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Numero d'incarto:
16.2002.108
Data decisione, Autorità:
23.01.2003, CCC
Incarto n.
16.2002.108
Lugano
23 gennaio
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 11
dicembre 2002 presentato da
contro
la sentenza 21
novembre 2002 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord nella causa
civile inappellabile promossa con istanza 10 ottobre 2002 da
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'690.- oltre
accessori, nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal
convenuto al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio, domande accolte dal primo
giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 10 ottobre 2002
__________, titolare della ditta __________, ha convenuto in giudizio
__________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 2'690.- a saldo della
fattura emessa il 31 luglio 2001 per opere da giardiniere eseguite presso
l'abitazione di quest'ultimo a __________ (doc. A);
che con
il querelato giudizio il pretore, basandosi sulle prove documentali prodotte
dall’istante e non contestate dal convenuto che non ha presenziato all’udienza,
ha ritenuto provata la conclusione di un contratto di appalto tra le parti,
rispettivamente la corretta esecuzione dell’opera da parte dell’istante e la
congruità della mercede da questi fatturata, con il conseguente accoglimento
dell’istanza e la condanna del convenuto al pagamento di fr. 2'690.- oltre
interessi del 5% dal 12 gennaio 2001;
che
con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto
giudizio, lamentando la violazione del proprio diritto di essere sentito;
che
giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che sanziona la violazione del diritto
di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv.2 Cost., una sentenza del giudice
di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in
grado di far valere le proprie ragioni;
che
ciò non è il caso in concreto, l’assenza del convenuto dalla discussione
dell’istanza dovendo essere addebitata unicamente a quest’ultimo, come dallo
stesso peraltro esplicitamente ammesso;
che
infatti il ricorrente indica la causa della propria assenza dall’udienza
fissata per il 21 novembre 2002 alle ore 14.30 in un errore di registrazione di
quella data da lui erroneamente segnata in agenda il giorno 22 novembre (cfr. al
proposito anche il suo scritto 22 novembre 2002 alla Pretura);
che
di conseguenza, poiché l’assenza del ricorrente alla discussione dell’istanza
non è il frutto di un errore commesso dal pretore, bensì di una negligenza
della parte medesima, questa non può dolersi di una lesione del suo diritto di
essere sentita;
che
neppure può essere dato seguito alla richiesta del ricorrente di avere
un'ulteriore possibilità di esprimersi, siccome estranea al rimedio della
cassazione;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per
cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera
può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica
alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o
manifestamente infondato;
che
tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC), mentre non si assegnano
ripetibili all'istante, cui il ricorso nemmeno è stato notificato.
Motivi
per i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso
per cassazione 11 dicembre 2002 di __________ è respinto.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste
a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
Comunicazione alla Pretura
della Giurisdizione di Mendrisio- Nord.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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