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Numero d'incarto:
16.1998.37
Data decisione, Autorità:
26.08.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00037
Lugano
26 agosto 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 20 marzo 1998 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 6 marzo 1998 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, nella
causa civile inappellabile promossa con istanza 7 novembre 1994 da
patr.
dallo studio legale __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 7’530.60
oltre accessori nonché il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto
al PE no. __________
dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice limitatamente
a fr. 4’938.- oltre
interessi del 5% dall’8 febbraio 1994;
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
- Con istanza 7
novembre 1994 __________ -ditta che si occupa della vendita di materiali e
macchinari destinati a imprese attive nel settore edile- ha convenuto in
giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 7’530.60 a saldo
delle fatture emesse per il noleggio di un escavatore cingolato -compresi i
costi di riparazione di un danno cagionato dal convenuto (doc. G, fr.
4’332.60)- e di una pala caricatrice (doc. F, fr. 3’760.-), nonché per la
vendita di 6 palette (doc. I, fr. 138.-), importi sui quali il convenuto ha
versato un acconto di fr. 700.-.
A comprova del suo credito
l’istante ha prodotto i contratti di noleggio doc. A e B sottoscritti dal
suocero del convenuto presente sul cantiere al momento della consegna dei
macchinari.
Il convenuto si è opposto
alla pretesa avversaria contestando la validità dei contratti di noleggio in
quanto sottoscritti da persona non autorizzata a rappresentarlo. Basandosi
invece sugli accordi verbali intervenuti tra le parti, che prevedevano il
noleggio dei macchinari solo per alcuni giorni, egli ritiene di aver saldato il
suo debito nei confronti dell’istante con il pagamento di fr. 700.-.
-
Con il querelato
giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze istruttorie
dalle quali ha dedotto l’inefficacia nei confronti dell’istante dei contratti
di cui ai doc. A e B siccome sottoscritti da persona non legittimata a
rappresentarlo, ha concluso al perfezionamento di un contratto di noleggio
della durata di un mese per entrambe le macchine per un canone mensile di fr.
2’500.- per l’escavatore e fr. 3’000.- per la pala caricatrice. Avendo il
convenuto disdetto il contratto prima della sua scadenza e senza proporre un
subentrante, il primo giudice lo ha ritenuto responsabile del pagamento del
noleggio sino alla scadenza pattuita. Il pretore ha inoltre accolto la pretesa
di pagamento di fr. 138.- per l’acquisto di 6 palette, mentre non ha
riconosciuto le pretese per le spese di trasporto (doc. H) in quanto non
comprovate, nonché quelle relative alla riparazione dell’escavatore non avendo
l’istante dimostrato che il danno sarebbe da ricondurre al convenuto.
-
Con il presente
tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle
lettere f) e g) dell’art. 327 CPC. Il ricorrente rimprovera innanzi tutto al
pretore di aver giudicato ultra petita per aver pronunciato il rigetto dell’oppo-sizione
da lui interposta al PE no. __________ ancorché non richiesta con l’istanza.
Nel merito rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le
risultanze istruttorie per aver ritenuto provata la conclusione di un contratto
di noleggio della durata di un mese.
Con osservazioni 5 maggio
1998 la controparte postula la reiezione del gravame.
Lo
scritto 8 maggio 1998 con il quale il ricorrente prende posizione in merito
alle osservazioni di controparte, deve essere estromesso dall’incarto non
prevedendo il CPC la possibilità di formulare controsservazioni.
- Invocando l’art. 340
lett. a CPC al quale rinvia l’art . 327 lett. f CPC, il ricorrente rimprovera
al primo giudice di essersi pronunciato su una questione non formulata
dall’istante, in concreto sul rigetto definitivo dell’opposizione relativamente
al credito oggetto della domanda principale. Orbene, nel caso in esame,
l’esemplare dell’istanza figurante all’incarto è completo della richiesta di
condanna del convenuto al pagamento dell’importo litigioso e di rigetto
definitivo dell’opposizione interposta al PE no. __________; per contro è
pacifico -poiché la parte istante l’ammette in questa sede- che l’esemplare
intimato al convenuto manca del penultimo foglio dove sono stampate le domande
di causa.
Di fronte alla singolarità
della situazione non può essere rimproverata negligenza alla parte convenuta
poiché nel verbale di risposta essa aveva chiesto la reiezione in ordine
dell’istanza in quanto “priva di un petitum proposto nelle usuali forme
procedurali”. Su questa eccezione né ha reagito l’istante in replica (cfr. verbale
7 aprile 1995), né il giudice ha proceduto ad alcuna verifica, che avrebbe
potuto chiarire l’incidente. Al pretore non può tuttavia essere rimproverato di
aver deciso domande non formulate; è invece appropriato considerare che la
mancata verifica dell’identità delle tre copie dell’allegato introduttivo -che
non può che competere al giudice- ha di fatto privato il convenuto del diritto
di esprimersi sulla domanda di rigetto, sì formulata, ma rimasta a lui ignota.
Per questo motivo, in
applicazione degli art. 142 cpv. 1 lett. b e 327 lett. e CPC, il dispositivo
no. 2 della sentenza impugnata è nullo.
Lo stesso ragionamento non
vale invece per il dispositivo no. 1 poiché sulla domanda principale, a
discapito della carenza formale rilevata dal convenuto, il dibattito è stato
ampio, come d’altra parte ammette il ricorrente.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC, disposto sul quale la ricorrente basa implicitamente il proprio
gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III
130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
- Il ricorrente
sostiene anzitutto di aver contestato davanti al giudice il credito per la
fornitura di palette (doc. I) mentre la sentenza non ne terrebbe conto.
La censura è irrilevante
poiché in effetti la lite si è svolta unicamente a proposito del noleggio delle
macchine; in particolare non può valere come contestazione l’affermazione che
il pagamento di fr. 700.- da parte del convenuto sia avvenuto a saldo di tutte
le fatture; né la generica locuzione “le fatture sono integralmente
contestate” come si legge al punto 4 di risposta (Cocchi/Trezzini, CPC, art.
170, n. 2 e 3).
- Pacifica in questa
sede la questione della pretesa sottoscrizione per rappresentanza dei contratti
di noleggio delle due macchine (doc. A e B), controverso è il contenuto delle
pattuizioni intervenute tra le parti. Mentre l’istante sostiene di aver
concordato con il convenuto la locazione delle due macchine per la durata di un
mese al prezzo di fr. 2’500.- rispettivamente fr. 3’000.-, quest’ultimo ammette
unicamente l’accordo circa un nolo di alcuni giorni, per il quale avrebbe
pagato la somma di fr. 700.- a saldo.
Contrariamente a quanto
preteso dal ricorrente, il fatto per il primo giudice di aver ritenuto provata
la conclusione di un contratto di locazione della durata di un mese, non può
essere considerato arbitrario siccome confortato da risultanze istruttorie. Il
teste __________ -dipendente dell’istante- ha infatti confermato di aver
“telefonicamente concordato il prezzo del noleggio dell’escavatore di fr.
2’500.- al mese e per la pala caricatrice per fr. 3’000.- al mese”, mentre “la
durata del nolo per ambedue le macchine era di circa un mese”. Che tale fosse
la durata della locazione è poi confermato dal teste __________ che spiegò
personalmente all’istante le esigenze del convenuto, Infatti, se il teste afferma
che a quel momento il tempo di impiego delle macchine non era ancora
determinabile, d’altra parte “ricorda di aver preavvisato l’istante che il
lavoro con questi macchinari avrebbe comportato circa un mese di tempo”.
È vero che in particolare
il teste __________ ha fornito informazioni discordanti sulla durata del
noleggio, ma la valutazione delle prove nel loro complesso, così come operata
dal pretore, se al limite potrebbe suscitare perplessità, non può per contro
rientrare nel surriferito concetto di arbitrio.
Per quanto attiene
all’importo fatto valere in giudizio, la censura ricorsuale secondo la quale
l’istante avrebbe dovuto provare la conformità del nolo pattuito con gli usi
commerciali, è infondata. Innanzi tutto, oggetto di controversia tra le parti
era la determinazione della durata del contratto e non l’ammontare del nolo. Aggiungasi
inoltre che la fissazione del nolo, elemento essenziale del contratto, non
spetta al perito bensì alle parti che in questa loro trattativa sono libere e
non vincolate dagli usi commerciali (Weber/Zihlmann in Commentario basilese,
1996, n. 3 ad art. 257 CO).
- L’annullamento del
dispositivo no. 2 della sentenza impugnata non giustifica una modifica della
decisione su tassa di giustizia, spese e ripetibili.
Per contro
dell’accoglimento parziale del ricorso dovrà essere tenuto conto relativamente
ai costi processuali di questa sede.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la
LTG
pronuncia:
I. Il ricorso per
cassazione 20 marzo 1998 di __________ è
parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza
6 marzo 1998 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 2, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L’istanza è parzialmente accolta. __________, è condannato a versare alla
__________, l’importo di fr. 4’938.- oltre interessi al 5% a far tempo dall’8
febbraio 1994.
- La tassa di giustizia
fissata in complessivi fr. 500.- e le spese,
da antipare come di rito,
sono poste a carico della parte
istante per 1/3 e a
carico del convenuto per i restanti 2/3;
quest’ultimo è inoltre
tenuto a rifondere alla parte istante fr.
400.- a titolo di
ripetibili parziali.
II. Le spese e la tassa
di giustizia per complessivi fr. 250.-, già ancitipati dal ricorrente,
rimangono a suo carico per i 3/4 mentre la differenza deve essere posta a
carico della controparte alla quale il ricorrente verserà fr. 200.- a titolo di
ripetibili ridotte di questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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