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Numero d'incarto:
16.2001.00068
Data decisione, Autorità:
08.10.2001, CCC
Incarto n.
16.2001.00068
Lugano
8 ottobre
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 12 giugno 2001 presentato da
(rappr. __________)
contro
la sentenza 5 giugno 2001 del Giudice di pace del circolo di
Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti
promossa con istanza 8 maggio 2001 da
(rappr. __________
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva
dell'opposizione interposta dall'escusso dal PE n. __________dell'UEF di
Bellinzona, domanda accolta dal primo giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 8 maggio 2001 lo __________, per il tramite del Tribunale d'appello, ha
chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________
al PE sopra menzionato notificatole per l'incasso di fr. 115.– oltre accessori,
corrispondenti alla quota parte di oneri processuali posti a carico di quest'ultima
con sentenza 7 novembre 2000 della Camera di diritto tributario del tribunale
d'appello prodotta a valere quale titolo esecutivo;
che
l'escussa, rappresentata dal marito, si è opposta all'istanza;
che
con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza di un valido
titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante, ha accolto
l'istanza;
che
con il presente tempestivo gravame __________ -per il tramite del marito
__________ - è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;
che
tra i presupposti processuali che il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio
di causa vi è quello della capacità delle parti e della legittimazione dei loro
rappresentanti (art. 97 cifra 4 CPC);
che
per le cause di competenza del giudice di pace è riconosciuta la rappresentanza
processuale da parte di persone ritenute dal giudice capaci di proporre e discutere
con la necessaria chiarezza la causa (art. 64bis cpv. 3 CPC), di modo che dinanzi
a quel giudice la parte può essere assistita da qualsiasi persona in grado di
difenderla (Verbali del Gran Consiglio, sessione autunnale 1990, vol. 4,
pag. 1660), escluso essendo solo il patrocinio di avvocati iscritti all’Albo e
di persone in possesso della licenza o del dottorato in giurisprudenza (art.
301 CPC);
che
per contro, legittimati a presentare ricorso per cassazione per conto di una persona
fisica sono solo gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel
Cantone (art. 64 CPC);
che
__________ non rientra nella categoria di persone sopra menzionate legittimate
alla rappresentanza processuale, in particolare egli non può agire quale rappresentante
legale della moglie;
che
quindi, in considerazione della sanzione prevista dall’art. 142 cpv. 1 lett. a
CPC per il caso di mancanza di un presupposto processuale, il ricorso presentato
da __________ per conto della moglie __________ è nullo per carenza di legittimazione
del rappresentante;
che
a titolo abbondanziale va comunque rilevato che anche nel merito il ricorso sarebbe
sprovvisto di fondamento;
che
infatti, di fronte a un valido titolo esecutivo, quale era indubbiamente la
sentenza 7 novembre 2000 della Camera di diritto tributario poiché passata in
giudicato (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, 1980, § 109; Staehelin,
in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 7 e 8
ad art. 80 LEF), indipendentemente dall'inoltro della domanda di revisione
peraltro proponibile unicamente nei confronti di decisioni o sentenze passate
in giudicato (art. 232 cpv. 1 Legge tributaria), il giudice deve pronunciare il
rigetto definitivo dell'opposizione a meno che l'escusso non provi con
documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto, che è stato prorogato
il termine per il pagamento oppure che è prescritto, eccezioni che l'escussa
non ha nemmeno sollevato;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente
infondato;
che
vista la particolarità della fattispecie, eccezionalmente si prescinde dal
prelevare tasse e spese per il presente giudizio, ragione per la quale la
richiesta di pagamento dell'anticipo 12 settembre 2001 diviene priva d'oggetto.
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 12 giugno 2001 __________ è nullo.
-
Non
si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.
-
Intimazione
a:
–
__________.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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