 2001 da
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 5'194.- oltre
accessori nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla
convenuta al PE n. __________ dell'UEF di Locarno, domande accolte dal primo
giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 3 settembre 2001 il __________ di __________ ha convenuto in giudizio
__________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 5'194.- a saldo delle
fatture emesse per la degenza del defunto __________, di cui la convenuta è
erede unitamente a __________;
che
la convenuta non ha contestato la pretesa avversaria impegnandosi a versare la
metà dell'importo entro il 31 gennaio 2002, ritenuto che l'istante avrebbe
richiesto la differenza al fratello e coerede;
che
con sentenza 8 febbraio 2002 il pretore, preso atto che la convenuta non ha
fatto fronte all'impegno di pagamento assunto, ha accolto integralmente
l'istanza a dipendenza del rapporto di solidarietà che vincola gli eredi per i
debiti del defunto (art. 603 CC);
che
con scritto 28 febbraio 2002 __________ ha contestato la decisione pretorile;
che
secondo l’art. 97 n. 4 CPC il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di
causa se esistono -rispettivamente se sono esistiti- i presupposti processuali
tra i quali la capacità delle parti e la legittimazione dei loro
rappresentanti;
che
trattandosi di una persona giuridica, quale è in concreto la fondazione
__________ (art. 80 CC), essa agisce per mezzo dei suoi organi, iscritti a
Registro di commercio (art. 38 cpv. 1 CPS; art. 55 CC);
che nella
concreta fattispecie risulta che la firmataria dell’istanza (__________), pure
presente all'udienza in rappresentanza dell'istante, non era legittimata a
vincolare la __________ non trattandosi di organo della stessa, in particolare
non essendo neppure menzionata a Registro di commercio;
che pur
tenendo conto del fatto che il giudice esamina la rappresentanza processuale
solo in caso di dubbio, dubbio che in concreto nessuno ha sollevato, non si può
fare astrazione dal fatto che, trattandosi di un presupposto processuale, la
sua assenza può essere rilevata in ogni stadio di causa, quindi anche in sede
ricorsuale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 142, m. 3 e 4);
che gli
atti di procedura sono nulli se difettano di un presupposto processuale (art.
142 cpv. 1 lett. a CPC);
che in
virtù dell’art. 142 cpv. 2 CPC questa Camera non può far altro che constatare
la nullità dell’istanza 3 settembre 2001 siccome sottoscritta da persona priva
di legittimazione alla rappresentanza: ne consegue la nullità di ogni atto
successivo, compresa la sentenza;
che
alla luce di quanto esposto, la notifica del ricorso alla controparte per
eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso
senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
-
L’istanza
3 settembre 2001 del __________ è dichiarata nulla e, con essa, tutti
gli atti di procedura successivi, compresa la sentenza 8 febbraio 2002 del
Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
-
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr.
50.-, sono poste a carico del __________.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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