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Numero d'incarto:
16.2001.75
Data decisione, Autorità:
20.02.2002, CCC
Incarto n.
16.2001.00075
Lugano
20 febbraio
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 4 settembre 2001 presentato da
(patr. dall'avv. __________)
contro
la sentenza 20 luglio 2001 del Giudice di pace supplente del circolo
di Pregassona nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 23
aprile 2001 da
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 249.10 oltre
accessori nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla
convenuta al PE no. __________ dell'UE di Lugano, domande accolte dal primo
giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
- Con
istanza 23 aprile 2001 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine
di ottenere il pagamento di fr. 249.10 a saldo della fattura emessa il 9 marzo
1999 per la fornitura di merce a quest'ultima (doc. A), la successiva
fornitura essendo invece stata regolarmente saldata dalla convenuta (doc. B e
C).
Quest'ultima
si è opposta alla pretesa avversaria contestando di aver ricevuto la merce
oggetto della fatturazione controversa.
-
Con
il querelato giudizio il giudice di pace ha accolto l'istanza non avendo la
convenuta provato il mancato ricevimento della merce fatturata il 9 marzo 1999.
-
Con
il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo
con decreto 24 settembre 2001, __________ è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente
applicato il diritto, in particolare l'art. 8 CC, ponendo a suo carico l'onere
della prova del mancato ricevimento della merce fatturata dall'istante il 9
marzo 1999, mentre spettava a quest'ultima provarne l'effettiva fornitura.
Al
ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi:
per essere definita arbitraria una violazione dev’essere manifesta e riconosciuta
(o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile,
così che è possibile scostarsi da questa scelta solamente se la soluzione
censurata appare insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF
126 I 170 consid. 3a).
-
L'art.
8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di
fatto l’obbligo di provarla, ritenuto che la mancata prova dei fatti
costitutivi del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi
pretende l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad
art. 8 CC).
Nel
rispetto di questo principio, il giudice valuta poi nel modo previsto dal
diritto procedurale, secondo il suo libero convincimento (art. 90 CPC), quale
sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte tenuta a farlo e di
conseguenza, se un certo fatto debba o meno ritenersi provato (DTF 84 II
33, 80 II 298; Rep 1989 440; Kummer, op.cit., n. 64 ad art. 8
CC).
In
questo senso spetta al creditore dimostrare l'esistenza del rapporto giuridico
all'origine del suo credito, mentre il debitore deve dimostrarne l'estinzione
(Kummer, op.cit., n. 146 segg. e 160 ad art. 8 CC; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 183, m. 27). Trattandosi come in concreto di una pretesa
derivante da un contratto di compravendita (art. 184 CO), a fronte della
contestazione dell'acquirente il venditore deve provare di aver fornito la
merce.
- Nella
fattispecie, avendo la convenuta espressamente contestato di aver ricevuto la
merce fatturata il 9 marzo 1999 (doc. A), che non contesta invece di aver
ordinato telefonicamente come allegato dall'istante, spettava a quest'ultima
fornire la prova dell'invio, prova che l'istante non ha neppure tentato di
allegare. A tal fine nulla giova il fatto di aver inviato alla convenuta la
fattura e numerosi richiami di pagamento rimasti senza risposta, non potendosi
dedurre dalla mancata contestazione di questa documentazione il riconoscimento
di un credito che la convenuta considera inesistente (Cocchi/Trezzini, op.cit.,
ad art. 183, m. 29).
Come
correttamente evidenziato dalla ricorrente, accogliendo la pretesa dell'istante
nonostante le sue contestazioni e l'assenza di ogni prova circa l'avvenuto
invio della merce fatturata, il giudice di pace ha manifestamente violato
l'art. 8 CC (Cocchi/Trezzini, op.cit., ad art. 183, m. 1).
- Ne
discende che il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato
(art. 327 lett. g CPC), deve essere accolto.
Accogliendo
il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC,
la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia con la conseguente
reiezione dell'istanza.
Tasse
e spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione 4 settembre 2001 di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 20 luglio 2001 del Giudice di pace supplente del
circolo di Pregassona è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
-
L'istanza è respinta.
-
La
tassa di giustizia di fr. 35.- e le spese di questa sede di fr.
30.-,
da anticipare come di rito dalla parte istante, rimangono
a
suo carico.
II. Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.-,
già
anticipate dalla ricorrente, sono poste a carico di __________ la quale
rifonderà alla ricorrente fr. 250.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione
a:
–
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del Circolo di Pregassona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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