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Numero d'incarto:
16.2000.117
Data decisione, Autorità:
24.11.2000, CCC
Incarto n.
16.2000.00117
Lugano
24 novembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 10
novembre 2000 presentato da
contro
la sentenza 25 ottobre 2000 del Giudice di pace
supplente del circolo di Lugano nella causa a procedura inappellabile promossa
con istanza 25 settembre 2000 da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 679.60 oltre
accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal
convenuto al PE n. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo
giudice,
esaminati
gli atti,
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 25 settembre 2000 la __________ ha convenuto in giudizio __________ al
fine di ottenere il pagamento di fr. 679.60 a saldo della fattura emessa il 30
novembre 1999 per cure dentarie prestate a quest'ultimo;
che
con il querelato giudizio il primo giudice, giudicando sulla base della documentazione
prodotta dalla parte istante, ha accolto la domanda avendo quest’ultima sufficientemente
comprovato il suo credito, rimasto incontestato dal convenuto che non ha
presenziato al contraddittorio;
che
con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto
giudizio: il ricorrente si duole essenzialmente della lesione del suo diritto
di essere sentito per non aver potuto partecipare al contraddittorio non
essendogli pervenuta la relativa citazione;
che
giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto
di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., una sentenza del giudice
di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in
grado di far valere le proprie ragioni;
che
nella concreta fattispecie con ordinanza 2 ottobre 2000, spedita mediante invio
raccomandato no. __________, il giudice di pace ha citato le parti all’udienza
del 17 ottobre 2000 per la discussione;
che
la raccomandata destinata a __________ non è stata ritirata dall’interessato e,
scaduto il periodo di giacenza, è stata rinviata al mittente;
che
il ricorrente sostiene di non aver ricevuto né la citazione né tantomeno
l’invito di ritiro dell'ufficio postale;
che
quando, come in concreto, il destinatario di una raccomandata contesta di aver
ricevuto l’avviso di ritiro e la prova del contrario non può essere portata,
non è corretto parlare di notifica conforme, atteso che non si può escludere un
errore da parte del funzionario postale (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, ad
art. 124, m. 6);
che
quindi, sia in applicazione dell’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC sia per effetto
della cassazione (art. 327 lett. e CPC) la sentenza impugnata è nulla;
che
l’incarto deve così essere ritornato al giudice di pace affinché proceda a un
nuovo giudizio previa riconvocazione delle parti all’udienza di contraddittorio;
che,
rilevata d’ufficio l’irregolarità del giudizio, la notifica del ricorso alla
controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può
essere evaso senz’altro (CCC 7 gennaio 2000 in re Q./G.);
che
vista la particolarità del caso non si prelevano spese né tassa di giustizia,
né si giustifica l’assegnazione di un’indennità al ricorrente, cui la procedura
non ha comportato spese di rilievo.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC,
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 10 novembre 2000 di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 25 ottobre 2000 del Giudice di pace supplente del Circolo
di Lugano è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché
proceda ai sensi dei considerandi.
-
Il
presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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