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Numero d'incarto:
16.2000.00038
Data decisione, Autorità:
25.01.2001, CCC
Incarto n.
16.2000.00038
Lugano
25 gennaio
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
Segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 5 aprile 2000 presentato da
contro
la
sentenza 26 marzo 2000 del Giudice di pace del circolo della Rovana nella causa
a procedura inappellabile promossa con istanza 29 febbraio 2000 da
con la quale
l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 140.– oltre interessi nonché il
rigetto
dell'opposizione
interposta dal convenuto al PE no. __________dell'UEF di Vallemaggia,
domande accolte dal
primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 29 febbraio 2000
__________addetto al rifornimento del negozio di alimentari __________ a
____________________ha convenuto in giudizio il __________ al fine di ottenere
il pagamento di fr. 140.–, importo corrispondente al danno dallo stesso subito
per aver dovuto trasportare a mano la merce destinata al negozio, non avendo
potuto raggiungere il medesimo con il proprio veicolo a causa della presenza di
neve sulla strada, che l'ente pubblico non aveva provveduto a sgomberare;
che
con il querelato giudizio il giudice di pace, accertata la carenza di
legittimazione del rappresentante del convenuto, che ha presenziato all'udienza
sprovvisto della necessaria autorizzazione a stare in lite, ha accolto
l'istanza ritenendo fondata la pretesa dell'istante, rispettivamente la
responsabilità dell'ente per non aver proceduto allo sgombero della neve dalla
strada comunale;
che
con atto ricorsuale 5 aprile 2000 il __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle
lettere e) e g) dell'art. 327 CPC: il ricorrente lamenta innanzi tutto la
violazione del suo diritto di essere sentito per il fatto che il giudice di
pace non gli ha dato la possibilità di sanare il vizio di rappresentanza; nel
merito rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed
erroneamente applicato il diritto ritenendo fondata la pretesa dell'istante;
che
al ricorso controparte non ha formulato osservazioni;
che
secondo l’art. 97 n. 4 CPC il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di
causa se esistono –rispettivamente se sono esistiti– i presupposti processuali
tra i quali la capacità delle parti e la legittimazione dei loro
rappresentanti;
che
giusta l'art. 13 cpv. 1 lett. l LOG,
qualora un Comune intende procedere in giustizia davanti a un giudice civile
per la tutela dei propri interessi, oppure se è convenuto in giudizio da parte
di terzi –indipendentemente dal valore litigioso– l'assemblea comunale,
rispettivamente il Consiglio comunale, ha competenza di autorizzare il
Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere la
vertenza, con la sola eccezione delle cause amministrative, delle procedure
provvisionali e delle cause possessorie; non è invece indispensabile che tale
autorizzazione sia precedente all'inizio della causa (Cocchi/Trezzini,
CPC–TI, ad art. 38, m. 40);
che
quest'autorizzazione, che è frutto di una valutazione di opportunità di
pertinenza del Legislativo comunale (Ratti, Il Comune, Volume I, pag.
148 segg.), è presupposto della legittimazione alla rappresentanza da parte
degli organi del Comune (Cocchi/ Trezzini, op. cit., ad art. 38, m. 39),
il cui difetto comporta la nullità degli atti da questi compiuti (Cocchi/Trezzini,
op.cit., ad art. 38, m. 43);
che
la sanzione della nullità dell'atto che difetta di un presup–posto processuale,
quale la legittimazione del rappresentante (art. 97 n. 4 CPC), è espressamente
prevista dall'art. 142 cpv. 1 lett. a CPC;
che
quindi, non avendo il __________ prodotto l'autorizzazione a stare in lite, la
decisione del giudice di pace non è in sé arbitraria, anche se avrebbe avuto la
possibilità –con maggior riguardo alla realtà delle cose e ai termini di
convocazione dell'assemblea comunale– di assegnare un termine al Comune
convenuto per sanare la carenza in esame (art. 99 cpv. 3 CPC) e di indire successivamente
un ulteriore contraddittorio (Cocchi/ Trezzini, CPC–TI, art. 64, m. 4);
che,
comunque, in questa sede, al solo fine dell'evasione del ricorso 5 aprile 2000,
presentato anche qui senza autorizzazione all'avvio nemmeno di questa nuova
fase processuale, al __________, con scritto 3 luglio 2000 è stato assegnato un
termine scadente il 31 ottobre 2000 per produrre l'attesa decisione
assembleare, termine successivamente prorogato su richiesta del Municipio del
ricorrente dapprima a fine novembre e in seguito entro fine anno 2000;
che
tuttavia oggi, scaduto invano anche questo termine, non v'è motivo ragionevole
per non decidere il ricorso, prendendo atto della mancanza del presupposto in
esame e quindi decidendo l'irricevibilità del medesimo (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC);
che
in considerazione della particolarità del caso, non si prelevano tasse né spese
di giustizia;
che
alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non si assegnano
ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 5 aprile 2000 __________ è irricevibile.
-
La tassa di giustizia di fr. 50.– –già anticipati dal
ricorrente– resta a suo carico.
-
Intimazione a:
–
__________.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo della Rovana.
Per la Camera di cassazione
civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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