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Numero d'incarto:
16.2001.77
Data decisione, Autorità:
27.02.2002, CCC
Incarto n.
16.2001.00077
Lugano
27 febbraio
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 26 settembre 2001 presentato da
D__________
(patr. dall'avv. __________)
contro
la sentenza 7 settembre 2001 del Pretore della giurisdizione di
Mendrisio nord nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e
fallimenti promossa con istanza 11 luglio 2001 nei confronti di
P_____________
(patr. dallo studio legale __________)
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva delle
opposizioni interposte dall'escusso ai PE n. __________ e __________ dell'UEF
di Mendrisio, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
- Con
istanza 11 luglio 2001 D__________ __________ ha chiesto il rigetto in via
definitiva delle opposizioni interposte dal marito P__________ __________ ai PE
sopra menzionati notificatigli per l'incasso di complessivi fr. 3'200.–
corrispondenti a quanto essa sostiene esserle ancora dovuto a titolo di contributo
alimentare per lei e il figlio A__________, relativamente ai mesi di maggio (PE
n. __________ di fr. 1'800.-) e giugno 2001 (PE n. 557725 di fr. 2'400.-). A
valere quale titolo di rigetto l'istante ha prodotto il decreto supercautelare
4 maggio 2001 emanato dal Pretore della giurisdizione di __________ nell'ambito
di un'istanza di protezione dell'unione coniugale da lei promossa (inc.
DI.2001.75 della stessa Pretura: doc. C).
Per
quanto attiene al contributo alimentare relativo al mese di maggio 2001, il convenuto
si è opposto all'istanza sostenendo di aver interamente saldato il proprio debito
con versamenti in contanti per complessivi fr. 900.-, con un pagamento postale
di fr. 600.-, con l'acquisto di abbigliamento (pigiami) per il figlio (fr.
100.-), con il pagamento dei premi relativi all'assicurazione malattia per
moglie e figlio (fr. 587.05) e assumendosi le spese accessorie
dell'appartamento occupato dalla moglie (fr. 267.85). In merito al mese di
giugno, il convenuto ammette un credito residuo della moglie di fr. 472.20,
mentre per la differenza sostiene di aver saldato il dovuto sia con un
accredito postale di fr. 1'000.-, sia pagando i premi dell'assicurazione malattia
(fr. 587.05), sia le spese accessorie della locazione (fr. 267.85), cui va
sommato quanto versato in eccedenza nel mese di maggio, ossia fr. 63.90.
-
Con
il querelato giudizio il pretore, accertata la presenza di un valido titolo
esecutivo nel decreto supercautelare 4 maggio 2001, ha parzialmente accolto
l'istanza. Per quanto attiene al PE n. __________ (doc. A, alimenti mese di
maggio 2001) il primo giudice ha rigettato in via definitiva l'opposizione
limitatamente a fr. 398.45 oltre interessi, deducendo dall'importo posto in
esecuzione, quanto versato dal marito in contanti (fr. 900.-, doc. 1) e quanto
pagato alla moglie per i premi dell'assicurazione malattia per lei e il figlio
A__________ (fr. 501.55, doc. 3 e 4). L'opposizione interposta al PE n. 557725
(doc. B, alimenti del mese di giugno 2001) è stata pure rigettata in via
definitiva limitatamente a fr. 898.45, risultato al quale il pretore è giunto
deducendo dall'importo posto in esecuzione, le somme effettivamente versate
alla moglie, fr. 1'000.- (doc. 6), rispettivamente pagate per conto di
quest'ultima, ossia fr. 501.55 per i premi dell'assicurazione malattia per
moglie e figlio (doc. 3 e 4).
-
Con
il presente tempestivo gravame D__________ __________ è insorta contro il
predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di
cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al pretore
di aver arbitrariamente valutato le prove, in particolare per non aver tenuto
conto dell'errore commesso nella stesura dello scritto 23 maggio 2001 del
proprio legale là dove (per il primo mese) viene erroneamente indicato un
versamento di fr. 900.- mentre l'importo effettivamente versato dal convenuto è
stato di fr. 800.-. Rimprovera inoltre al primo giudice di aver erroneamente
applicato il diritto sostanziale riconoscendo al convenuto la possibilità di
compensare, contro il suo volere, il contributo alimentare dovuto con altri
suoi pretesi crediti, in particolare quelli relativi al pagamento dei premi
dell'assicurazione malattia, violando così l'art. 125 cpv. 2 CO.
Contestualmente
all'inoltro del ricorso, D__________ __________ ha chiesto di essere posta al
beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Con
osservazioni 12 ottobre 2001 il convenuto ha postulato la reiezione del
ricorso, rimettendosi al prudente criterio del giudice in merito alla
concessione dell'assistenza giudiziaria.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi:
per essere definita arbitraria una violazione dev’essere manifesta e
riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile, così che è possibile scostarsi da questa scelta solamente
se la soluzione censurata appare insostenibile, in contraddizione palese con la
situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto
certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).
-
Secondo
l’art. 81 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato su una sentenza esecutiva di
un’autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione,
l’opposizione è rigettata ove l’opponente non provi con documenti che il debito
è stato estinto dopo la sentenza o che è stato prorogato il termine per il
pagamento, ovvero non dimostri che è prescritto.
In
concreto, mentre non è in discussione la qualifica di titolo esecutivo del
decreto supercautelare 4 maggio 2001, nonché l'esigibilità del credito posto in
esecuzione, che si riferisce al saldo dei contributi alimentari dovuti dal
convenuto per i mesi di maggio e giugno 2001 (art. 310 cpv. 4 lett. a CPC; Staehelin,
Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 10 e 40
ad art. 80 LEF), controverso è il fatto di sapere se il convenuto abbia o no
provato di aver estinto il proprio debito per alimenti nella misura indicata
nella sentenza impugnata.
- La
conclusione del primo giudice che ha ritenuto provata la parziale estinzione
del debito del convenuto non è arbitraria. Infatti, contrariamente a quanto
preteso dalla ricorrente, il problema che si poneva nel caso concreto non era
tanto quello della proponibilità dell'eccezione di compensazione da parte del
convenuto, bensì quello della prova dell'estinzione del suo debito nei confronti
dell'istante. A tal fine il pretore ha considerato, oltre ai versamenti in
contanti e di cui si dirà in seguito, il pagamento dei premi dell'assicurazione
malattia per la moglie e il figlio A__________, che il convenuto ha effettuato
con bonifico postale 19 luglio 2001 (doc. 4). A proposito di questo versamento,
che la moglie non contesta essere stato effettuato dal marito, se è ben vero
che dalla ricevuta postale di cui al doc. 4 non è possibile dedurre con certezza
se l'importo versato si riferisca ai premi dei mesi di maggio e giugno 2001, è
altrettanto vero che il pagamento è successivo all'emanazione del decreto supercautelare,
ragione per la quale il primo giudice ben poteva ritenere che lo stesso fosse
stata effettuato per assolvere agli obblighi alimentari nello stesso previsti e
non già per onorare "contributi arretrati" come ipotizzato
dall'istante, la quale peraltro neppure indica a quali altre mensilità detto
versamento potrebbe riferirsi. Dovendosi quindi ritenere provato il pagamento
dei premi dell'assicurazione malattia per i mesi di maggio e giugno 2001 (fr.
501.55 mensili), non può essere censurato il fatto che il pretore l'abbia
considerato a parziale estinzione del debito alimentare del convenuto. L'onere
assicurativo in discussione rientra infatti -salvo patto contrario- tra le spese
che determinano il fabbisogno dei coniugi e sul quale il giudice si basa per
fissare eventuali contributi alimentari (Lüchinger/ Geiser, in
Commentario di Basilea, n. 15 ad art. 145 CC; cfr. pure la Tabella allestita
dalla CEF per il calcolo dei minimi esistenziali). Occorre inoltre rilevare che
nel caso di specie il decreto supercautelare 4 maggio 2001 non prevede, oltre
al pagamento del contributo alimentare, nessun ulteriore onere a carico del
marito, in particolare non quello di pagare la cassa malati, ragione per la
quale è sostenibile, quindi non arbitraria la conclusione impugnata secondo cui
questa spesa è compresa nel contributo alimentare e può essere dedotta da
quanto dovuto dal convenuto a questo titolo.
Per
quanto attiene agli altri pagamenti effettuati dal convenuto, in particolare
quello di fr. 900.- considerato dal pretore a parziale estinzione del
contributo alimentare relativo al mese di maggio 2001, contrariamente a quanto
preteso dalla ricorrente, non costituisce un'arbitraria valutazione delle prove
che il primo giudice si sia attenuto al contenuto dello scritto 23 maggio 2001
del legale dell'istante (doc.1) che dichiara in modo inequivocabile di aver
ricevuto detta somma in contanti, mentre le successive rettifiche dell'istante
nel senso che l'importo versato fosse di soli fr. 800.- non trovando nessun
riscontro nella documentazione agli atti.
- Alla
luce di quanto esposto, il ricorso che non ha evidenziato il titolo di
cassazione invocato, deve essere respinto.
Tasse
e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
- La
domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria formulata da D__________ __________
in questa sede non può essere accolta in considerazione dell'esito del ricorso
(art. 157 CPC).
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente OTLEF
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 26 settembre 2001 di D__________ __________ è respinto.
-
La
domanda di assistenza giudiziaria di D__________ __________ è pure respinta.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.–, sono poste a carico
della ricorrente la quale rifonderà alla controparte fr. 200.– a titolo di
ripetibili di questa sede.
-
Intimazione
a:
Comunicazione alla Pretura
della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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