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Numero d'incarto:
16.1998.7
Data decisione, Autorità:
05.06.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00007
Lugano
5 giugno 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per
cassazione 28 gennaio 1998 presentato da
(patr. dall’avv. __________)
contro
la sentenza 26 gennaio 1998
del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 nella causa a procedura sommaria
in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 5 dicembre 1997 da
(patr. dall’avv. __________)
con la quale l’istante ha
chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto
al PE no. __________ dell’UE di Lugano emesso per l’incasso di fr. 5’857.35
oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
- Con
sentenza 27 gennaio 1997 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di
Bellinzona ha condannato in via solidale __________, __________, __________,
__________, __________ e la __________ a pagare a __________ un’indennità per
torto morale di complessivi fr. 20’000.- oltre a fr. 1’110.- di tasse e spese
di giustizia in esito a una vertenza relativa a un articolo di stampa -ritenuto
lesivo della personalità dell’attore- apparso sul quotidiano La Regione e del
quale i convenuti, sono stati riconosciuti responsabili.
In
seguito alla ripartizione della responsabilità di cui alla motivazione della
sentenza citata (consid. 19), __________ ha incassato dalle sue controparti
-separatamente- la rispettiva quota parte di risarcimento, di tasse di
giustizia e di ripetibili, eccezion fatta nei confronti di __________;
l’importo da questi dovuto, calcolato in fr. 5’778.-, è stato versato da
__________.
Con
la presente istanza quest’ultimo ha chiesto il rigetto dell’opposizione
interposta da __________ al PE __________ (UE di Lugano) fattogli intimare per
l’incasso della somma menzionata.
A
valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la sentenza 27 gennaio 1997
della Pretura del Distretto di Bellinzona, richiamando altresì le norme sulla
solidarietà e in particolare l’art. 149 CO.
Il
convenuto si è opposto alla domanda avversaria contestando che a questa sentenza
possa essere riconosciuto carattere esecutivo nei rapporti tra di lui e il procedente,
ritenuto che la stessa non contiene un dispositivo che lo condannerebbe a
pagare a __________ la somma posta in esecuzione.
-
Con
il querelato giudizio il pretore, accertata la presenza agli atti di un valido
titolo esecutivo nella sentenza 27 gennaio 1997 della Pretura del Distretto di
Bellinzona, ha concluso all’accoglimento dell’istanza.
-
Con
il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo
con decreto 29 gennaio 1998, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone
l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g
CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato
il diritto e arbitrariamente valutato le prove, in particolare per aver
parificato la sentenza 27 gennaio 1997 del Segretario assessore della Pretura
del Distretto di Bellinzona a un valido titolo esecutivo, nonostante questa non
concernesse i rapporti tra le parti della procedura di rigetto dell’opposizione
Con
osservazioni 13 febbraio 1998 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove.
Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando
viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o
quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid.
2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
- Nella
procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio
ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i
requisiti indispensabili perchè possa essergli riconosciuto carattere esecutivo
ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.
AG/B.).
Questo
esame tende ad accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione
prodotta; il suo carattere esecutivo; il ben fondato di eventuali obiezioni
opposte dall’escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF.
Oltre
all’identità tra il titolo indicato nel precetto e quello risultante dalla
documentazione, il giudice deve verificare se vi è identità tra il creditore e
il debitore indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, col creditore e il
debitore risultanti dalla documentazione prodotta (Panchaud/Caprez, La mainlevée
de l’opposition, 1980, § 163, 106 e 197).
Controversa
nel caso concreto è appunto l’identità tra il creditore dell’importo controverso
-che la sentenza 27 gennaio 1997 della Pretura del Distretto di Bellinzona
designa nella persona di __________ - e il procedente nella via esecutiva.
Di
regola, legittimata a chiedere il rigetto dell’opposizione è unicamente la
persona designata quale creditrice nel titolo medesimo (Panchaud/Caprez,
La mainlevée de l’opposition, 1980, § 107), oppure quella che ne è diventata
titolare in virtù di una cessione (art. 164 CO).
Per
contro, trattandosi come in concreto di un debito dovuto solidalmente da più debitori,
il fatto che uno di essi abbia pagato la parte di un altro, gli conferisce unicamente
il diritto di regresso nei confronti di quest’ultimo (art. 148 cpv. 2 CO; Gauch/
Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Band II, 6.
Auflage,1995, n. 3867). Il fatto che a dipendenza di questo diritto di regresso
egli subentri in tutte le ragioni del creditore così tacitato (art. 149 cpv. 1
CO; Gauch/ Schluep, op.cit., n. 3873 e n. 2058), non significa ancora
che egli possa prevalersi di un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
che concerne esclusivamente il creditore, come è il caso della sentenza 27
gennaio 1997 della Pretura del Distretto di Bellinzona, possibilità questa
peraltro chiaramente esclusa da dottrina e giurisprudenza (SJZ 72, 1976,
pag. 192 segg.;ZBJV 1994, pag. 93).
- Nelle
sue osservazioni al ricorso __________ propone –nella denegata ipotesi che
questo giudice non condivida le conclusioni del Pretore di Lugano– che la sua
istanza permetta almeno di ottenere il rigetto provvisorio dell’esecuzione,
così come egli aveva chiesto a titolo subordinato.
Questa
subordinata formulata in sede di udienza non merita tuttavia sorte migliore.
Infatti, con riferimento alla giurisprudenza richiamata (ZBJV 1994, 93)
il caso in esame è di tutt’altra natura poichè la sentenza considerata titolo
di rigetto non concerne soltanto un diverso creditore, ma pure un altro
debitore rispetto alla procedura esecutiva; in particolare essa non può rappresentare
nessun riconoscimento di debito del qui escusso nei confronti di __________,
anche perchè il rapporto debitorio cui l’istante allude nemmeno ancora poteva
essere sorto, anzi è sicuramente successivo a quella pronuncia di merito.
Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di
cassazione invocato con particolare riferimento all’errata applicazione del
diritto materiale ad opera del primo giudice, deve essere accolto.
Accogliendo
il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC,
la Camera decide il merito della controversia;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC,
per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione 18 gennaio 1998 di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 26 gennaio 1998 del Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 5 è annullata e riformata come segue:
“1. L’istanza è respinta.
- La tassa di giustizia in fr.
140.-, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico con l’obbligo di
rifondere alla controparte fr. 260.- a titolo di indennità.”
II. Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 250.–, sono poste a carico
di __________ il quale rifonderà al ricorrente fr. 300.- a titolo di ripetibili
di questa sede.
III. Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile
del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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