AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2001.81
Data decisione, Autorità:
13.03.2002, CCC
Incarto n.
16.2001.00081
Lugano
13 marzo 2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22
ottobre 2001 presentato da
contro
la sentenza 15 ottobre 2001 del Giudice di pace del
circolo della Riviera nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e
fallimenti promossa con istanza 31 maggio 2001 da
rappr. da __________
con la quale l'istante
ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta
dall'escusso al PE n. __________ dell'UEF di Riviera, domanda
parzialmente accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
che
con istanza 31 maggio 2001 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli
per l'incasso di fr. 800.- oltre spese e interessi;
che
a valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto il contratto
sottoscritto dalle parti l'11 maggio 2000 con il quale l'istante ha fornito
gratuitamente al convenuto un cellulare, fermo restando l'impegno di
quest'ultimo di sottoscrivere un abbonamento telefonico con la ditta __________
della durata minima di 6 mesi (sino all'11 novembre 2000) e ritenuto che una
disdetta anticipata avrebbe comportato l'obbligo di pagamento dell'importo di
fr. 800.-, corrispondente al valore dell'apparecchio fornito;
che avendo il convenuto disdetto il contratto d'abbonamento con la società
__________ il 9 settembre 2000, l'istante ha proceduto in via esecutiva per
l'incasso dell'importo pattuito;
che
il convenuto si è opposto all'istanza contestando l'esigibilità del credito,
non potendosi dedurre dal suo scritto 9 settembre 2000 l'esistenza di una
disdetta con effetto immediato, bensì unicamente l'intenzione di disdire il
contratto qualora non avesse ottenuto determinati conteggi richiesti a
__________;
che
con il querelato giudizio il giudice di pace, considerata la presenza di un
valido riconoscimento di debito nel contratto menzionato, ha accolto l'istanza,
ritenendo lo scritto 9 settembre 2000 del convenuto valida disdetta del
contratto;
che
con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento: il ricorrente rimprovera al primo giudice
di aver erroneamente valutato le prove documentali agli atti;
che
al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale è implicitamente basato il
gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando
è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure
in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che
secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio
dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito,
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la
volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro;
che
il contratto 11 maggio 2000 costituisce un valido riconoscimento di debito per
l'importo posto in esecuzione la cui esigibilità era condizionata all'eventuale
disdetta del contratto d'abbonamento telefonico da questi concluso con la ditta
__________ prima dell'11 novembre 2000;
che
contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, la conclusione del primo
giudice secondo la quale l'istante avrebbe provato l'avverarsi di detta
condizione (Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und Konkurs, 1998, n. 36 ad art. 82), non è arbitraria;
che
se l'intenzione dell'escusso non fosse stata quella di disdire
immediatamente (o per la prima data utile) l'abbonamento __________, comunque
prima del termine contrattuale dell'11 novembre 2000, egli avrebbe dovuto
esprimersi diversamente da quanto si legga nel suo scritto 9 settembre 2000
(intestato: Disdetta abbonamento __________) dove la disdetta non è
fatta dipendere dall'eventuale mancata consegna di copia delle fatture emesse a
suo carico fino a quella data, ma appare chiaramente come un'espressione di
volontà a sé stante e valida comunque (Inoltre vi comunico la mia intenzione
di disdire, ecc.). Né dal seguito della corrispondenza agli atti si può
dedurre alcunché di diverso (cfr.: lettera 13 settembre con la quale egli
prende in sostanza atto dell'accettazione della sua disdetta; scritto 21
settembre 2000 nel quale l'escusso ripete di aver disdetto l'abbonamento
telefonico in data il 9 settembre 2000);
che
pertanto la decisione impugnata, frutto di una sostenibile lettura delle
risultanze documentali circa l'avverarsi della condizione alla base
dell'esigibilità del debito in questione, non può essere cassata non avendo
l'escusso reso verosimili eccezioni atte a invalidare il riconoscimento di
debito (art. 82 cpv. 2 LEF);
che
alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono
assegnate ripetibili per questa sede.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327
segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia:
-
Il
ricorso per cassazione 22 ottobre 2001 di __________ è respinto.
-
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-,
già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Riviera.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster