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Numero d'incarto:
16.2001.00036
Data decisione, Autorità:
03.07.2001, CCC
Incarto n.
16.2001.00036
Lugano
3 luglio 2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare gli "atti ricorsuali"
12 maggio e 28 giugno 2001 presentati da
contro
le sentenze 8 maggio 2001 del Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5 nelle cause a procedura sommaria in tema di esecuzioni e
fallimenti promosse con istanze 23 febbraio 2001 (inc. 152/2001 ACC e 153/2001
ACC) da
__________ rappr. __________
con le quali l’istante ha chiesto il rigetto in via
definitiva delle opposizioni interposte dall'escusso ai PE no. __________ e
__________dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che
con istanze 23 febbraio 2001 lo Stato del Cantone Ticino, per il tramite
dell'Ufficio esazione e condoni, ha chiesto il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta da __________ ai PE sopra menzionati notificatigli
per l'incasso dell'imposta cantonale 1997 e 1998 oltre interessi e tasse di
diffida;
che
a valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la notifica di tassazione
26 luglio 1999 relativa all’imposta cantonale 1997-98 (doc. C) regolarmente
passata in giudicato e il conteggio degli interessi allestito il 7 gennaio 2001
(doc. B);
che
in sede di contraddittorio il convenuto si è opposto alle istanze a motivo
delle irregolarità commesse nell’allestimento delle notifiche di tassazione e
nella loro notifica;
che
con sentenze 8 maggio 2001 il pretore, accertata la presenza di un valido
titolo esecutivo, ha accolto le istanze poiché l’escusso non ha sollevato
nessuna valida eccezione ai sensi dell’art. 81 LEF: prova dell’estinzione del
debito, della proroga del termine di pagamento o della prescrizione.
che
con scritto 12 maggio 2001 __________ lamentava il mancato accertamento da
parte del primo giudice dell'intervenuta prescrizione dei crediti fiscali;
che
a questo scritto è stata data evasione dalla Pretura medesima non potendo
questa Camera considerarlo quale ricorso per cassazione, siccome __________ non
aveva nemmeno ancora ritirato la raccomandata n. __________contenente le
sentenze;
che
con scritto 28 giugno 2001 __________ ha interpellato questa Camera chiedendo
l’annullamento delle sentenze pretorili;
che
innanzi tutto, per quanto attiene alla pretesa violazione di diritti del
ricorrente a dipendenza del mancato ricevimento delle sentenze, va rilevato che
l’art. 124 cpv. 1 CPC impone la notifica degli atti giudiziari mediante invio
raccomandato, formalità che in concreto è stata ossequiata dalla pretura;
che
il mancato ritiro della raccomandata, con conseguente rinvio della medesima al
mittente, non può essere addebitato alla pretura e tantomeno può influire sul
termine di notifica della medesima;
che
infatti, per costante giurisprudenza del Tribunale federale, un invio
dell’autorità spedito per lettera raccomandata vale come notificato al
destinatario al momento della consegna effettiva oppure, se l’invio non è
recapitato a domicilio né ritirato alla posta, l’ultimo dei sette giorni
durante i quali rimane depositato presso l’ufficio postale (DTF 123 III
492, 113 Ib 89 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 124, m. 1);
che
quindi il ricorrente non può dolersi in questa sede della mancata notifica
delle sentenze pretorili;
che
giusta l’art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una
sentenza prolata nell’ambito di una procedura sommaria di rigetto
dell'opposizione è di 10 giorni;
che
nel caso concreto, poiché la busta contenente le sentenze è rimasta in
giacenza presso l'ufficio postale sino al 17 maggio 2001 (cfr. timbro che
figura sulla medesima), il termine ricorsuale è venuto a scadere il 28 maggio
2001 (art. 131 cpv. 1 e 3 CPC);
che
quindi al momento dell'inoltro del ricorso 28 giugno 2001 di __________, il
termine ricorsuale era ampiamente scaduto, donde la tardività del gravame;
che in
ogni caso, a titolo del tutto abbondanziale, va rilevato che lo stesso è pure
infondato nel merito in quanto propone un'eccezione, quella di prescrizione del
credito fiscale, che doveva essere proposta dinanzi al primo giudice, ritenuto
che l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta alle parti la facoltà di addurre in
questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per
cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera
può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica
alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o
manifestamente infondato;
che
in considerazione della particolarità del caso e a titolo del tutto
eccezionale, non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio;
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. I
ricorsi 12 maggio/28 giugno 2001 __________ sono irricevibili.
2.Non si prelevano tasse e spese per il
presente giudizio.
3.Intimazione a:
–
__________.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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