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Numero d'incarto:
16.2000.00121
Data decisione, Autorità:
29.03.2001, CCC
Incarto n.
16.2000.00121
Lugano
29 marzo 2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20
novembre 2000 presentato da
__________ patr. dall'avv. __________
contro
la sentenza 31 ottobre 2000 del Giudice di pace del
circolo di Vezia nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 5
ottobre 1999 da
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di
fr. 1'919.- oltre accessori, domanda
parzialmente accolta dal primo giudice che ha
invece respinto la pretesa di fr. 1'800.-
fatta valere in via riconvenzionale dal convenuto;
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1.Il 3 marzo 1998 __________ ha versato
a __________ a l'importo di fr. 1'800.- (doc. C) a valere quale acconto per la
partecipazione, sua e della sua compagna, a una crociera alle __________ nel
periodo 11 - 24 luglio 1998 (terza e quarta settimana), con partenza da
__________ e arrivo a __________a, il tutto come descritto sul formulario /
offerta dello Yacht club del , a firma ""
(doc. B). Il 10 giugno 1998 le parti hanno avuto un colloquio telefonico
durante il quale __________ avrebbe comunicato a __________ l'impossibilità di
effettuare la crociera secondo l'itinerario prescelto per mancanza di
partecipanti. Alla proposta di effettuare la crociera in __________ -dove
questa ha effettivamente avuto luogo- __________ avrebbe risposto
negativamente, avendo già organizzato la propria vacanza in funzione della
partenza da __________.
Con
istanza 5 ottobre 1999 __________ ha quindi convenuto in giudizio __________ al
fine di ottenere la restituzione dell'acconto di fr. 1'800.- (doc. C), nonché
il pagamento di fr. 119.- corrispondenti alle spese di annullamento del
biglietto d'aereo che aveva già prenotato con destinazione __________ (doc. I).
A sostegno della sua pretesa l'istante ha richiamato le norme
sull'inadempimento contrattuale (art. 97 segg. CO), rimproverando al convenuto
di non essersi attenuto all’itinerario della crociera così come proposto e
accettato.
Il convenuto
si è opposto alla pretesa avversaria addebitando all’istante la decisione
unilaterale di rinunciare alla crociera. In via riconvenzionale egli ha chiesto
il pagamento di fr. 1'800.- a saldo dell'intero prezzo pattuito per la
crociera e a valere quale risarcimento del danno causatogli dalla rinuncia alla
partecipazione.
2.Con il querelato giudizio, il giudice
di pace, dopo aver considerato il mandato come rapporto giuridico che più si
avvicina al contratto sui generis venuto in essere tra le parti (e avente
per scopo l'organizzazione della crociera), ha addebitato all’istante la
decisione di rinunciarvi. Intravedendo tuttavia in questa rinuncia l’esercizio
di un diritto legittimo quale quello di revocare unilateralmente il mandato ai
sensi dell’art. 404 cpv. 1 CO e in assenza di pattuizioni per il caso di
disdetta dell'impegno assunto, il primo giudice ha riconosciuto all’istante il
diritto ad ottenere la restituzione dell’acconto di fr. 1'800.-, mentre non ha
ammesso la rifusione delle spese di annullamento del viaggio (fr. 119.-). Nello
stesso solco, il giudice l’ha respinta la riconvenzione del convenuto, in
particolare non avendo questi comprovato che la disdetta dell'istante sarebbe
stata intempestiva e che gli avrebbe causato dei danni.
3.Con il presente tempestivo gravame
__________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento
sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327
CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato
le prove, in particolare di non aver ritenuto intempestiva (ossia data in tempo
inopportuno) la disdetta notificata dall'istante e di non aver considerato
provata la pretesa di risarcimento danni da lui fatta valere in via
riconvenzionale. A questo proposito lamenta pure la violazione del suo diritto
di essere sentito per il fatto che il giudice di pace non l'avrebbe richiamato
alla necessità di completare le proprie allegazioni corredandole con i
necessari mezzi di prova.
Al
ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
-
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice
di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata
di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale
una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di
un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).
-
Per quanto attiene al diritto applicabile al rapporto venuto in
essere tra le parti, le norme sul mandato -invocate dalle parti e applicate
senz'altro dal primo giudice- possono essere prese in considerazione, visto che
-in concreto- oggetto delle pattuizioni era in misura preponderante
l'organizzazione da parte del convenuto della crociera da diporto e che -in
genere- il mandato per prestazioni di servizio di natura diversa trova vasto
campo d'applicazione (Weber, in Comm. di Basilea, ed. 2, N. 9 ad art.
394 CO). In quest'ambito, mentre non è contestato il diritto del mandante di
disdire il contratto in ogni tempo, controverso è l'accertamento del primo
giudice secondo il quale la disdetta dell'istante non sarebbe stata
intempestiva e quindi tale da legittimare una pretesa risarcitoria da parte del
mandatario sulla base dell’art. 404 cpv. 2 CO.
Secondo
l'art. 404 cpv. 1 CO il mandato può essere sempre revocato o disdetto, fermo
restando che colui che lo disdice intempestivamente deve risarcire l'altra
parte del danno che gliene deriva (cpv. 2). La disdetta non dev'essere
fondata su un motivo oggettivo (Weber, op.cit., n. 5 ad art. 404 CO);
essa è tuttavia intempestiva quando la parte che la notifica procede in un
momento sfavorevole e senza giustificazione, causando così pregiudizio
all'altra parte (Weber, op.cit., ibidem, n. 16; DTF 106 II 160
consid. 2c). In questo caso la parte che disdice è tenuta al risarcimento del
danno cagionato, ovvero al pagamento delle spese sostenute dalla controparte in
previsione del contratto, nonché al risarcimento del mancato guadagno (Weber,
op.cit., ibidem, n. 17; Gautschi in Commentario di Berna, n. 20a ad art.
404 CO).
- Nel
caso concreto, la conclusione del primo giudice secondo la quale la disdetta
dell'istante non è stata notificata in tempo inopportuno, e quindi non era atta
a giustificare una qualsiasi richiesta risarcitoria da parte del convenuto, non
è errata e tantomeno arbitraria.
Il
giudice di pace infatti, più che sulle testimonianze assunte ha potuto decidere
già in base alle stesse allegazioni del convenuto il quale ha ammesso di avere
interpellato l'istante il 10 giugno e ha affermato che già 3 o 4 giorni più
tardi questi disdiceva la sua partecipazione alla crociera (cfr. verbale 20
ottobre 1999): ciò che fa approssimativamente un mese prima della partenza
prevista, tempo ragionevolmente sufficiente per agire in tal modo, tanto più
che lo stesso convenuto ammette di aver proposto alla controparte un
cambiamento di itinerario, ossia di aver inteso modificare un elemento forse
non essenziale, ma sicuramente caratteristico del contratto. Non vi sarebbe
stata pertanto nessuna ragione per decidere diversamente da quanto ha fatto il
giudice di pace. In questa sede poi, sembra che il ricorrente pretenda di
giudicare la tempestività o no della disdetta sulla base delle condizioni
generali del contratto col quale egli aveva locato il natante presso un'agenzia
di Genova (doc. 3 e 4). Sennonché, oltre a trattarsi di un fatto
inammissibilmente nuovo nella lite (art. 321 CPC), il convenuto nemmeno
sostiene di aver esteso quelle condizioni, valide fra società locatrice e
conduttore, al rapporto fra questi e gli altri partecipanti alla crociera.
Tutto ciò esclude l'applicabilità dell'art. 404 cpv. 2 CO.
A ciò
aggiungasi che, come correttamente concluso dal primo giudice, il convenuto non
ha neppure provato di aver subito un danno a dipendenza della rinuncia
dell’istante. A tal fine nemmeno qui può certo giovare il richiamo ai contratti
di locazione dell’imbarcazione, né il calcolo da lui offerto in questa sede
(pag. 7) di cui non v'è traccia nel contraddittorio davanti al giudice di pace,
così come non c'è alcun supporto probatorio, mentre l'onere di tale verifica
incombeva proprio al ricorrente (Gautschi, op.cit., n. 20a ad art. 404
CO).
-
A
titolo abbondanziale, può essere indicato che la soluzione non sarebbe diversa,
anche qualora si ritenessero applicabili alla fattispecie le norme della Legge
federale concernente i viaggi "tutto compreso" (RS 944.3). Infatti, a
prescindere dal fatto di sapere se il convenuto possa essere considerato un
organizzatore ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 della legge, una modifica del
contratto come quella da questi proposta con riferimento al cambiamento di
itinerario della crociera, avrebbe autorizzato l'istante ad esprimere al più
presto la propria intenzione di recedere dal contratto (art. 10 cpv. 1 e 2),
tempestività che in concreto dev'essere ammessa, avendo l'istante notificato la
propria decisione di rinuncia al viaggio dopo 3 o 4 giorni dalla proposta di
modifica. Stando così le cose, il consumatore non è tenuto a nessun indennizzo
(art. 10 cpv. 1) e può richiedere all'organizzatore la restituzione di quanto
anticipato per il viaggio (Roberto in Comm. di Basilea, ed. 2, n. 1 ad
art 10 PRG).
-
Nell’ambito di un procedimento retto dal principio attitatorio,
quale quello che ci occupa, spetta alle parti formulare le domande e fornire al
giudice i fatti dai quali derivano le loro pretese, nonché proporre le prove
sui fatti contestati. L'obbligo del giudice di istruire la causa, ordinando
l'assunzione delle prove ammesse -che il ricorrente pretende essere stato
disatteso nei suoi confronti- presuppone che tali prove siano state offerte
dalle parti che ne hanno l'onere (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, art. 78, m. 1
e art. 296, m. 1). E' vero che secondo l'art. 294 cpv. 3 CPC il giudice
richiama l'attenzione delle parti sull'insufficienza delle loro conclusioni e
le invita, ove occorra, a completare e meglio specificare i fatti e i mezzi di
prova necessari all'accertamento della verità: si tratta tuttavia non di un
obbligo, ma di una facoltà del giudice (Cocchi/Trezzini, op.cit., art.
294, N. 781), così come quella di chiedere altre prove ove lo ritenga
necessario per il suo migliore convincimento (Cocchi/Trezzini, op.cit.,
art. 296, N. 783). Proprio per questo carattere delle norme in esame,
contrariamente a quanto assume il ricorrente, la loro mancata applicazione non
può certo essere sanzionata in questa sede; e ciò a maggior ragione perché
-come detto- l'onere di allegare i fatti e le prove a loro sostegno resta
saldamente a carico delle parti, indipendentemente dal fatto che il processo si
svolga dinanzi al giudice di pace, ovvero dove le parti agiscono senza il
patrocinio o il consiglio di un legale.
-
Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessuno dei
titoli di cassazione invocati, dev'essere respinto.
Tasse e
spese seguono la soccombenza, mentre alla controparte che non ha formulato
osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art.
148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione __________ è respinto.
-
Le
spese del presente giudizio e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 200.-,
già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Giudicatura del circolo di Vezia.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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