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Numero d'incarto:
16.1998.78
Data decisione, Autorità:
25.06.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00078
Lugano
25 giugno 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso 7 giugno 1998 presentato da
Contro
la
sentenza 3 giugno 1998 del Giudice di pace del circolo di Taverne nella causa a
procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 30 aprile 1998 da
con la quale
l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta
dal convenuto al
PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
che
con istanza 30 aprile 1998 _____________ ha chiesto il rigetto dell’opposizione
interposta da _____________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso
di fr. 1’590.- corrispondenti alla pigione rimasta insoluta per il mese di
febbraio 1998 e all’acconto spese accessorie;
che
con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza, rimasta
incontestata dal convenuto assente al contraddittorio;
che
con scritto 7 giugno 1998 _____________ è insorto contro il predetto giudizio
lamentando di non aver potuto partecipare al contraddittorio non essendogli
pervenuta la relativa citazione;
che
giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di
essere sentito garantito dall’art. 4 Cost., una sentenza del giudice di pace o
del pretore dev’essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far
valere le proprie ragioni;
che
nella concreta fattispecie al ricevimento dell'istanza il giudice di pace ha
citato le parti all’udienza del 28 maggio 1998 per il contraddittorio;
che
poiché la citazione non è stata spedita mediante invio raccomandato come
ammesso dal giudice medesimo e come imposto dall’art. 124 cpv. 1 CPC, non si ha
la prova che la stessa sia effettivamente giunta a destinazione;
che
quindi, in applicazione dell'art. 142 cpv. 1 lett. b CPC secondo il quale gli
atti di procedura sono nulli se la parte contro la quale l’atto è diretto non è
stata posta in condizione di rispondere, la citazione all’udienza del 28 maggio
1998 deve essere dichiarata nulla, così come ogni atto successivo, in
particolare la sentenza impugnata;
che
l’incarto deve quindi essere ritornato al giudice di pace affinché proceda ad
un nuovo giudizio previa valida riconvocazione delle parti all’udienza di
contraddittorio;
che
vista la particolarità del caso non si prelevano spese né tasse di giustizia,
né si giustifica l’assegnazione di un’indennità al ricorrente, peraltro non
patrocinato, cui la procedura non ha comportato spese di rilievo;
che,
rilevata d’ufficio l’irregolarità del giudizio, la notifica del ricorso alla
controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può
essere evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.).
Per i quali
motivi,
richiamati gli
art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. La
sentenza 3 giugno 1998 del Giudice di pace del circolo di Taverne è nulla.
Di
conseguenza gli atti sono ritornati al giudice di pace perché proceda ai sensi
dei considerandi.
-
Non
si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.
Intimazione a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Taverne.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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