AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1999.74
Data decisione, Autorità:
04.08.1999, CCC
Incarto n.
16.99.00074
Lugano
4 agosto 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 3 novembre 1998 presentato nella forma
dell’appello da
(patr.
__________)
contro
la
sentenza 22 ottobre 1998 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella
causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con
istanza 24 agosto 1998 da
(patr.
__________)
con la
quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione
interposta dall’escusso al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta
dal primo giudice,
richiamato
il decreto 23/28 luglio 1999 della Camera di esecuzione e fallimenti che ha
trasmesso l'impugnazione a questa Camera poiché competente per valore;
lettti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
- Il
18 ottobre 1996 l’arch. __________ e __________ hanno concluso un contratto di
locazione avente per oggetto locali commerciali nello stabile denominato
“__________ ” di proprietà di quest’ultima a __________. Con istanza 24 agosto
1998 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione
interposta dal conduttore al PE sopra menzionato limitatamente all’importo di
fr. 5’177.50 e accessori.
A
valere quale riconoscimento di debito l’istante ha prodotto il contratto di
locazione 18 ottobre 1996 (doc. A).
All’udienza
di contraddittorio l’escusso si è opposto alla pretesa avversaria eccependo
l’estinzione del debito per compensazione con un suo credito di importo
maggiore (fr. 168’266.40) riferito a onorari di sua spettanza per prestazioni
professionali da lui svolte a favore dell’istante e per l’incasso delle quali
egli ha promosso un’azione giudiziaria in data 8/9 ottobre 1998.
-
Con
il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un
valido riconoscimento di debito, ha accolto l’istanza non avendo l’escusso reso
sufficientemente verosimile l’ecce-zione di compensazione.
-
Con
il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio.
Il ricorrente rimprovera al primo giudice di non aver ritenuto sufficientemente
verosimile l’eccezione di compensazione da lui sollevata e sostanziata mediante
la necessaria documentazione.
Con
osservazioni 7 dicembre 1998 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte le censure
ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta
(o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316
consid. 4a).
-
Secondo
l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvi-sorio
dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconosci-mento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la
volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro. Il titolo di
credito sul quale si basa l’esecuzione in esame è il contratto di locazione sottoscritto
dalle parti il 18 ottobre 1996, che di principio costituisce riconoscimento di
debito per le pigioni scadute, rispettivamente per il pagamento delle spese
accessorie nello stesso contemplate (Pan-chaud/ Caprez, La mainlevée de
l’opposition, 1980, § 74, p. 190; Staehelin in Basler Kommentar zum
SchKG, 1998, vol. II, n. 114 ad art. 82 LEF).
-
Per
l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da invalidare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate nel senso che a
conforto delle allegazioni debbono esserci riscontri oggettivi (II Corte civile
del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c/ H.SA in Rep
1987 p. 150; Panchaud/ Caprez, op.cit., § 26 pag. 61; BlSchK 1982
pag. 95-97; CEF 1° aprile 1993 in re M.AG/B.; Staehelin, op.cit.,
n. 87 segg. ad art. 82 LEF).
Trattandosi
come in concreto dell’eccezione di estinzione del debito per compensazione
-eccezione che il debitore può opporre anche con riferimento a un credito contestato
che egli ha contro il procedente- questa deve essere accolta nella misura in
cui il credito opposto in compensazione sia reso attendibile (Panchaud/Caprez,
op. cit., § 36 n. 7 p. 80). A tal fine spetta all’escusso rendere verosimile
non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche, sulla base di
giustificativi, la causa e l’importo del credito (Panchaud/Caprez, op.
cit., § 36 n. 2 p. 81). In altre parole, la compensazione può avvenire nel caso
in cui l’importo e l’esigibilità della contropretesa sono resi “liquidi” dalla
documentazione agli atti (Panchaud/Caprez, op. cit., § 36 n. 1).
- Nel
caso di specie, a sostegno dell’eccezione di compensazione l’escusso ha prodotto
copia della sua petizione 8 agosto 1998 (doc. 1) inoltrata alla Pretura di Lugano
nonchè la documentazione alla stessa allegata (plico doc. 2), con la quale ha
chiesto la condanna di __________ al pagamento di fr. 112’924.45, pari alla
differenza fra il proprio credito di fr.168’266.40 per prestazioni
professionali da lui svolte a favore della qui procedente, e il credito
complessivo vantato da quest’ultima in relazione al contratto di locazione in
esame, che ammonta a fr. 55’341.95.
Contrariamente
a quanto preteso dal ricorrente, da questa documentazione non emerge nessun
riconoscimento da parte della __________ delle contropretese fatte valere
dall’escusso.
Al
contrario, risulta che la procedente ha integralmente contestato i crediti
opposti in compensazione dall’arch. __________, rilevando di avere già pagato
le fatture che la concernevano e di non avergli conferito incarico alcuno in
relazione ai piani rispettivamente ai progetti di cui alla documentazione
prodotta (plico doc. 2, doc. E). Neppure giova all’escusso il richiamo alla
corrispondenza intercorsa con la procedente e alle sue fatture, dalle quali si
deduce unicamente che vi sono state discussioni tra le parti , senza che ciò
basti per rendere verosimile il credito opposto in compensazione (Panchaud/Caprez,
op. cit. , § 36 n. 8 p. 81; SJ 1966 p. 21). Nemmeno dalla dichiarazione
4 settembre 1998 dell’impresa di costruzioni __________. (doc. 3) riferita
all’edificazione del fondo n. __________ RFD __________, in cui quest’ultima ha
affermato di avere calcolato la sua offerta, ora in possesso della ,
sulla base dei piani elaborati dall’arch, non si può dedurre che
quest’ultimo sia stato incaricato dalla procedente di allestire tale progetto
e, se del caso, che la creditrice non l’abbia pagato per le sue prestazioni. Lo
stesso vale per il piano doc. 4, concernente l’insedia-mento di un porto galleggiante
a __________ su fondi - ha rilevato il ricorrente - che non coincidono con
quelli indicati nel contratto di appalto doc. AA, prodotto dalla proce-dente.
Infatti anche se questo progetto riguarda un altro fondo, non compreso nel
contratto doc. AA, non risulta da alcun atto che la procedente abbia incaricato
espressamente l’escusso di allestire i piani relativi a tale progetto e, se del
caso, che non l’abbia ancora retribuito.
Di
conseguenza, non fornendo la documentazione prodotta dall’escusso i necessari
riscontri oggettivi atti a rendere vero-simile il credito opposto in
compensazione, non può essere considerato errato o arbitrario il giudizio
pretorile che ha respinto l'eccezione in esame.
- Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha eviden-ziato nessun titolo
di cassazione, deve essere respinto.
Tasse,
spese e ripetibili, seguono la soccombenza.
Per i quali
motivi,
richiamati gli
art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 3 novembre 1998 dell’arch. __________, è respinto.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 180.-, già anticipate dal
ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere a __________ fr.
200.– a titolo di indennità di questa sede.
-
Intimazione:
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster