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Numero d'incarto:
16.1998.94
Data decisione, Autorità:
24.08.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00094
Lugano
24 agosto 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso 21 luglio 1998 presentato da
contro
la
sentenza 23 giugno 1998 del Giudice di pace del circolo di Carona nella causa a
procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 26 febbraio 1998
da
rappr.
dal ____________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell’opposizione interposta
dal convenuto al PE no. _____________ dell’UE di Lugano, domanda
accolta dal primo
giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 26
febbraio 1998 _____________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell’opposizione interposta da _____________ al PE sopra menzionato
notificatogli per l’incasso di fr. di fr. 1’480.20 oltre accessori, importo
ridotto pendente causa a fr. 980.20 e corrispondente al saldo di proprie
spettanze salariali;
che il convenuto si è
opposto alla pretesa avversaria;
che con il querelato giudizio
il primo giudice ha condannato il convenuto al pagamento di fr. 980.20 oltre al
rigetto definitivo dell’opposizione da questi interposta al PE sopra
menzionato;
che con scritto 21 luglio
1998 _____________ è insorto contro il predetto giudizio;
che a prescindere dalla
tempestività del ricorso -non essendo chiaro il tipo di procedura adottato dal
primo giudice per istruire la causa (procedura ordinaria o speciale per le
azioni derivanti da contratto di lavoro)- nonché dalla sua ricevibilità non
avendo il ricorrente indicato i motivi di fatto e di diritto sui quali lo
stesso si fonda, lo stesso deve nondimeno essere accolto;
che infatti il primo
giudice anziché pronunciarsi sulla domanda di rigetto provvisorio
dell’opposizione formulata dall’istante, l’ha esaminata e decisa secondo le
norme applicabili alle cause ordinarie pronunciandosi quindi su una domanda non
formulata dall’istante, ossia la condanna del convenuto al pagamento
dell’importo posto in esecuzione;
che simile modo di
procedere non solo è contrario all’art. 101 CPC che vieta alle parti e al
giudice la facoltà di adottare un modo di procedura diverso da quello stabilito
dalla legge, ma anzitutto la decisione resa in tal modo, dev'essere annullata
d'ufficio per manifesta violazione dell'art. 20 della legge concernente
l'adeguamento del diritto esecutivo cantonale alla revisione della LEF (vecchio
art. 387 CPC), con rinvio degli atti al primo giudice affinché si pronunci
sull'istanza di rigetto secondo la procedura sommaria (Cocchi/Trezzini,
CPC, art. 387, n. 16);
che siccome la nullità
della sentenza è rilevata d’ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC), la notifica del
ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il
ricorso può essere accolto senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);
che al ricorrente non
vengono assegnate ripetibili di questa sede ritenuto che la sentenza impugnata
è dichiarata nulla per motivi diversi da quelli dallo stesso indicati.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. La sentenza 23 giugno
1998 del Giudice di pace del circolo di Carona è nulla.
Gli atti sono rinviati al
primo giudice per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
-
Non si prelevano
tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del circolo di Carona
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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