AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
16.2001.00066
Data decisione, Autorità:
07.02.2002, CCC
Incarto n.
16.2001.00066
Lugano
7 febbraio
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 31
agosto 2001 presentato da
(rappr. dall'avv. __________)
Contro
la sentenza 7 agosto 2001 del Segretario assessore
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 nella causa a procedura
inappellabile promossa con istanza 22 dicembre 2000 da
(rappr. dall'avv. __________)
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr.
6'134.25 oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni
interposte dai convenuti ai PE no. __________e __________dell’UE di Lugano,
domande accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
-
Con
istanza 22 dicembre 2000 la __________, situato a __________, rappresentata
dall'amministratrice __________, ha convenuto in giudizio i coniugi __________
e __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 6'134.25 a saldo delle
spese condominiali relative agli anni 1998, 1999 e 2000. I convenuti si sono
opposti alla pretesa avversaria eccependo innanzi tutto la nullità dell'istanza
per carenza di legittimazione della rappresentante dei comproprietari, in
quanto sprovvista della necessaria autorizzazione a stare in lite. In via
subordinata hanno contestato il credito dell’istante al quale hanno posto in
compensazione un loro credito di importo superiore (fr. 7'255.50),
corrispondente alle pigioni di loro spettanza sulla base della convenzione
sottoscritta il 9 luglio 1998 (doc. 2) in virtù della quale la comunione dei
comproprietari, rappresentata in quel frangente dall'avv. __________, si era
impegnata a versar loro un quarto delle pigioni percepite sulla locazione di 40
posteggi esterni, il tutto nell'ottica di una soluzione bonale del contenzioso
che opponeva le parti in relazione all'attribuzione ai convenuti di dieci posti
auto.
-
Con
il querelato giudizio il segretario assessore, accertata preliminarmente la
legittimazione attiva dell’istante avendo l’assemblea dei condomini ratificato
l’operato della amministratrice, ha accolto l’istanza non avendo i convenuti
comprovato la sussistenza del credito posto in compensazione. Il primo giudice
non ha infatti ritenuto opponibile alla parte istante la convenzione 9 luglio
1998 (doc. 2)- prodotta a sostegno della contropretesa dei convenuti- non
risultando che questa sia stata ratificata dall'assemblea dei condomini e
neppure che all'avv. __________ sia stato conferito esplicito mandato di
rappresentanza in tal senso.
-
Con il presente tempestivo gravame __________ e __________ sono
insorti contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del
titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. I ricorrenti rimproverano
al segretario assessore di aver arbitrariamente valutato le prove ed
erroneamente applicato il diritto, sia con riferimento all'accertamento della
legittimazione attiva della parte istante, non potendosi dedurre dal verbale
dell’assemblea condominiale straordinaria del 30 marzo 2001 la valida ratifica
dell'operato dell'amministratrice, sia con riferimento all'accoglimento della
pretesa di parte istante. Al proposito essi rimproverano al segretario
assessore
di non
aver verificato il benfondato del credito dell'istante, ammettendolo unicamente
a dipendenza dell'eccezione di compensazione, eccezione che non esonerava la
parte istante dall’onere di provare la sua pretesa poiché contestata. In merito
al credito da loro posto in compensazione, rimproverano al primo giudice di non
aver dedotto dalle prove documentali la legittimazione dell'avv. __________ a
rappresentare la comunione dei comproprietari nell'ambito della sottoscrizione
della convenzione 9 luglio 1998 prodotta a sostegno della pretesa posta in
compensazione.
Con
osservazioni 2 ottobre 2001 la controparte ha postulato la reiezione del
ricorso.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può
essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una
decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi: per essere definita arbitraria una violazione dev’essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile, così che è possibile scostarsi da questa
scelta solamente se la soluzione censurata appare insostenibile, in
contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva
o lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).
-
Contestata è anzitutto l'esistenza di una valida autorizzazione a
stare in lite in favore dell'amministratrice del condominio, o meglio la
ratifica del suo operato da parte della comunione dei condomini.
Secondo
l’art. 712t cpv. 2 CC l'amministratore non può stare in giudizio senza
esserne precedentemente autorizzato dall'assemblea dei comproprietari,
rispettivamente senza che il suo operato venga da questa ratificato
successivamente (DTF 114 II 312; SJZ 1984 287). Tale
autorizzazione, rispettivamente la ratifica, deve essere chiara e riferita a
una vertenza ben precisa, non essendo ipotizzabile un'autorizzazione generica
valida per ogni eventuale futura vertenza giudiziaria (Meier-Hayoz/ Rey,
in Comm. di Berna, N. 45 e 52 all'art. 712t CC). Nel caso concreto, la
conclusione del segretario assessore secondo cui l'intervento
dell'amministratrice per l'incasso delle spese condominiali 1998-2000 sarebbe
stato ratificato dall'assemblea dei comproprietari 30 marzo 2001 -che non è
condiviso dai ricorrenti- può invero apparire opinabile, in particolare
dall'esame del solo testo del verbale prodotto. Infatti, se è pacifico che la
trattanda no. 3 dell'ordine del giorno (autorizzazione e delega all'amministratrice
ad adire le vie legali per incassare acconti, conguagli, affitti - passati,
presenti e futuri- spettanti al condominio), dopo ampia discussione, è
stata accolta, tuttavia alla stessa decisione manca il riferimento a una
vertenza determinata, in concreto alla presente procedura d'incasso. Elemento
che tuttavia potrebbe essere considerato ammesso, ritenuto che con ordinanza 15
febbraio 2001 il segretario assessore aveva assegnato all'istante un termine
di sessanta giorni per provvedere a far ratificare dall'assemblea dei
comproprietari l'operato del suo amministratore; che per il successivo 30
marzo è stata convocata un'assemblea straordinaria all'evidente scopo, tra
l'altro, di poter dar seguito all'ingiunzione del giudice e che, trasmettendo
il relativo verbale al segretario assessore, l'amministratrice del condominio
così si esprimeva: Come da vostra richiesta 30.3.2001 ha avuto luogo
l'assemblea condominiale straordinaria. Allegato trovate copia del verbale che
attesta l'avvenuta ratifica dei comproprietari al mio operato (scritto 6
marzo -recte: aprile- 2001). Comunque, ogni possibile dubbio sulla concretezza
del mandato all'amministratore è individuabile nel verbale dell'assemblea
condominiale ordinaria del 29 maggio 2001, in occasione della quale
l'amministratrice è stata autorizzata a procedere all'incasso… nei confronti
dei signori __________ per il mancato pagamento delle spese condominiali
(trattanda no. 8). Ciò che basta -tanto più con riferimento
all'assemblea del 30 marzo- per costituire una ratifica dell'operato
processuale dell'amministratrice, risultando indifferente che il documento
citato sia stato prodotto solo con le osservazioni al ricorso in cassazione,
dal momento che è compito del giudice d'ufficio e in ogni stadio della causa di
verificare l'esistenza dei presupposti processuali (art. 97 CPC) e che
comunque, anche nella sede ricorsuale, il giudice può invitare la parte morosa
a dimostrare l'avvenuta ratifica, relativa anche all'attività processuale di
prima sede, in virtù del principio dell'economia processuale (Cocchi/
Trezzini, CPC-TI, art. 38, m. 45 e 46).
-
I
ricorrenti affermano che il primo giudice avrebbe interpretato erroneamente le
loro allegazioni, concludendo che essi non avevano contestato i crediti vantati
nei loro confronti per il mancato pagamento di spese condominiali. La censura è
tuttavia priva di fondamento. Basti leggere proprio la richiamata pagina 3
(punto 1) del riassunto scritto di cui al verbale 14 febbraio 2001, laddove in
risposta essi affermavano che le decisioni assembleari relative alle spese
condominiali per gli anni 1998, 1999 e 2000 sono valide, rispettivamente non
sono state contestate a norma di legge e che i conti sono pertanto esigibili, precisando
di non aver mancato i pagamenti per malanimo, ma in virtù di crediti
propri che ponevano in compensazione. Nel seguito delle allegazioni essi hanno
poi esclusivamente sostenuto tali loro pretese. E' vero soltanto che, con la
duplica, i ricorrenti avevano prodotto una ricevuta a pretesa comprova di un
loro versamento di fr. 3'223.50, relativo ai contributi condominiali
1997-98, chiedendo altresì che la somma di fr. 309.- (sempre con
riferimento al 1998) venisse dedotta dal loro debito, trattandosi di una spesa
comune. Ciò che permette di considerare -nell'ipotesi più favorevole ai
ricorrenti- la contestazione limitata a questi due importi, ma non riferita al
credito di partenza, costituito degli scoperti sulle spese condominiali da loro
dovute; conseguendone che l'istante -contrariamente a quanto accennano i
ricorrenti- non ha avuto nessuna necessità di provare la consistenza del
medesimo, ossia l'esattezza degli importi (art. 184 cpv. 2 CPC). D'altra parte,
non è nemmeno chiaro il motivo che ha indotto i convenuti a produrre
l'accennata ricevuta (doc. 9). Essi non l'hanno specificato in prima sede,
mentre le censure qui esposto al proposito appaiono comunque irrilevanti,
essendo fuori da ogni ragionevole dubbio che l'istante ha correttamente tenuto
conto dell'acconto di fr. 3'048.- (doc. 9), ovvero per la parte della somma
riferita alle spese 1998, procedendo unicamente per un conguaglio di fr. 419.75
(doc. N = doc. 10).
-
Per
contro, il ricorso dev'essere accolto riguardo all'importo di fr. 309.- che i
ricorrenti, conformemente alle loro allegazioni di prima sede, contestano
trattarsi di un loro debito esclusivo. E ciò già per il fatto che, costituendo
un credito a sé stante, ossia non contemplato dalle decisioni dell'assemblea
condominiale e che quindi il giudice non poteva considerare pacifico
(rispettivamente non oggetto di contestazione), avrebbe dovuto esserne
giustificata l'ammissione: il giudice avendo del tutto omesso questo suo
obbligo, su questo punto la sentenza impugnata dev'essere considerata nulla in
virtù dell'art. 285 cpv. 2 lett. e CPC.
-
Per
quanto attiene all'eccezione di compensazione sollevata dai convenuti, la
conclusione del primo giudice secondo il quale essi non avrebbero provato di
vantare un credito di fr. 7'255.50 nei confronti dell'istante, non è
arbitraria. Alla base del credito, riferito alla partecipazione dei convenuti
alle pigioni incassate sulla locazione di parcheggi esterni, sta la convenzione
9 luglio 1998 sottoscritta dal legale dei ricorrenti e dall'avv. __________ per
Condominio (doc. 2), convenzione che la parte istante ha contestato aver in
qualsiasi modo approvato o ratificato. A fronte di questa chiara contestazione
della parte istante, spettava ai convenuti (titolari dell'eccezione di
compensazione) dimostrare che fosse dato anche il consenso dei comproprietari.
Al proposito essi rimproverano ora al primo giudice di non aver valutato
correttamente i documenti della causa. Sennonché, proprio dalle prove indicate
risulta l'assenza del presupposto in questione. In particolare, dalla procura
26 maggio 1998 (doc. 4) si evince unicamente il conferimento da parte di
__________ all'avvocato __________ del mandato di rappresentare la comunione
dei comproprietari nella causa contro i signori __________ e __________ ritenuto
comunque che prima di iniziare un'eventuale procedura presso le competenti
autorità si dovrà ottenere il consenso dell'assemblea condominiale (doc.
4), consenso che non risulta essere mai stato dato né relativamente a una
vertenza giudiziaria (cui sembra tendere il mandato), né per sottoscrivere una
transazione, come può essere considerata la convenzione 9 luglio 1998. D'altra
parte, nemmeno lo scritto 3 maggio 2000 dell'avv. __________ al patrocinatore
dei ricorrenti (doc. 3), è in grado di soccorrere le necessità probatorie di
questi. Può ben darsi, come afferma l'estensore della lettera che egli abbia
partecipato all'assemblea condominiale 16 gennaio 1998 e che in quell'occasione
tutti i condomini presenti sono stati d'accordo che egli si occupasse della
questione, ma manca dagli atti (né i ricorrenti affermano che ciò sia avvenuto)
una decisione formale nel senso da loro auspicato. Situazione per cui trova
spiegazione il fatto che nel verbale dell'assemblea 19 maggio 2000 (quindi due
anni più tardi) si legga alla trattanda 9 che il problema dei parcheggi
__________ - __________ sarà discusso legalmente e giudizialmente (doc. G).
Ne consegue che, in assenza di prove e a fronte della contestazione
dell'istante, il primo giudice non poteva che respingere l'eccezione di
compensazione.
-
Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso può essere accolto limitatamente alla
posta di fr. 309.- da porre in deduzione al credito dell'istante, decisione
presa da questa Camera in applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC. Il carico
delle spese, della tassa di giustizia e delle ripetibili segue il rispettivo
grado di soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 31 agosto 200i di __________ e
__________ __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 7 agosto 2001 del Segretario assessore della Pretura di
Lugano, Sezione 3, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L'istanza è parzialmente accolta e di conseguenza i convenuti
__________ e __________, __________, sono condannati a pagare
alla Comunione dei Comproprietari del __________, l'importo di fr. 5'825.25
oltre interessi al
5% dal 1.7.1999 su fr. 1'397.20, dal 1.10.1999 su fr. 110.75,
dal 12.10.1999 su fr. 698.60, dal 20.12.1999 su fr. 698.70, dal
22.4.2000 su fr. 700.-, dal 22.6.2000 su fr. 700.-, dal
25.7.2000 su fr. 700.-, dal 31.10.2000 su fr. 700.-, e meglio
come indicato nei PE no. __________.
Limitatamente agli stessi importi, le opposizioni interposte ai
precetti esecutivi no. __________e __________, notificati in
data 15 novembre 2000 dall'UE di Lugano, sono respinte in
via definitiva.
- La
tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese, da anticipare dall'
istante, restano a suo carico per 1/20 e per il resto a carico
dei convenuti, i quali rifonderanno inoltre fr. 100.- di indennità
alla controparte.
II. Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 350.-, già anticipate dai
ricorrenti, rimangono a loro carico per 19/20 e per il resto sono poste in
solido a carico dell'istante. I ricorrenti verseranno inoltre alla controparte
fr. 350.- a titolo di ripetibili parziali di questa sede.
III. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la Camera di cassazione civile del
Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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