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Numero d'incarto:
16.2000.109
Data decisione, Autorità:
07.11.2000, CCC
Incarto n.
16.2000.00109
Lugano
7 novembre
2000/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 27
ottobre 2000 presentato da
contro
la sentenza 9 ottobre 2000 del Segretario assessore
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa a procedura
inappellabile promossa con istanza 10 luglio 2000 nei confronti di
patr. dall'avv. __________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di
fr. 4'122.65 nonché il rigetto in via
definitiva dell'opposizione interposta dal
convenuto al PE no. __________ dell'UE di
Lugano, domande respinte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 10 luglio 2000 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine
di ottenere il pagamento di fr. 4'122.65 a saldo della fattura emessa il 15
dicembre 1999 per lavori di restauro di un pianoforte commissionatigli da
quest'ultimo;
che il
convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando in particolare la
legittimazione attiva dell'istante, non avendo concluso alcun contratto con
quest'ultima, nonché l'esistenza del credito fatto valere in giudizio avendo
egli pagato l'intervento in discussione a __________ al quale era stato
personalmente richiesto;
che con
il querelato giudizio il segretario assessore ha respinto l'istanza non avendo
l'istante, assente alla discussione, comprovato il suo credito;
che con
atto ricorsuale 27 ottobre 2000, dal quale deve essere estromessa la
documentazione prodotta per la prima volta in questa sede ricorsuale (art. 321
cpv. 1 lett. b CPC), __________, gerente della società istante, è insorto
contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per
esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi
di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno
illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo
(cpv. 3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 27 ottobre 2000 del
ricorrente alla Pretura (e da questa giustamente trasmesso alla Camera di
cassazione civile) non supera la soglia imposta dalla procedura per essere
trattato come ricorso per cassazione;
che
infatti, invece di indicare le sue critiche alla decisione del segretario
assessore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o
riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a
scusare la propria assenza all'udienza e a ribadire la legittimità della sua
richiesta di pagamento;
che pertanto questa Camera è nell’impossibilità di individuare e
di decidere i presupposti per un eventuale annullamento del giudizio impugnato;
che il
ricorso -a prescindere dalla legittimazione del ricorrente che appare agire in
proprio nome- deve così essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329
cpv. 3 CPC;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per
cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera
può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica
alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o
manifestamente infondato;
che in considerazione della particolarità del caso non si
prelevano tasse né spese di giustizia.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 27 ottobre 2000 di __________ è nullo.
-
Non si prelevano tasse né spese di giustizia.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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