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Numero d'incarto:
16.1998.62
Data decisione, Autorità:
21.09.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00062
Lugano
21 settembre 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 13 maggio 1998 presentato da
(patr. dall’avv.
_____________)
Contro
la
sentenza 22 aprile 1998 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 5 gennaio 1998 da
patr. dall’avv.
con la
quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 7’564.90 oltre accessori,
domanda accolta dal primo giudice per fr. 6’564.90 oltre interessi,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
1
Il 4 luglio 1997 si è verificato in territorio di __________ un incidente
della circolazione che ha coinvolto una vettura di proprietà della società
_____________, alla cui guida si trovava l’avv. _____________, e una vettura
con targhe straniere guidata da _____________ e assicurata per la RC presso la
compagnia _____________.
Essendo
pacifica la responsabilità del conducente _____________, con istanza 5 gennaio
1998 _____________ ha convenuto in giudizio _____________ al fine di ottenere
il pagamento di fr. 7’564.90 oltre accessori a saldo del danno complessivo
subito a seguito della collisione, e così composto: fr. 2’550.- per il danno
totale al veicolo, fr. 3’240.- per il noleggio di un veicolo sostitutivo, fr.
60.- per spese di annullamento delle targhe, fr. 714.90 per spese di traino,
deposito e demolizione del veicolo, fr. 600.- per spese preprocessuali e fr.
400.- per inconvenienti vari.
Su
quest’importo la convenuta ha riconosciuto unicamente fr. 3’024.90 mentre ha
contestato la richiesta di pagamento di fr. 3’240.- per le spese di noleggio di
un veicolo sostitutivo non avendo l’istante provato la necessità di tale spesa
peraltro basata su un contratto di locazione nullo siccome concluso tra due
società, l’istante e la _____________, di cui l’avv. _____________ è
amministratore unico. Pure contestata è la richiesta di pagamento delle spese
di deposito (fr. 300.-) per il periodo dal 4 al 28 luglio 1997, ritenuto che
già il 15 luglio 1997 era noto alle parti trattarsi di danno totale per cui da
quel momento il veicolo poteva essere distrutto. La convenuta contesta inoltre
la richiesta di pagamento di fr. 600.- per spese preprocessuali e fr. 400.- per
altri inconvenienti, non avendo l’istante comprovato dette poste di danno.
- Con
il querelato giudizio il primo giudice, basandosi sulle risultanze istruttorie,
ha accolto l’istanza per fr. 6’564.90, non riconoscendo all’istante la pretesa
di pagamento di fr. 600.- per spese preprocessuali e fr. 400.- per altri
inconvenienti, siccome non giustificate e non comprovate.
Per
quanto attiene alle poste di danno controverse, il primo giudice ha
riconosciuto all’istante l’importo di fr. 3’240.- per spese di noleggio di un
veicolo sostitutivo ritenuto che dalle risultanze istruttorie, in particolare
dall’interrogatorio formale dell’avv. _____________, è emerso che alle
dipendenze della ditta istante non lavora solo quest’ultimo ma altre due
persone. Il primo giudice ha inoltre respinto in quanto infondata la contestazione
della convenuta in merito alla nullità del contratto di locazione, contratto
che il giudice ha ritenuto valido non potendosi concludere a una collisione di
interessi tra le due società che lo hanno sottoscritto, entrambe rappresentate
dalla stessa persona. Da ultimo il primo giudice ha accolto la richiesta di pagamento
di fr. 300.- per spese di deposito del veicolo, facendo propria la tesi
dell’istante secondo la quale sino al 25 luglio 1997 non le era nota l’entità
del danno, rispettivamente la possibilità di procedere all’eliminazione della
vettura.
- Con
il presente tempestivo gravame _____________ è insorta contro il predetto
giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui
all’art. 327 lett. g CPC.
La
ricorrente rimprovera innanzi tutto al primo giudice di aver arbitrariamente
valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato le norme di
procedura, in particolare per essersi basato sulle risultanze
dell’interrogatorio formale dell’avv. _____________ per stabilire la necessità
della locazione di un veicolo sostitutivo, interrogatorio che a mente della
ricorrente non può essere considerato se nella misura in cui l’interessato ha
fornito indicazioni non richieste. L’insorgente lamenta inoltre la violazione
del diritto sostanziale da parte del primo giudice per aver concluso alla
validità del contratto di locazione ancorché sottoscritto da persona che funge
da amministratore unico delle due società che sono parte al contratto.
Con
osservazioni 10 giugno 1996 la controparte postula la reiezione del gravame
chiedendo che ne venga accertata la temerarietà.
- Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove.
Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando
viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o
quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid.
2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
- Pacifico
nel caso di specie è l’obbligo della convenuta di risarcire il danno subito da
controparte a dipendenza dell’incidente verificatosi il 4 luglio 1997 a
__________.
Controverso
è unicamente il riconoscimento all’istante dell’importo di fr. 3’240.- per il
noleggio di un veicolo sostitutivo per la durata di 27 giorni (doc. G).
La
conclusione del primo giudice secondo la quale la richiesta di pagamento di
questa somma sarebbe giustificata alla luce delle risultanze istruttorie, in
particolare del verbale di interrogatorio formale dell’avv. _____________ che
ha confermato di non essere l’unico dipendente dell’istante presso la quale
lavorano altre persone che necessitano del veicolo controverso, non è arbitraria.
Per
quanto attiene alla validità del contratto di locazione concluso dalla ditta
_____________ con la _____________ -delle quali è amministratore unico lo stesso
avv. _____________- di principio la doppia rappresentanza non è ammessa, salvo
il caso in cui
si
possa escludere un conflitto di interessi tra le due parti rappresentate e che
non vi sia motivo di ritenere che il rappresentate abbia favorito una parte a
discapito dell’altra (DTF 93 II p. 481;106 Ib p. 148; Gauch/Schluep,
Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol. I, ed. 6 n. 1438
segg.; Watter in Comm. di Basilea, 1996, art. 33, n. 19). Poiché nel
caso di specie non vi è nessun indizio in tal senso, il contratto di locazione
non può essere considerato nullo.
Altra
questione avrebbe potuto essere la forza probante di un simile documento:
controparte non ha tuttavia proposto elementi istruttori idonei per mettere in
dubbio il nolo delle vettura sostitutiva e la sua necessità.
Per
quanto concerne l’interrogatorio formale dell’avv. _____________, amministratore
unico dell’istante, pur considerando l’applicabilità alla fattispecie dell’art.
86 LCS, resta il fatto che la prova come tale avrebbe dovuto essere assunta in
conformità con le regola della procedura (Bussy/Rusconi, Comm. alla LCS,
ed. 2, art. 86, n. 2.2 e 2.3). Se ne deduce che vanno considerati provati i
fatti riferiti nelle risposte corrispondenti alle domande ammesse per
l’interrogatorio ai sensi dell’art. 275 cpv. 1 CPC. Per contro ciò che la parte
interrogata riferisce in esubero rispetto a quei limiti non può che essere
considerato alla stregua di allegazioni della parte stessa.
Sennonché,
l’avv. _____________ non ha portato elementi nuovi nelle allegazioni di
_____________. Egli ha precisato che l’attività della società viene svolta per
lo più da altre persone, ma l’istante già aveva sostenuto di esplicare attività
immobiliare e quindi di necessitare del veicolo per tale sua attività.
Questione che controparte ha sì contestato, ma esprimendo nel contempo la
supposizione che il veicolo noleggiato servisse “per l’attività immobiliare
svolta dal suo amministratore unico”; ciò che è tutt’altra cosa (contraria al
fatto -accertato- che l’avv. _____________ è dipendente a tempo pieno della
__________) e che, comunque, essa non ha tentato di chiarire né nell’ambito
dell’interrogatorio formale, né per mezzo di altre prove.
Di
fronte a queste risultanze non si può rimproverare all’istante di non aver
fatto fronte al suo onere probatorio sulla posta di credito contestata.
Il
ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere
respinto, mentre non può essere accolta la richiesta formulata da controparte
di dichiarare temerario il ricorso, non essendo ravvisabile nell’impugnazione
un agire manifestamente ingiusto ai sensi dell’art. 152 CPC.
Tassa,
spese di giustizia e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 13 maggio 1998 di _____________ è respinto.
- Le
spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.-
b)
spese fr. 50.-
fr.
250.-
già
anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere
alla resistente fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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