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Numero d'incarto:
16.2000.00004
Data decisione, Autorità:
29.10.1999, CEF
Incarto n.
16.2000.00004
Lugano
19 gennaio
2000/rf
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 14 ottobre 1999 (presentato nella forma
dell'appello) da
rappr. da Studio
legale __________
contro
la sentenza 1° ottobre 1999 del Pretore
della giurisdizione di Mendrisio-Nord nella causa civile a procedura speciale
in materia di contratto di lavoro, promossa con istanza 8 ottobre 1997 da
rappr. da Studio
legale __________
chiedente il pagamento della somma di fr.
8'334.95, ridotti in sede di conclusioni a fr. 6415.95;
domanda che il pretore ha accolto per
l'importo di fr. 5'862.60 oltre interessi, respingendo la domanda
riconvenzionale di __________;
richiamata la decisione 5 gennaio 2000 del
presidente della Seconda Camera civile che ha trasmesso per competenza
l'impugnazione a questa Camera;
viste le osservazioni all'appello con
domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio,
presentate dall'istante il 29 ottobre 1999
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in
diritto:
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__________ è stato assunto dal convenuto in qualità di autista e magazziniere
a tempo indeterminato a partire dal 1° dicembre 1996. Il 14 dicembre 1996 egli
ha avuto un incidente della circolazione con il furgone della ditta, ragione
per cui ha poi utilizzato la propria vettura privata per l'effettuazione delle
consegne. Avendo ottenuto dal datore di lavoro soltanto il rimborso delle spese
per la benzina, __________ sostiene di aver richiesto a __________ la rifusione
delle altre spese sostenute oltre a un aumento di salario, ricevendone in
risposta la minaccia del licenziamento. Il 25 febbraio 1997, ovvero durante un
periodo di malattia iniziato il 19 febbraio, afferma di aver ricevuto la
lettera di licenziamento in tronco. Considerato tale provvedimento del tutto
ingiustificato, ha postulato in causa il pagamento del saldo del salario di
febbraio e di marzo, degli assegni famigliari, delle ferie non godute, e di
un'indennità ex art. 337c cpv. 3 CO, nonché il rimborso delle spese per l'uso
del veicolo privato.
-
All'udienza di discussione dell'11 novembre 1997 __________ si è
opposto alle domande del dipendente, contestando il preteso licenziamento in
tronco e sostenendo che, in seguito alle divergenze sorte tra le parti a causa
del comportamento indisciplinato e litigioso del lavoratore, esse avrebbero
consensualmente risolto il contratto di lavoro. In via riconvenzionale il
datore di lavoro ha chiesto all'istante il risarcimento del danno da lui subito
per fr. 6'329.- in seguito all'incidente della circolazione causato dal
lavoratore.
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Statuendo il 1° ottobre 1999 il pretore, ha ritenuto che il dipendente
non ha tenuto una condotta ineccepibile sul posto di lavoro, ma in ogni caso
questa sarebbe stata sanzionata solo tardivamente dal datore di lavoro, che
dev'essere pertanto considerato precluso nel diritto di licenziare in tronco il
lavoratore. Al dipendente è stato pertanto riconosciuto un credito
corrispondente al saldo del salario di febbraio (fr. 1'112.70), al salario di
marzo (fr. 2'630.--), agli assegni familiari, a un'indennità per ferie non
godute (fr. 606.90) e all'indennizzo per l'uso della vettura privata (fr.
1'560.--); dall'importo complessivo il primo giudice ha dedotto unicamente fr.
230.-- per il costo di una riparazione. Per il resto ha considerato perenta la
pretesa risarcitoria dal datore di lavoro relativa all'incidente della
circolazione causato dall'istante. Dal che l'accoglimento dell'istanza per
complessivi fr. 5'862.60 oltre interessi e la reiezione della riconvenzionale.
-
Con il presente ricorso __________ chiede l'annullamento della
sentenza impugnata e la reiezione dell'istanza. Sostiene che la lettera del 26
febbraio 1997, a conferma dell'accordo 18 febbraio 1997 sul consensuale
scioglimento del contratto, evidenzia la volontà del datore di lavoro di
recedere dal contratto con effetto immediato già a quella data, mentre la
successiva lettera 12 marzo 1997 non costituisce che la comunicazione delle
motivazioni, peraltro già note al dipendente, che a suo tempo era già stato
debitamente avvertito delle possibili conseguenze del suo comportamento. Nella
denegata ipotesi della conferma del giudizio sulla mancanza di fondamento del
licenziamento in tronco, contesta comunque nel loro ammontare le pretese
riconosciute al dipendente, ed in ogni caso postula la compensazione con i
danni da lui causati nell'incidente della circolazione.
Delle osservazioni dell'istante, che postula la reiezione del gravame
si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
-
Giusta
l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del pretore o del giudice di pace può
essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma del diritto
sostanziale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di
atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale
una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell'equità; arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi: per essere definita arbitraria la violazione dev'essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente
se simile soluzione appare insostenibile, in contraddizione palese con la
situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto
certo (DTF 122 III 316 consid. 4a).
-
La
prima censura mossa dal convenuto concerne la tempestività della notifica del
licenziamento in tronco, negata dal pretore. Afferma in sostanza che il primo
giudice avrebbe disatteso le risultanze di causa, in particolare i documenti A
e E - H, dai quali emergerebbe la sua volontà, correttamente e tempestivamente
comunicata al lavoratore il 18 febbraio di interrompere con effetto immediato
il rapporto di lavoro. Si tratta tuttavia di una tesi infondata già a prima
vista, dato che lo stesso convenuto sostiene nello stesso allegato (appello,
punto 2, p. 3) e ha sostenuto in prima sede (cfr. memoriale responsivo, p. 5 e
p. 6) che le parti quello stesso giorno si sarebbero accordate per lo
scioglimento consensuale del rapporto di lavoro, ovvero in base all'art. 115
CO: ciò che è tutt'altra cosa. Infatti, premessa l'esigenza di chiarezza che
dottrina e giurisprudenza pongono nell'espressione del licenziamento in tronco,
che deve inequivocabilmente essere riconosciuto come tale dal suo destinatario
(DTF 92 II 186; II CCA 12 ottobre 1999 in re P./G. SA, 16
dicembre 1998 in re F./F.) così che nel caso di dubbio si ammetterà l'esistenza
di una disdetta ordinaria e non di una straordinaria (II CCA 23 dicembre
1994 in re T./A. SA; Rehbinder, Berner Kommentar, art. 335 CO, N. 6; Streiff/von
Känel, Arbeitsvertrag, art. 337 CO, N. 18), risulta evidente che un
asserito accordo sullo scioglimento consensuale del contratto non soddisfa a
priori tale precetto di chiarezza, e pertanto, manifestamente, non è
riconoscibile come licenziamento in tronco per il suo destinatario. In
particolare, la laconica comunicazione scritta del convenuto datata 18 febbraio
1997 (doc. E), secondo cui "confermiamo quanto già discusso tra noi,
quindi con la presente può ritenersi libero da ogni impegno nei nostri
confronti" non presenta le caratteristiche di un licenziamento con effetto
immediato, non figurando la menzione di motivi gravi, e neppure il fatto che il
rapporto di lavoro terminasse a causa di tali gravi motivi, ragione per cui
essa potrebbe ad esempio essere confusa con un licenziamento ordinario con dispensa
del dipendente dalla prestazione lavorativa durante il periodo di disdetta
oppure, come sostenuto dal convenuto medesimo, da un accordo sulla cessazione
immediata del contratto di lavoro. In quest'ultima ipotesi l'esistenza della
corrispondente volontà del dipendente non è però dimostrata (in senso contrario:
doc. F e G), e il ricorrente a questo stadio della causa nemmeno più tenta di
sostenerne la sussistenza.
-
Non
potendo accogliere tale prima censura, non v'è motivo per affrontare la seconda
che concerne l'esistenza di motivi gravi a sostegno del licenziamento in tronco
del lavoratore, tema rimasto pressoché estraneo alla lite, già per il fatto che
il datore di lavoro, né il 18 febbraio, né in seguito ha indicato il motivo
"grave" alla base della sua decisione. Si fosse trattato anche
dell'atteggiamento litigioso attribuito al lavoratore e vi fosse la prova di un
serio avvertimento a mutare comportamento, pena il licenziamento per gravi
motivi (in conformità con dottrina e giurisprudenza), ancora non si
comprenderebbe quale specifica fattispecie abbia determinato il datore di
lavoro al preteso licenziamento del 18 febbraio 1997, dal momento che quella
che il convenuto definisce una "zuffa" con un collega di lavoro
dipendente della ditta da oltre trent'anni (cfr. riassunto scritto di risposta,
p. 5), risulta collocata nel tempo al più tardi un mese dopo la sua assunzione
(teste __________).
-
Nell'ipotesi
della conferma del giudizio pretorile in ordine all'illiceità del licenziamento
in tronco, il convenuto già in sede di contraddittorio aveva posto in
compensazione con le pretese del dipendente un proprio credito di complessivi
fr. 6'329.-, corrispondente al danno causato dall'istante con l'incidente della
circolazione del 14 dicembre 1996. Il pretore ha negato la compensazione,
dichiarando perento il credito del convenuto, siccome fatto valere solo alla
fine del rapporto di lavoro e non alla prima possibile scadenza salariale,
nemmeno sotto forma di riserva. Nel ricorso, il convenuto sostiene la sua
impossibilità di quantificare il danno prima di quando non l'abbia fatto e di
formulare riserve credibili prima della fine del rapporto di lavoro: al
proposito osserva che solo il rapporto di polizia sull'incidente stradale
indica l'eccessiva velocità tenuta dall'istante come causa dell'accaduto e
quindi come causa del danno. In questo modo tuttavia, il ricorrente né indica
che la decisione impugnata si fonda su una valutazione errata dei fatti, né
sostiene -come avrebbe potuto- che la perenzione non era intervenuta o nemmeno
avrebbe potuto intervenire e che quindi al primo giudice doveva essere rimproverata
un'applicazione manifestamente errata del diritto sostanziale. Su questo punto
la censura ricorsuale non è pertanto né esposta esplicitamente, né -quanto al
problema della perenzione- può essere considerata formulata in modo implicito,
ciò che in sé sarebbe ammesso dalla giurisprudenza (cfr. Cocchi / Trezzini,
art. 329 CPC, n. 5). Le argomentazioni ricorsuali pertanto non bastano per
configurare un'ammissibile censura ai fini dell'applicazione dell'art. 327 CPC.
Ma
tant'è, poiché, anche nell'ipotesi in cui -contrariamente alla decisione del
pretore- la perenzione del credito del convenuto non avesse potuto essere
accolta (peraltro in conformità con quanto appare in DTF 110 II 345), la
successiva pretesa compensazione avrebbe dovuto essere giudicata tenendo conto
degli art. 125 n. 2 e 323b cpv. 2 CO che stabiliscono il principio secondo cui
il salario del dipendente può essere soggetto a compensazione solo nella
limitata misura in cui esso è pignorabile, eccezion fatta -ma il caso qui non
ricorre- per il credito relativo a danni che il lavoratore ha causato intenzionalmente
(II CCA 9 marzo 1998 in re G./E. SA). Ciò che avrebbe molto verosimilmente
portato a una quasi totale incompensabilità del credito dell'istante a
dipendenza dell'accertamento pretorile (p. 9, consid. 10) secondo cui il
salario di questi non oltrepassava in modo significativo il determinante minimo
esistenziale stabilito agli effetti del diritto esecutivo; accertamento
peraltro non impugnato dal ricorrente.
- Subordinatamente
il ricorrente critica la decisione pretorile anche in merito alle varie voci
componenti il credito complessivo vantato dall'istante.
9.1 Delle
pretese salariali il convenuto afferma che esse dovrebbero essere corrisposte
al netto. È vero che al dipendente va erogato unicamente il salario netto, ma
il datore è nondimeno astretto al pagamento dell'intero salario, e pertanto
all'effettuazione dei pagamenti spettanti alle varie assicurazioni sociali. Gli
importi indicati come lordi dal pretore non v'è ragione perché vengano modificati.
9.2
In relazione alla riparazione del motorino d'avviamento della vettura
dell'istante, il ricorrente vorrebbe poi dedurre dal credito dell'istante,
oltre a fr. 230.- (di cui già ha tenuto conto il primo giudice), altri fr.
115.-. La censura dev'essere disattesa; infatti, l'esistenza di un accordo tra
le parti sulla suddivisione a metà della spesa per la riparazione appare
pacifica, così come è pacifico il fatto che il convenuto ha versato fr. 230.-
sia al dipendente (che nulla ha riversato all'artigiano) che al garagista (cfr.
istanza, punto 6, p. 7). A prescindere dalla riduzione dei costi (almeno per
quanto risulta dal doc. Q), il convenuto ha però trattenuto fr. 230.- dal
salario di febbraio del dipendente (doc. O), e il pretore ha nuovamente dedotto
il medesimo importo dalle pretese dell'istante (consid. 5, pag. 7). Ne consegue
che il ricorrente non ha nulla di cui dolersi in proposito, non avendo avuto
nessun pregiudizio, né avendo il primo giudice deciso in modo contrario alle
risultanze dell'incarto.
9.3. Il
ricorrente si duole dell'attribuzione all'istante di fr. 1'560.-- di rimborso
per l'uso della sua autovettura durante 52 giorni lavorativi a 100 km al
giorno, contestando sia il numero dei giorni di utilizzo, che la percorrenza
quotidiana. Anche questa censura non può essere accolta, anzitutto chiarendo
che la causa dell'uso del veicolo privato da parte dell'istante non è stato un
incidente del 14 febbraio, come sembra sostenere in un primo tempo il convenuto
(risposta, p. 7), ma -come egli stesso ha poi ammesso in sede conclusiva (punto
3)- un episodio avvenuto a metà dicembre 1996, in conformità con il relativo
rapporto di polizia. Orbene, senza verificare un computo rigoroso in
particolare dei giorni festivi infrasettimanali (peraltro nemmeno proposto dal
ricorrente), appare non arbitrario di considerare in 52 giorni il lavoro
effettivo svolto in due mesi al ritmo di sei giorni la settimana (teste
Aimaretto). Analoghe argomentazioni valgono per la percorrenza quotidiana di
100 km, elemento non contrastante almeno con la deposizione Aimaretto: il
convenuto, d'altra parte, non fornisce itinerari concreti o dati di altro
genere, ma si limita a rimarcare le carenze probatorie che graverebbero
l'istanza, non avvedendosi che esse risultano colmate dal giudizio in apprezzamento
e in equità reso dal pretore, al quale egli si limita in pratica a volere
sostituire la propria diversa opinione.
9.4 Con implicito riferimento all'applicazione del diritto, il
convenuto insorge infine contro l'attribuzione di fr. 606.90 per le ferie non
godute citando a torto la sentenza DTF 117 II 270, i cui principi non si
applicano di certo in presenza di un termine di disdetta limitato a un mese (II
CCA 5 marzo 1996 in re S./A., 30 gennaio 1996 in re I./B. SA, 22 aprile
1994 in re S./S. SA). Per il resto si prende atto che il ricorrente non
contesta il calcolo effettuato dal pretore in base all'appendice 1 del CCL.
- Per
tutti i motivi esposti il ricorso, che non ha rilevato nessun motivo di
cassazione, dev'essere respinto.
Non
si prelevano tasse né spese a dipendenza della gratuità della procedura.
All'istante,
indigente, va concessa, dopo deduzione delle ripetibili, l'assistenza
giudiziaria per la procedura ricorsuale, con il gratuito patrocinio del lic.
jur. __________ dello studio legale dell'avv. __________.
Le
ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148, 417 lett. e CPC e la TOA
pronuncia
-
Il
ricorso per cassazione 14 ottobre 1999 __________ è respinto.
-
Non
si prelevano tasse né spese. Il ricorrente rifonderà all'istante fr. 500.-- per
ripetibili di questa sede.
-
L'istanza
di assistenza giudiziaria 29 ottobre 1999 di __________, è accolta, con il
gratuito patrocinio del lic. jur. __________ dello studio avv. __________.
-
Intimazione: - __________;
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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