Cassation appeal null for lack of representative standing

16.1999.100Autre juridiction20 oct. 1999Inadmissible

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Résumé

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal held that the cassation appeal against the Locarno-Campagna Pretore’s provisional debt-enforcement judgment was null. The appeal had been filed by a person who, despite holding a power of attorney, was not among those authorized to represent a party in cassation proceedings. The court treated the lack of standing as an ex officio procedural defect. Because of the particular circumstances, it waived court fees and costs.

Regest

Art. 97 ch. 4, 64, 142 cpv. 1 lett. a, 313 bis e 331 cpv. 1 CPC; cassation appeal filed by an unauthorized representative is void ex officio for lack of a procedural prerequisite. Party capacity and authority of representation are examined at any stage of the proceedings; a mere power of attorney does not suffice if the representative is not an admitted lawyer or otherwise legally authorized. In such a case the court may, where the appeal is inadmissible or manifestly unfounded, decide summarily and exceptionally waive fees and costs (consid. in fine).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1999.100

Data decisione, Autorità: 20.10.1999, CCC

Incarto n. 16.1999.00100

Lugano 20 ottobre 1999/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 11 ottobre 1999 presentato da


rappr. dalla __________

contro

la sentenza 5 ottobre 1999 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 13 settembre 1999 da


rappr. dall'__________

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UEF di Locarno, domanda accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 13 settembre 1999 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 7’701.- oltre accessori;

che a valere quale titolo di rigetto l’istante ha prodotto un riconoscimento di debito 30 aprile 1997 (doc. D) con il quale l’escusso si è impegnato a pagare l’importo di fr. 8’701.- nonché documentazione attestante il pagamento di soli fr. 1'100.--;

che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito al quale l’escusso non ha opposto nessuna valida eccezione non avendo presenziato al contraddittorio, ha accolto l’istanza;

che con il presente tempestivo gravame __________ -per il tramite di __________ - è insorto contro il predetto giudizio;

che tra i presupposti processuali che il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa vi è quello della capacità delle parti e della legittimazione dei loro rappresentanti (art. 97 cifra 4 CPC);

che legittimati a impugnare una sentenza pretorile con ricorso in cassazione, oltre alla parte medesima, sono gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e le persone che detengono una rappresentanza legale (art. 64 CPC);

che __________, ancorché in possesso di regolare procura come sembra emergere dal doc. C, non rientra nella categoria di persone sopra menzionate legittimate alla rappresentanza processuale;

che quindi, in considerazione della sanzione prevista dall’art. 142 cpv. 1 lett. a CPC per il caso di mancanza di un presupposto processuale, il ricorso presentato da __________ per conto di __________ è nullo per carenza di legittimazione del rappresentante;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che vista la particolarità della fattispecie, eccezionalmente si prescinde dal prelevare tasse e spese per il presente giudizio.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 11 ottobre 1999 di __________ è nullo.

  1. Non si prelevano tasse nè spese per il presente giudizio.

  2. Intimazione a:


Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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