AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2001.97
Data decisione, Autorità:
10.04.2002, CCC
Incarto n.
16.2001.00097
Lugano
10 aprile
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
Segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 19 dicembre 2001 presentato da
contro
la
sentenza 10 dicembre 2001 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 nella
causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con
istanza 26 ottobre 2001 da
con la
quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione
interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta
dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 26 ottobre 2001
__________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta
__________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 5'466.90
corrispondenti a pigioni e spese accessorie rimaste insolute;
che
a valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto il contratto di
locazione sottoscritto dal convenuto il 19 ottobre 1993, unitamente a
__________;
che
con il querelato giudizio il pretore, accertala la presenza agli atti di un
valido riconoscimento di debito nel contratto di locazione per l'importo di fr.
3'420.- (escluse essendo le spese accessorie), e considerato che l'escusso non
ha opposto nessuna valida eccezione non avendo presenziato al contraddittorio,
ha accolto l'istanza limitatamente a quest'importo;
che
con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto
giudizio; il ricorrente contesta di essere debitore dell'importo indicato,
avendo notificato all'istante la disdetta del contratto di locazione nel 1995,
data a far tempo dalla quale l'appartamento è stato occupato dalla sola
__________, unica debitrice della pigione;
che
il ricorso, a prescindere dalla sua ricevibilità in quanto non contiene le
domande di ricorso né i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si
fonda e neppure precisa (o almeno descrive) il motivo di cassazione invocato
(art. 329 CPC), deve essere respinto;
che
infatti le argomentazioni e contestazioni sulla qualità di debitore del
ricorrente, in particolare sull'esigibilità del credito per pigioni nei suoi
confronti, non possono essere ritenute siccome proposte per la prima volta in
questa sede, quindi tardivamente: l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta infatti
alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che
a titolo abbondanziale va comunque rilevato che nel contratto di locazione sottoscritto
dal convenuto figura a chiare lettere che se lo stesso è stipulato da più conduttori,
come in concreto, "questi rispondono solidalmente nei confronti del
locatore per tutti gli obblighi derivanti dal contratto" (doc. C, n. 24);
che
pertanto la sentenza impugnata apparirebbe comunque non arbitraria;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente
infondato;
che
le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 19 dicembre 2001
di __________ è respinto.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.-, sono poste a carico
del ricorrente.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di
cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster