Cassation on enforcement of alimony and proof of payment

16.2001.77Autre juridiction27 févr. 2002Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal dismissed a cassation appeal against a first-instance decision partially granting definitive debt relief in favor of a wife for unpaid maintenance for May and June 2001. The appellant argued that the lower court arbitrarily assessed the evidence, especially concerning a cash payment and the deduction of health-insurance premiums, and wrongly treated those premiums as offsetting the maintenance debt. The court held that the evidence supported the finding of partial payment and that the insurance premiums could be taken into account as part of the maintenance burden. Legal aid was refused, and costs were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 327 lett. g CPC; arbitrary assessment of evidence and definitive debt collection based on a maintenance title. A cassation complaint succeeds only if the challenged decision manifestly violates material or procedural law or is based on a manifestly erroneous appreciation of the record. Arbitrary assessment exists only where the solution is untenable, not merely because another view is conceivable. Under Art. 81 cpv. 1 LEF, opposition is lifted if the debtor does not prove extinction, deferment, or prescription by documents. Payments made after the maintenance title may be considered as satisfaction of the maintenance obligation where the record allows the inference that they were made pursuant to that title; expenses inherent in the spouses’ needs, such as health-insurance premiums, may be treated as included in maintenance absent a contrary stipulation (consid. 5-6).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2001.77

Data decisione, Autorità: 27.02.2002, CCC

Incarto n. 16.2001.00077

Lugano 27 febbraio 2002/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 26 settembre 2001 presentato da

D__________ (patr. dall'avv. __________)

contro

la sentenza 7 settembre 2001 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 11 luglio 2001 nei confronti di

P_____________ (patr. dallo studio legale __________)

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte dall'escusso ai PE n. __________ e __________ dell'UEF di Mendrisio, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

  1. Con istanza 11 luglio 2001 D__________ __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte dal marito P__________ __________ ai PE sopra menzionati notificatigli per l'incasso di complessivi fr. 3'200.– corrispondenti a quanto essa sostiene esserle ancora dovuto a titolo di contributo alimentare per lei e il figlio A__________, relativamente ai mesi di maggio (PE n. __________ di fr. 1'800.-) e giugno 2001 (PE n. 557725 di fr. 2'400.-). A valere quale titolo di rigetto l'istante ha prodotto il decreto supercautelare 4 maggio 2001 emanato dal Pretore della giurisdizione di __________ nell'ambito di un'istanza di protezione dell'unione coniugale da lei promossa (inc. DI.2001.75 della stessa Pretura: doc. C).

Per quanto attiene al contributo alimentare relativo al mese di maggio 2001, il convenuto si è opposto all'istanza sostenendo di aver interamente saldato il proprio debito con versamenti in contanti per complessivi fr. 900.-, con un pagamento postale di fr. 600.-, con l'acquisto di abbigliamento (pigiami) per il figlio (fr. 100.-), con il pagamento dei premi relativi all'assicurazione malattia per moglie e figlio (fr. 587.05) e assumendosi le spese accessorie dell'appartamento occupato dalla moglie (fr. 267.85). In merito al mese di giugno, il convenuto ammette un credito residuo della moglie di fr. 472.20, mentre per la differenza sostiene di aver saldato il dovuto sia con un accredito postale di fr. 1'000.-, sia pagando i premi dell'assicurazione malattia (fr. 587.05), sia le spese accessorie della locazione (fr. 267.85), cui va sommato quanto versato in eccedenza nel mese di maggio, ossia fr. 63.90.

  1. Con il querelato giudizio il pretore, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nel decreto supercautelare 4 maggio 2001, ha parzialmente accolto l'istanza. Per quanto attiene al PE n. __________ (doc. A, alimenti mese di maggio 2001) il primo giudice ha rigettato in via definitiva l'opposizione limitatamente a fr. 398.45 oltre interessi, deducendo dall'importo posto in esecuzione, quanto versato dal marito in contanti (fr. 900.-, doc. 1) e quanto pagato alla moglie per i premi dell'assicurazione malattia per lei e il figlio A__________ (fr. 501.55, doc. 3 e 4). L'opposizione interposta al PE n. 557725 (doc. B, alimenti del mese di giugno 2001) è stata pure rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 898.45, risultato al quale il pretore è giunto deducendo dall'importo posto in esecuzione, le somme effettivamente versate alla moglie, fr. 1'000.- (doc. 6), rispettivamente pagate per conto di quest'ultima, ossia fr. 501.55 per i premi dell'assicurazione malattia per moglie e figlio (doc. 3 e 4).

  2. Con il presente tempestivo gravame D__________ __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al pretore di aver arbitrariamente valutato le prove, in particolare per non aver tenuto conto dell'errore commesso nella stesura dello scritto 23 maggio 2001 del proprio legale là dove (per il primo mese) viene erroneamente indicato un versamento di fr. 900.- mentre l'importo effettivamente versato dal convenuto è stato di fr. 800.-. Rimprovera inoltre al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale riconoscendo al convenuto la possibilità di compensare, contro il suo volere, il contributo alimentare dovuto con altri suoi pretesi crediti, in particolare quelli relativi al pagamento dei premi dell'assicurazione malattia, violando così l'art. 125 cpv. 2 CO.

Contestualmente all'inoltro del ricorso, D__________ __________ ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

Con osservazioni 12 ottobre 2001 il convenuto ha postulato la reiezione del ricorso, rimettendosi al prudente criterio del giudice in merito alla concessione dell'assistenza giudiziaria.

  1. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi: per essere definita arbitraria una violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile, così che è possibile scostarsi da questa scelta solamente se la soluzione censurata appare insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).

  2. Secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato su una sentenza esecutiva di un’autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione è rigettata ove l’opponente non provi con documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza o che è stato prorogato il termine per il pagamento, ovvero non dimostri che è prescritto.

In concreto, mentre non è in discussione la qualifica di titolo esecutivo del decreto supercautelare 4 maggio 2001, nonché l'esigibilità del credito posto in esecuzione, che si riferisce al saldo dei contributi alimentari dovuti dal convenuto per i mesi di maggio e giugno 2001 (art. 310 cpv. 4 lett. a CPC; Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 10 e 40 ad art. 80 LEF), controverso è il fatto di sapere se il convenuto abbia o no provato di aver estinto il proprio debito per alimenti nella misura indicata nella sentenza impugnata.

  1. La conclusione del primo giudice che ha ritenuto provata la parziale estinzione del debito del convenuto non è arbitraria. Infatti, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, il problema che si poneva nel caso concreto non era tanto quello della proponibilità dell'eccezione di compensazione da parte del convenuto, bensì quello della prova dell'estinzione del suo debito nei confronti dell'istante. A tal fine il pretore ha considerato, oltre ai versamenti in contanti e di cui si dirà in seguito, il pagamento dei premi dell'assicurazione malattia per la moglie e il figlio A__________, che il convenuto ha effettuato con bonifico postale 19 luglio 2001 (doc. 4). A proposito di questo versamento, che la moglie non contesta essere stato effettuato dal marito, se è ben vero che dalla ricevuta postale di cui al doc. 4 non è possibile dedurre con certezza se l'importo versato si riferisca ai premi dei mesi di maggio e giugno 2001, è altrettanto vero che il pagamento è successivo all'emanazione del decreto supercautelare, ragione per la quale il primo giudice ben poteva ritenere che lo stesso fosse stata effettuato per assolvere agli obblighi alimentari nello stesso previsti e non già per onorare "contributi arretrati" come ipotizzato dall'istante, la quale peraltro neppure indica a quali altre mensilità detto versamento potrebbe riferirsi. Dovendosi quindi ritenere provato il pagamento dei premi dell'assicurazione malattia per i mesi di maggio e giugno 2001 (fr. 501.55 mensili), non può essere censurato il fatto che il pretore l'abbia considerato a parziale estinzione del debito alimentare del convenuto. L'onere assicurativo in discussione rientra infatti -salvo patto contrario- tra le spese che determinano il fabbisogno dei coniugi e sul quale il giudice si basa per fissare eventuali contributi alimentari (Lüchinger/ Geiser, in Commentario di Basilea, n. 15 ad art. 145 CC; cfr. pure la Tabella allestita dalla CEF per il calcolo dei minimi esistenziali). Occorre inoltre rilevare che nel caso di specie il decreto supercautelare 4 maggio 2001 non prevede, oltre al pagamento del contributo alimentare, nessun ulteriore onere a carico del marito, in particolare non quello di pagare la cassa malati, ragione per la quale è sostenibile, quindi non arbitraria la conclusione impugnata secondo cui questa spesa è compresa nel contributo alimentare e può essere dedotta da quanto dovuto dal convenuto a questo titolo.

Per quanto attiene agli altri pagamenti effettuati dal convenuto, in particolare quello di fr. 900.- considerato dal pretore a parziale estinzione del contributo alimentare relativo al mese di maggio 2001, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, non costituisce un'arbitraria valutazione delle prove che il primo giudice si sia attenuto al contenuto dello scritto 23 maggio 2001 del legale dell'istante (doc.1) che dichiara in modo inequivocabile di aver ricevuto detta somma in contanti, mentre le successive rettifiche dell'istante nel senso che l'importo versato fosse di soli fr. 800.- non trovando nessun riscontro nella documentazione agli atti.

  1. Alla luce di quanto esposto, il ricorso che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto.

Tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

  1. La domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria formulata da D__________ __________ in questa sede non può essere accolta in considerazione dell'esito del ricorso (art. 157 CPC).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente OTLEF

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 26 settembre 2001 di D__________ __________ è respinto.

  1. La domanda di assistenza giudiziaria di D__________ __________ è pure respinta.

  2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.–, sono poste a carico della ricorrente la quale rifonderà alla controparte fr. 200.– a titolo di ripetibili di questa sede.

  3. Intimazione a:

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Mots-clés

arbitrary assessmentdefinitive debt reliefmaintenanceproof of paymenthealth insurance premiumslegal aidcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the lower court arbitrarily assessed the evidence regarding partial payment of the alimony debt.

Solution extraite

No. The court found the proof of cash payment and health-insurance payment sufficiently supported by the file.

Motifs extraits

The alleged correction from CHF 900 to CHF 800 had no support in the record, while the contemporaneous written acknowledgment referred unequivocally to CHF 900 cash received.

Question juridique clé

Whether health-insurance premium payments could be deducted as partial satisfaction of the alimony obligation despite the appellant's opposition.

Solution extraite

Yes. The premiums formed part of the spouses' needs and, under the superprovisional order, were included in the maintenance burden.

Motifs extraits

The payment was made after the superprovisional order and could reasonably be attributed to the maintenance obligations set by that order; no separate duty to pay the insurer was imposed, so the deduction was not arbitrary.

Question juridique clé

Whether the appellant was entitled to legal aid in cassation proceedings.

Solution extraite

No, because the appeal was unsuccessful.

Motifs extraits

Legal aid cannot be granted when the appeal has no chance of success in light of the outcome.

Question juridique clé

Allocation of court costs and party compensation.

Solution extraite

Costs follow the losing party.

Motifs extraits

Because the recourse failed, the appellant bears the court fees and must pay respondent’s costs.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.