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Numero d'incarto:
16.1998.86
Data decisione, Autorità:
29.07.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00086
Lugano
29 luglio 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 9 luglio 1998 presentato da
Contro
la sentenza 1° luglio 1998
del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,
nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa
con istanza 14 maggio 1998 da
rappr. dall’_____________
con la quale l’istante ha
chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla
convenuta al PE no. _____________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo
giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 14 maggio 1998
la ______________, per il tramite dell’_____________, ha chiesto il rigetto
dell’opposizione interposta da _____________ al PE sopra menzionato notificatole
per l’incasso di fr. 2’070.- corrispondenti alla multa e alle spese inflitte a
quest’-ultima con decreto penale 25 settembre 1997 regolarmente passato in
giudicato (doc. B);
che con il querelato
giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo
esecutivo al quale l’escussa non ha opposto nessuna valida eccezione non avendo
partecipato al contraddittorio, ha accolto l’istanza;
che con scritto 9 luglio
1998 _____________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone
l’annullamento;
che giusta l’art. 329
cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve
contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali
lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato,
caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che nel caso concreto il
contenuto dello scritto 9 luglio 1998 della ricorrente non supera la soglia
imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di
indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del primo giudice
relativamente alla valutazione delle prove o all’applicazione di norme di
diritto, la ricorrente si limita a esporre il proprio punto di vista in merito
alla multa inflittale;
che comunque di fronte a
un valido titolo esecutivo il giudice deve rigettare l’opposizione a meno che
l’escusso provi mediante documenti che dopo la sentenza il debito è stato
estinto o il termine di pagamento è stato prorogato oppure che il credito è prescritto
(art. 81 cpv. 1 LEF), mentre non gli compete esperire ulteriori indagini volte
a stabilire se l’importo rivendicato sia o meno dovuto;
che tutte le
considerazioni relative all’infrazione come tale, con particolare riferimento
alla contestata responsabilità della ricorrente nei confronti delle autorità
fiscali per la sua attività in seno alla _____________, avrebbero dovuto essere
proposte dall’escussa dinanzi all'autorità indicata nel decreto penale,
trattandosi di eccezioni di merito relative alle sanzioni previste dalla Legge
federale sull’imposta preventiva;
che quindi ci si trova
nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti per
annullare il giudizio impugnato;
che il ricorso deve
pertanto essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;
che giusta l’art. 313 bis
CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del
rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve
motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni
qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che in considerazione
della particolarità del caso non si prelevano tasse nè spese di giustizia.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 9 luglio 1998
di _____________ è nullo.
-
Non si prelevano
tasse nè spese per il presente giudizio.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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