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Numero d'incarto:
16.2000.00072
Data decisione, Autorità:
14.07.2000, CCC
Incarto n.
16.2000.00072
Lugano
14 luglio
2000/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 3 luglio 2000 presentato da
(patr. dall'avv.
__________)
contro
la
sentenza 21 giugno 2000 del Giudice di pace nella causa a procedura speciale in
materia di locazione promossa con istanza 18 febbraio 2000 da
con la
quale gli istanti hanno chiesto il pagamento di fr. 250.90 oltre interessi,
domanda accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 18 febbraio 2000 __________ e __________
hanno convenuto in giudizio __________ -con la quale hanno concluso un
contratto di locazione avente per oggetto un appartamento di proprietà di
quest'ultima nel Comune di __________ - al fine di ottenere la restituzione
dell'importo di fr. 250.90 per le spese relative alla fornitura di energia
elettrica, siccome comprese nei costi accessori pagati unitamente alla pigione;
che
la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria;
che
con sentenza 21 giugno 2000 il Giudice di pace, facendo propria la tesi di
parte istante secondo la quale nelle spese accessorie è compresa anche quella
oggetto della presente vertenza, ha accolto l'istanza;
che
con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui
alle lettere a) e g) dell'art. 327 CPC: la ricorrente rimprovera al primo
giudice di essersi pronunciato sulla vertenza senza che questa sia stata preventivamente
sottoposta all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione e nonostante
questa superasse la sua competenza per valore, nel merito rimprovera al giudice
di aver arbitrariamente valutato le prove qualificando di spesa accessoria la
posta in discussione;
che
secondo l’art. 97 n. 3 CPC il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di
causa se esistono -rispettivamente se sono esistiti- i presupposti processuali
tra i quali la sua competenza per materia;
che
l’art. 5 cpv. 2 lett. b LOG esclude dalle competenze dei giudici di pace le
cause riguardanti le controversie in materia di locazione di locali
d’abitazione e commerciali e di affitto;
che
per cause riguardanti le controversie in materia di locazione -concetto che
deve essere interpretato in modo ampio (Cocchi, in: Il Ticino e il
diritto, edito dalla CFPG, 1997, pag. 292)- si intendono tutte le vertenze che
attengono alla "locazione" (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art.
404, N. 940), alle quali sono applicabili le norme di procedura di cui agli
art. 404 segg. CPC;
che
poiché la vertenza che oppone le parti è volta a determinare se i costi
relativi al consumo di energia elettrica rientrino o meno nella nozione di
spese accessorie, questione sicuramente attinente alla locazione, il giudice di
pace non avrebbe dovuto entrare nel merito dell’istanza dovendo preliminarmente
dichiarare la propria incompetenza per materia;
che
il motivo di cassazione dell’incompetenza del giudice che ha pronunciato la sentenza
(art. 327 lett. a CPC) è rilevabile d’ufficio quando si tratta di incompetenza
per ragione di materia o valore, indipendentemente cioè dal fatto di sapere se
il ricorrente abbia o meno sollevato la censura (Cocchi/Trezzini,
op.cit., ad art. 327, m. 5), o l'abbia sollevata correttamente;
che
ciò corrisponde peraltro all'art. 142 cpv. 1 lett. a CPC che prevede la nullità
degli atti che emanano da un giudice cui difetta la competenza;
che,
rilevata d’ufficio l’irregolarità del giudizio, la notifica del ricorso alla
controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può
essere evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);
che
a dipendenza dell'esito del ricorso non si pon conto di esaminare le ulteriori
censure ricorsuali;
che
vista la particolarità del caso e i motivi di annullamento del giudizio
impugnato, non si prelevano spese né tasse di giustizia.
Per i quali motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 3 luglio 2000 di
__________ è accolto.
Di
conseguenza è accertata la nullità della sentenza 21 giugno 2000 del Giudice
di pace.
-
Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
-
Intimazione a:
–
Comunicazione
alla Giudicatura di pace.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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