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Numero d'incarto:
16.1999.64
Data decisione, Autorità:
29.09.1999, CCC
Incarto n.
16.99.00064
Lugano
29 settembre 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 28 giugno 1999 presentato da
contro
la
sentenza 4 giugno 1999 del Giudice di pace del circolo di Taverne nella causa a
procedura inappellabile promossa con istanza 3 giugno 1997 da
(rappr. __________)
con la
quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’000.- oltre interessi nonché
il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE
no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 3 giugno 1997 __________ ha convenuto in
giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’000.- a saldo della
fattura 5 maggio 1992 (doc. F) emessa a carico di quest’ultimo;
che
quest’importo corrisponde a quanto versato dall’istante a titolo di onorario
(doc. 6) allo Studio d’ingegneria __________ e __________ di __________
incaricato di allestire uno studio degli interventi possibili per risolvere i
problemi lamentati dal convenuto in merito alla fornitura di acqua potabile
alla sua proprietà;
che
il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando di aver conferito
qualsiasi incarico allo Studio d’ ingegneria __________ e __________ per la
verifica dei problemi derivanti dalla fornitura di acqua alla sua proprietà, la
cui soluzione incombeva in ogni caso all’istante;
che
con il querelato giudice il primo giudice ha accolto l’istanza ritenendo
provato il conferimento dell’incarico da parte del convenuto allo Studio
d’ingegneria __________i e __________ a;
che
con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo
con decreto 2 luglio 1999, __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle
lettere f) e g) dell’art. 327 CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice di
aver arbitrariamente valutato le prove, in particolare per aver ritenuto provato
il conferimento da parte sua dell’incarico allo Studio d’ingegneria __________
e __________ per le prestazioni oggetto della fattura 13 gennaio 1992 (doc. 6);
che
al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte
tutte le censure ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può
essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove;
che
l’art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza
di fatto l’obbligo di provare detta circostanza, ritenuto che la mancanza della
prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a
decidere in sfavore di chi pretende l’esistenza del diritto (Kummer, Berner
Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC);
che
in applicazione di detto principio spettava all’istante provare che debitore
della fattura 13 gennaio 1992 dello Studio d’ingegneria __________ e __________
era quest’ultimo;
che
contrariamente a quanto concluso dal primo giudice, una corretta valutazione
delle risultanze istruttorie non permette di ritenere il convenuto responsabile
del pagamento dell’importo posto in esecuzione;
che
in particolare simile responsabilità non può essere dedotta dallo scritto 27 settembre
1991 (doc. A) con il quale il convenuto si è limitato ad interpellare l’istante
chiedendogli di trovare una soluzione atta a risolvere il problema della
fornitura di acqua alla sua proprietà, senza con ciò essersi assunto,
esplicitamente e neppure tacitamente, l’impegno di pagare eventuali costi che
questo studio avrebbe generato;
che
a eventuali costi di questo studio –commissionato a uno studio privato
d’ingegneria– l’istante non ha peraltro mai accennato, tant’è che nella sua
risposta 10 ottobre 1991 (doc. B) informa il convenuto di aver deciso di
incaricare “il proprio tecnico” di procedere alla verifiche del caso;
che
da questa indicazione non è possibile dedurre che lo studio sarebbe stato svolto
da terzi e che i costi sarebbero stati posti a carico dell’utente, tanto meno
se si considera il carattere pubblico del servizio in questione (Legge
sull’approvvigionamento idrico, art. 2 lett. a e art. 3);
che
è pertanto in contrasto con gli atti della lite la conclusione del giudice di
pace secondo cui “sollecitando l’intervento dell’__________ di __________ la
quale ha incaricato uno specialista del ramo il signor __________ ha confermato
il mandato”;
che
in considerazione dell’esito del ricorso può rimanere irrisolta la questione di
sapere se l’istante (istituto di diritto pubblico senza personalità giuridica,
cfr. Scolari, Diritto amministrativo, Parte speciale, 1993, n. 1204)
godesse della necessaria autorizzazione a stare in lite, la quale deve essere
rilasciata dal Consiglio comunale (art 13 § 1 della Legge sulla
municipalizzazione dei servizi pubblici);
che,
a titolo abbondanziale, può essere osservato come, al dilà del rispetto dei
diritti processuali delle parti, il giudice di pace abbia compiuto atti
inutili, come la convocazione delle parti a un sopralluogo e a due udienze
successive al contraddittorio del 7.7.1997, circostanza in cui le parti avevano
dichiarato di non aver più nulla da aggiungere e di considerare l’udienza
“quale dibattimento finale”; rispettivamente come abbia accettato la produzione
di un allegato scritto di duplica del convenuto (successivo al dibattimento del
7.7.1997) quando le parti avevano già avuto ampia possibilità di discussione e
comunque in urto con l’art. 294 cpv. 2 CPC; rispettivamente come né del sopralluogo,
né dell’udienza 10 dicembre 1997 risulti regolare verbalizzazione,
contrariamente a quanto impone l’art. 298 CPC;
che,
per quanto riguarda l’indennità processuale richiesta dal ricorrente per entrambe
le sedi, né è possibile applicare la TOA, né è giusto prescindere dall’oggetto
del contendere, nei confronti del quale l’attività espressa dal convenuto appare
oggettivamente sproporzionata;
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione 28 giugno 1999 __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 4 giugno 1999 del Giudice di pace del circolo di Taverne
è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
-
L’istanza
è respinta.
-
La
tassa di giudizio e le spese di questa sede, ammontanti a fr. 100.-, sono poste
a carico dell’istante, che rifonderà al convenuto un’indennità di fr. 50.-.
II. Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150., già anticipate dal ricorrente,
sono poste a carico della controparte la quale rifonderà al ricorrente
un‘indennità di fr. 50.- per questa sede.
III. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Taverne.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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