Cassation allowed for lack of proof of engineering mandate

16.1999.64Autre juridiction29 sept. 1999Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Civil Cassation Chamber upheld a cassation appeal against a justice of the peace judgment ordering payment of CHF 1,000 and definitive debt-enforcement relief. It held that the plaintiff had failed to prove that the defendant had commissioned the engineering study or assumed liability for its costs. The defendant’s request for a solution to water-supply problems did not amount to an obligation to pay a private engineer’s fee, and the first judge’s evidentiary assessment was incompatible with the file. The chamber annulled the lower judgment, dismissed the petition, and redistributed costs.

Regeste Omnilex

Art. 8 CC; Art. 327 CPC: burden of proof and cassation review for manifestly erroneous assessment of evidence. The party asserting a claim based on a factual circumstance must prove that circumstance; absent proof, judgment must be rendered against that party. In cassation, a civil judgment may be annulled where the lower court has manifestly misjudged the evidence or factual record. A request for a solution to a problem does not, without more, establish an express or implied assumption of payment obligations for third-party professional services; liability for such costs must be demonstrated from the file. Considerations on process management or procedural irregularities become moot where the appeal succeeds on the merits.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1999.64

Data decisione, Autorità: 29.09.1999, CCC

Incarto n. 16.99.00064

Lugano 29 settembre 1999/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 giugno 1999 presentato da


contro

la sentenza 4 giugno 1999 del Giudice di pace del circolo di Taverne nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 3 giugno 1997 da


(rappr. __________)

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’000.- oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 3 giugno 1997 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’000.- a saldo della fattura 5 maggio 1992 (doc. F) emessa a carico di quest’ultimo;

che quest’importo corrisponde a quanto versato dall’istante a titolo di onorario (doc. 6) allo Studio d’ingegneria __________ e __________ di __________ incaricato di allestire uno studio degli interventi possibili per risolvere i problemi lamentati dal convenuto in merito alla fornitura di acqua potabile alla sua proprietà;

che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando di aver conferito qualsiasi incarico allo Studio d’ ingegneria __________ e __________ per la verifica dei problemi derivanti dalla fornitura di acqua alla sua proprietà, la cui soluzione incombeva in ogni caso all’istante;

che con il querelato giudice il primo giudice ha accolto l’istanza ritenendo provato il conferimento dell’incarico da parte del convenuto allo Studio d’ingegneria __________i e __________ a;

che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 2 luglio 1999, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere f) e g) dell’art. 327 CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove, in particolare per aver ritenuto provato il conferimento da parte sua dell’incarico allo Studio d’ingegneria __________ e __________ per le prestazioni oggetto della fattura 13 gennaio 1992 (doc. 6);

che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

che giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte tutte le censure ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

che l’art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provare detta circostanza, ritenuto che la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi pretende l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC);

che in applicazione di detto principio spettava all’istante provare che debitore della fattura 13 gennaio 1992 dello Studio d’ingegneria __________ e __________ era quest’ultimo;

che contrariamente a quanto concluso dal primo giudice, una corretta valutazione delle risultanze istruttorie non permette di ritenere il convenuto responsabile del pagamento dell’importo posto in esecuzione;

che in particolare simile responsabilità non può essere dedotta dallo scritto 27 settembre 1991 (doc. A) con il quale il convenuto si è limitato ad interpellare l’istante chiedendogli di trovare una soluzione atta a risolvere il problema della fornitura di acqua alla sua proprietà, senza con ciò essersi assunto, esplicitamente e neppure tacitamente, l’impegno di pagare eventuali costi che questo studio avrebbe generato;

che a eventuali costi di questo studio –commissionato a uno studio privato d’ingegneria– l’istante non ha peraltro mai accennato, tant’è che nella sua risposta 10 ottobre 1991 (doc. B) informa il convenuto di aver deciso di incaricare “il proprio tecnico” di procedere alla verifiche del caso;

che da questa indicazione non è possibile dedurre che lo studio sarebbe stato svolto da terzi e che i costi sarebbero stati posti a carico dell’utente, tanto meno se si considera il carattere pubblico del servizio in questione (Legge sull’approvvigionamento idrico, art. 2 lett. a e art. 3);

che è pertanto in contrasto con gli atti della lite la conclusione del giudice di pace secondo cui “sollecitando l’intervento dell’__________ di __________ la quale ha incaricato uno specialista del ramo il signor __________ ha confermato il mandato”;

che in considerazione dell’esito del ricorso può rimanere irrisolta la questione di sapere se l’istante (istituto di diritto pubblico senza personalità giuridica, cfr. Scolari, Diritto amministrativo, Parte speciale, 1993, n. 1204) godesse della necessaria autorizzazione a stare in lite, la quale deve essere rilasciata dal Consiglio comunale (art 13 § 1 della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici);

che, a titolo abbondanziale, può essere osservato come, al dilà del rispetto dei diritti processuali delle parti, il giudice di pace abbia compiuto atti inutili, come la convocazione delle parti a un sopralluogo e a due udienze successive al contraddittorio del 7.7.1997, circostanza in cui le parti avevano dichiarato di non aver più nulla da aggiungere e di considerare l’udienza “quale dibattimento finale”; rispettivamente come abbia accettato la produzione di un allegato scritto di duplica del convenuto (successivo al dibattimento del 7.7.1997) quando le parti avevano già avuto ampia possibilità di discussione e comunque in urto con l’art. 294 cpv. 2 CPC; rispettivamente come né del sopralluogo, né dell’udienza 10 dicembre 1997 risulti regolare verbalizzazione, contrariamente a quanto impone l’art. 298 CPC;

che, per quanto riguarda l’indennità processuale richiesta dal ricorrente per entrambe le sedi, né è possibile applicare la TOA, né è giusto prescindere dall’oggetto del contendere, nei confronti del quale l’attività espressa dal convenuto appare oggettivamente sproporzionata;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 28 giugno 1999 __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza 4 giugno 1999 del Giudice di pace del circolo di Taverne è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

  1. L’istanza è respinta.

  2. La tassa di giudizio e le spese di questa sede, ammontanti a fr. 100.-, sono poste a carico dell’istante, che rifonderà al convenuto un’indennità di fr. 50.-.

II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150., già anticipate dal ricorrente, sono poste a carico della controparte la quale rifonderà al ricorrente un‘indennità di fr. 50.- per questa sede.

III. Intimazione a:


Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Taverne.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

burden of proofevidentiary assessmentcassationliabilityengineering serviceswater supplycostsdefinitive debt enforcement opposition

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the defendant had commissioned and become liable for the engineering study invoice.

Solution extraite

The record did not prove that the defendant had undertaken to pay the private engineering study or that he was debtor of the invoice.

Motifs extraits

Under Art. 8 CC the burden of proving the fact giving rise to the claim lay on the plaintiff. The defendant's letter only asked for a solution and did not expressly or tacitly assume payment of resulting costs; the plaintiff's own reply pointed to his own technician. The first judge's inference was incompatible with the file.

Question juridique clé

Whether the first-instance judgment ordering payment and definitive debt enforcement opposition should stand.

Solution extraite

It had to be annulled and replaced by dismissal of the petition.

Motifs extraits

Because the essential factual basis for the claim was not proven, the first-instance decision was based on a manifestly erroneous assessment of the evidence.

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