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Numero d'incarto:
16.1998.54
Data decisione, Autorità:
23.09.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00054
Lugano
23 settembre 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 23 aprile 1998 presentato da
contro
la
sentenza 6 aprile 1998 del Giudice di pace del circolo della Magliasina nella
causa civile inappellabile promossa con istanza 14 febbraio 1998 nei confronti
di
rappr. da
con la
quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’356.65 oltre accessori,
domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 14 febbraio 1998 __________ ha convenuto in
giudizio la Comunione dei comproprietari del __________ Centro al fine di
ottenere il pagamento di fr. 1’356.65 corrispondenti ai danni subiti a seguito
delle forti precipitazioni verificatesi tra il 10 e il 15 settembre 1995 nello
stabile nel quale egli occupava dei locali in virtù di un diritto di abitazione
concessogli dall’allora proprietaria _________, allagamento che sarebbe da
ricondurre a un difetto di manutenzione dei pozzi luce dell’immobile;
che
la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando la competenza del
giudice adito nonché la legittimazione attiva dell’istante, non essendo
quest’ultimo comproprietario delle quote di PPP che occupa invece in virtù di
un contratto di locazione concluso con l’attuale proprietaria, __________ Compagnia
di assicurazioni sulla vita;
che
con il querelato giudizio il primo giudice, respinta in quanto infondata
l’eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta, ha respinto l’istanza a
motivo dell’intervenuta prescrizione del credito dell’istante;
che
con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui
all’art. 327 lett. g CPC;
che
il ricorrente rimprovera innanzi tutto al primo giudice di aver esaminato
l’eccezione di prescrizione del suo credito sebbene la convenuta non l’abbia
sollevata;
che
al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove;
che
in effetti l’eccezione di prescrizione non può essere esaminata d’ufficio dal
giudice ma deve essere sollevata dalla parte che se ne prevale (art. 142 CO);
che
quindi il giudizio dedotto in cassazione, frutto di un’erronea applicazione del
diritto sostanziale, deve essere annullato e gli atti rinviati al primo giudice
affinchè abbia a pronunciarsi sul merito della pretesa di risarcimento danni
fatta valere dall’istante;
che
alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di
cassazione invocato, deve essere accolto, mentre il rinvio al primo giudice è
imposto dalla decisione del giudice di pace –in chiusura del contraddittorio
dell’11 marzo 1998– di voler evadere preliminarmente solo le questioni d’ordine
(eccezioni processuali), ossia riservandosi esplicitamente l’eventuale decisione
di merito che nemmeno risulta sia stato discusso in quella sede;
che
nella stessa occasione il giudice di pace verificherà l’autoriz-zazione a stare
in lite in favore dell’amministrazione della comunione dei comproprietari (art.
712 t CC) che è presupposto processuale (art. 97 n. 4 CPC);
che
in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse e spese
per il presente giudizio mentre le ripetibili sono a carico dello Stato dal
momento che il ricorso, accolto, è la conseguenza di un’errata applicazione del
diritto ad opera del giudice di prima istanza, mentre la controparte non può
essere considerata soccombente non avendo nemmeno contribuito a provocare la
decisione impugnata (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 148, n. 3).
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: I.
Il ricorso per cassazione 23 aprile 1998 di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 6 aprile 1998 del Giudice di pace del circolo della Magliasina
è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi
dei considerandi.
II. Non
si prelevano tasse e spese di giustizia.
Lo
Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente un’indennità di fr. 50.- per
questa sede ricorsuale.
III. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo della Magliasina.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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