Cassation rejected on proof of price and marital solidarity

16.1999.31Autre juridiction6 juil. 1999Dismissed

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Résumé

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal rejected an appeal against a Locarno-Città Pretura judgment. The dispute concerned payment for a wood stove, including CHF 280 for transport and installation, and the appellant’s attempt to set off rent claims allegedly owed by the respondent’s husband. The court held that the transport/installation amount was not specifically contested and therefore did not require further proof. It also held that no contractual or statutory solidarity existed between the respondent and her husband for the rent debt, so set-off was unavailable. Costs were charged to the appellant.

Regest

Art. 170 CPC; unchallenged facts are deemed admitted, and a party contesting an invoiced item must do so specifically and concretely; general or implicit denials are insufficient (consid. 5). Art. 143 CO, 166 CC; solidarity between spouses arises only by contract or by law, and the marital solidarity of Art. 166 CC is limited to acts for current family needs, authorized acts, or non-deferrable acts; absent proof that the lease related to the family home or that the statutory conditions were met, no solidarity and thus no set-off exists (consid. 6). Arbitrary appraisal is not established merely because another solution would also be conceivable (consid. 4).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1999.31

Data decisione, Autorità: 06.07.1999, CCC

Incarto n. 16.99.00031

Lugano 06 luglio 1999/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 11 marzo 1999 presentato da


contro

la sentenza 24 febbraio 1999 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno–Città nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 13 novembre 1998 da


con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5’029.– oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Locarno, domande parzialmente accolte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

  1. Con istanza 13 novembre 1998 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 5’029.– a saldo della fattura 26 agosto 1998 emessa per la fornitura e installazione di una stufa a legna (doc. B).

Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria sostenendo di aver pattuito con la venditrice un prezzo di fr. 4’000.–, credito che egli ritiene però estinto per compensazione con le pigioni dovute dall’istante sulla base del contratto di locazione sottoscritto il 23 gennaio 1996 dal marito e dal figlio di quest’ultima.

  1. Con il querelato giudizio il segretario assessore, accertata la legittimazione attiva dell’istante nonostante la fattura e il PE siano intestati ad altra persona (__________), ha quantificato in fr. 4’000.– il prezzo della stufa, non avendo l’istante provato la pattuizione dell’importo fatturato e contestato dal convenuto. A quest’importo egli ha aggiunto fr. 280.– per il trasporto e il montaggio della stufa, non contestati dal convenuto. Il primo giudice ha poi respinto l’eccezione di compensazione sollevata dal convenuto con riferimento al contratto di locazione da lui concluso con il figlio e il marito dell’istante, escludendo ogni vincolo di solidarietà per quanto attiene al pagamento delle pigioni di spettanza del locatore; in conclusione ha così accolto l’istanza per fr. 4’280.– oltre interessi del 5% dal 17 novembre 1998. La domanda di rigetto dell’opposizione è per contro stata respinta non essendovi identità fra l’istante e la creditrice indicata nel PE, __________.

  2. Con il presente tempestivo ricorso __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto, in particolare per aver riconosciuto all’istante l’importo di fr. 280.– per il trasporto e il montaggio della stufa nonostante l’importo non sia stato provato, e per aver escluso l’esistenza di un rapporto di solidarietà ex art. 166 CC tra l’istante e il di lei marito, firmatario del contratto di locazione avente per oggetto l’abitazione famigliare.

Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.

  1. Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente basa implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid. 4a).

  1. La censura ricorsuale secondo la quale il primo giudice avrebbe ammesso a torto l’importo di fr. 280.– per le spese di trasporto e montaggio della stufa non può essere condivisa. Infatti, secondo l’art. 170 cpv. 2 CPC i fatti non chiaramente contestati si presumono ammessi. Ciò significa che la contestazione delle tesi di fatto avversarie, per essere ritenuta tale, deve essere sufficientemente esplicita e circostanziata, non valendo a tal fine generiche o implicite contestazioni (Cocchi/ Trezzini, CPC, n. 2, 3, 6 ad art. 170 CPC).

Di conseguenza, in difetto di una puntuale contestazione di quest’importo da parte del convenuto, l’istante non era tenuta a fornire ulteriori prove a sostegno della fatturazione delle spese di trasporto e montaggio della stufa. Comunque, in prima sede il convenuto non ha preteso che l’importo di fr. 4’000.– corrispondesse a ogni prestazione di controparte, ma che quello fosse “il prezzo pattuito”, dovendosi con ciò intendere il valore della stufa.

  1. Anche la censura principale, ossia quella attinente al mancato accoglimento dell’eccezione di compensazione da parte del primo giudice, non può trovare accoglimento. Contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, la sottoscrizione da parte del marito dell’istante di un contratto avente per oggetto due appartamenti che il convenuto ha offerto in locazione al figlio dei signori __________ –indicato nel contratto di locazione quale conduttore– non basta per far insorgere un rapporto di solidarietà tra marito e moglie in merito al pagamento delle pigioni.

L’esistenza di un obbligo solidale tra più debitori è data unicamente per contratto, oppure per legge (art. 143 CO; Gauch/Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht – Allgemeiner Teil, 6. ed., 1995, Vol. II, N. 3813).

Esclusa nel caso concreto una solidarietà derivante da un accordo contrattuale, non avendo l’istante sottoscritto il contratto di locazione sul quale il convenuto basa la pretesa opposta in compensazione, rimane da verificare se, come preteso da quest’ultimo, sia data una solidarietà ex lege, fondata sulle norme del diritto matrimoniale.

Secondo l’art. 166 cpv. 3 CC con i propri atti ciascun coniuge obbliga sé stesso e solidalmente anche l’altro. Questa responsabilità solidale dei coniugi nei confronti dei terzi, si applica unicamente agli atti che un coniuge compie per soddisfare i bisogni correnti della famiglia (cpv. 1), oppure ad altri atti se questi sono stati autorizzati dall’altro coniuge o dal giudice, e da ultimo agli atti che non consentono una dilazione (cpv. 2; Hasenböhler, in Commentario basilese, 1996, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, N. 19 ad art. 166 CC). Al di là di questi casi, ciascun coniuge può liberamente concludere negozi giuridici con l’altro o con terzi (art. 168 CC).

Nel caso concreto, poiché dalle emergenze processuali non risulta se gli appartamenti locati dal figlio dell’istante fossero o meno occupati anche dai genitori, non si può concludere, come pretende il ricorrente, trattarsi dell’abitazione famigliare dei coniugi __________, ragione per la quale è da escludere una responsabilità solidale dell’istante con il marito per le pigioni lasciate insolute dal figlio, al quale il convenuto si era peraltro già correttamente rivolto con il sollecito 28 febbraio 1997 relativo alle pigioni e alle spese allora insolute per tre mensilità (doc. 1).

  1. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto. Tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non viene assegnata nessuna indennità per questa sede.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 11 marzo 1999 di __________ è respinto.

  1. Le spese del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 200.–

b) spese fr. 50.–

fr. 250.–

già anticipate dal ricorrente rimangono a suo carico.

Non si assegnano ripetibili.

  1. Intimazione a:


Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno–Città.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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