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Numero d'incarto:
16.2000.00115
Data decisione, Autorità:
05.02.2001, CCC
Incarto n.
16.2000.00115
Lugano
5 febbraio
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 13 novembre 2000 presentato da
__________ (patr. dallo studio legale
__________)
contro
la sentenza 20 ottobre 2000 del Segretario assessore della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa a procedura inappellabile
promossa con istanza 1° settembre 2000 nei confronti di
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 6'800.– oltre
interessi, domanda respinta dal primo giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
- Il
31 dicembre 1998 __________ ha acquistato presso il Garage __________, di cui
era ____________________un veicolo __________ __________ (doc. A); il prezzo
pattuito, pagabile in rate mensili, era di fr. 10'300.–. Su quest'importo
l'acquirente ha poi interrotto i pagamenti, così che con l'istanza in esame è
chiesto il saldo scoperto di fr. 6'800.–pari alle rate scadute per il periodo
marzo 1999/agosto 2000.
L'istanza
non è stata contestata dal convenuto che non ha fatto atto di comparsa all'udienza
indetta per la discussione.
-
Con
il querelato giudizio il segretario assessore ha respinto l'istanza dopo aver accertata
d'ufficio la carenza di legittimazione attiva di __________: in particolare
egli ha constatato che il contratto di compravendita era stato stipulato non da
questi ma dalla Garage __________ e che, dalla convenzione 12 febbraio 1999
(doc. E) con la quale l'istante ha ceduto ai coniugi __________ il pacchetto
azionario della società, non risulta nessuna cessione di credito in relazione
al contratto in esame.
-
Con
il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le prove, in particolare per quanto riguarda la sua
legittimazione attiva che considera data sulla base della documentazione agli
atti e in specie della convenzione 12 febbraio 1999 (doc. E).
Al
ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta
(o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid.
3a).
-
La
legittimazione attiva, ossia la qualità di una parte di far valere in causa un
determinato diritto, non rappresenta un presupposto processuale, ma di diritto
sostanziale che il giudice verifica d'ufficio sulla base dei fatti allegati
dalle parti e da lui accertati (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, art. 181, n.
642; Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo, 1989,
pag. 18). Trattandosi di una pretesa derivante da un contratto di
compravendita, legittimato a pretendere il pagamento del prezzo pattuito è il
venditore, fatta salva la possibilità per quest'ultimo di cedere il suo credito
nelle forme previste dall'art. 165 CO, ossia in forma scritta. Forma che deve
riferirsi a tutti gli elementi essenziali della cessione, ovvero l'indicazione
del credito ceduto, l'identità del creditore e del debitore, e quella del
cessionario (Spirig in Commentario zurighese, n. 22 ad art. 165 CO; Girsberger
in Commentario basilese, 1996, n. 2 ad art. 165 CO). Nel caso di specie, dalla
documentazione agli atti, correttamente valutata dal primo giudice, non risulta
nessuna cessione di credito a favore dell'istante. Infatti, dalla convenzione
12 febbraio 1999 (doc. E) –contrariamente a quanto sostiene il ricorrente– si
evince unicamente la vendita da parte dell'istante delle azioni della società
ai coniugi __________. Per contro, in quest'accordo, non figura la cessione del
contratto 31 dicembre 1998 (doc. A) dalla società __________– venditrice
dell'automobile– all'istante, né la società è parte alla convenzione. Il fatto
poi che oggetto della convenzione fosse la vendita del pacchetto azionario
della __________, della quale lo stesso ricorrente era azionista e direttore
con diritto di firma individuale, non significa certo che egli ne abbia avuto
l'identità giuridica. In altre parole, il possesso delle azioni della società
concerne la proprietà economica della stessa, ma non permette all'azionista
(anche unico) di identificarsi con la società. E' alla luce di queste
considerazioni che dev'essere letta anche la clausola contrattuale no. 5: essa
è verosimilmente intesa a regolare su determinate questioni di dettaglio i
rapporti di dare–avere fra venditore e acquirenti delle azioni, ma non può
concernere né mutare i rapporti fra la società ceduta e i terzi.
Ne
discende che la decisione del primo giudice è inattacabile e che il ricorso in esame
dev'essere senz'altro respinto.
Tasse
e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Alla controparte che non ha
formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili per questa sede.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 13 novembre 2000 __________ è respinto.
- Le
spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 350.–
già
anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.
- Intimazione
a:
–
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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