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Numero d'incarto:
16.1999.91
Data decisione, Autorità:
14.10.1999, CCC
Incarto n.
16.99.00091
Lugano
14 ottobre 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 25 settembre 1999 presentato da
contro
la
sentenza 6 settembre 1999 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella
causa a procedura inappellabile promossa con istanza 16 luglio 1999 da
con la
quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’371.40 oltre accessori nonché
il rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________
dell’UE di Zurigo, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 16 luglio 1999 __________ ha convenuto in
giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’371.40 oltre
accessori, a saldo dello scoperto per l’utilizzo della carta VISA no.
__________ di cui ella è titolare;
che
con sentenza 6 settembre 1999 il pretore, ritenendo sufficientemente comprovato
il credito dell’istante, rimasto incontestato dalla convenuta che non ha
presenziato all’udienza di contraddittorio, ha accolto l’istanza;
che
con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto
giudizio postulandone l’annullamento: la ricorrente lamenta innanzitutto la
violazione del suo diritto di essere sentita per il fatto che il pretore non si
sarebbe pronunciato sulla sua richiesta di rinvio dell’udienza; eccepisce
inoltre l’incompetenza territoriale del giudice adito non trattandosi del
giudice del suo domicilio;
che
giusta l’art. 136 cpv. 1 CPC la parte può chiedere tempestivamente il rinvio
dell’udienza se impedita per motivi gravi, in particolare per malattia, per
infortunio, per servizio militare, per impegni parlamentari o per comparsa
avanti ad altro tribunale;
che
al ricevimento dell’istanza 16 luglio 1999 il pretore ha convocato le parti
all’udienza del 6 settembre 1999 alle ore 14.00 per procedere alla relativa
discussione;
che
con scritto 6 agosto 1999 il pretore, prendendo posizione in merito alla
richiesta 4 agosto 1999 della convenuta con la quale questa chiedeva
l’assunzione dei costi di trasferta nonché la possibilità di condurre il
processo in forma scritta, ha confermato l’udienza per il 6 settembre 1999;
che
è solo con scritto 31 agosto 1999, spedito il 3 settembre 1999 (cfr. timbro postale)
e pervenuto alla pretura il 6 settembre 1999, ossia il giorno medesimo
dell’udienza, che la convenuta ne ha chiesto il rinvio;
che
la richiesta di rinvio, oltre a non indicare nessun motivo grave ai sensi
dell’art. 136 cpv. 1 CPC non essendo tali in particolare le difficoltà
finanziarie della convenuta, non era sicuramente tempestiva;
che
di conseguenza nessun rimprovero può essere mosso al primo giudice per non
essersi pronunciato sulla tardiva e ingiustificata richiesta di rinvio
dell’udienza;
che
per quanto attiene alla competenza del pretore di Lugano, la stessa è data in
virtù della clausola di proroga di foro contenuta nelle condizioni generali che
costituiscono parte integrante del contratto sottoscritto dalle parti (clausola
n. 7 doc. D; art. 22 cpv. 1 lett. a CPC);
che
pertanto il ricorso, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e
quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC secondo il quale il
processo deve svolgersi in lingua italiana, deve essere respinto;
che
a titolo abbondanziale, con riferimento all’utilizzo della lingua italiana ad
opera del primo giudice rispettivamente della scrivente Camera, il Tribunale
federale ha già statuito che il riconoscimento delle quattro lingue nazionali e
delle tre lingue ufficiali vale solo nei rapporti con le autorità federali per
cui il diritto processuale cantonale può prescrivere l’uso esclusivo della
lingua ufficiale del Cantone per la stesura degli atti processuali (art. 117
CPC; Rep 1975 302; DTF 102 Ia 35; CCC 20 giugno 1990 in re
E./E);
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente
infondato;
che
in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse e spese
per il presente giudizio.
Per i quali
motivi,
richiamati gli
art. 372 segg. CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso 25 settembre 1999 __________ è respinto.
-
Non
si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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