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Numero d'incarto:
16.1998.33
Data decisione, Autorità:
06.07.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00033
Lugano
6 luglio 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 5 marzo 1998 presentato da
(patr. dall’avv.
__________)
contro
la
sentenza 23 febbraio 1998 del Giudice di pace del circolo della Verzasca nella
causa civile inappellabile promossa con istanza 23 gennaio 1998 nei confronti
di
con la
quale l’istante ha chiesto l’accertamento del suo diritto di proprietà sui
alcuni beni oggetto del pignoramento no. - eseguito dall’UEF
di Locarno, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti,
considerato
in fatto e in
diritto:
Nell’ambito del pignoramento di beni effettuato presso __________,
debitore nei confronti del quale __________ vantava un credito di fr. 11’866.-,
sono stati pignorati alcuni beni tra i quali: un armadio in abete color verde,
un divano antico, un comodino in legno, un armadio in legno a 2 ante e un
armadio in legno colore marrone scuro, beni che __________ ha rivendicato
essere di sua proprietà.
Con
istanza 23 gennaio 1998, nel termine fissatogli dall’UEF di Locarno, __________
ha quindi promosso nei confronti di __________ un’azione giudiziaria giusta l’art.
107 LEF rivendicando il suo diritto di proprietà su questi beni. A comprova del
suo buon diritto essa ha prodotto delle fatture intestate a suo nome (doc. B, C
e D).
La
convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando la prova da parte
dell’istante del suo diritto di proprietà sui beni pignorati presso il
debitore.
-
Con
il querelato giudizio il giudice di pace ha respinto l’istanza non ritenendo i
documenti prodotti dall’istante idonei a comprovare il suo diritto di proprietà
sui beni rivendicati.
-
Con
il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle
lettere g) e f) dell’art. 327 CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di
aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato
il diritto materiale, in particolare per non aver dedotto dalla documentazione
dalla stessa prodotta la prova del suo diritto di proprietà sui beni pignorati
presso il debitore.
Al
ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
- Giusta
l’art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte tutte
le censure ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può
essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove.
Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando
viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o
quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid.
2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
Nell’ambito dell’esecuzione di un pignoramento, se i beni pignorati
sono in possesso del debitore, spetta al terzo rivendicante promuovere
un’azione giudiziaria volta ad accertare il suo diritto di proprietà (art. 107
cpv. 5 LEF).
L’onere
della prova del diritto di proprietà compete al terzo rivendicante in applicazione
del principio generale di cui all’art. 8 CC (Ammon/Gasser, Grundriss des
Schuldbetreibungs und Konkursrechts, 1997, § 24, n. 65; Brügger, SchKG Schw.
Gerichtspraxis 1946-1984, 1984, n. 28 ad art. 107; Gilliéron, Poursuite pour
dettes, faillite et concordat, 1993, pag. 211; Rep 1982 204). Spetta
infatti a quest’ultimo provare, “de façon certaine”, di essere proprietario
della cosa pignorata (BlSchK 1985 pag. 24).
Controversa
nel caso di specie è la questione di sapere se l’istante ha fornito la prova
del suo diritto di proprietà sui beni che al momento del pignoramento si
trovavano presso il debitore.
La
presunzione di proprietà del possessore di una cosa (art. 930 cpv. 1 CC) non è
assoluta, nel senso che può essere inficiata dall'effettivo proprietario (Steinauer,
Les droits réels, Tome I, 1985, pag. 103, n. 402).
A
comprova del suo diritto di proprietà sui beni pignorati l'istante ha prodotto
fatture e una ricevuta relative all’acquisto e alla riparazione di alcuni
mobili (doc. B, C e D).
Contrariamente
a quanto concluso dal primo giudice sulla base di questi documenti, o meglio
almeno dalla fattura di cui al doc. C, è possibile dedurre la prova
dell’acquisto -rispettivamente della proprietà- da parte dell’istante di un
armadio (tinteggiato di verde con disegni floreali: “Bauernschrank”), oggetto
del pignoramento controverso. Infatti, la descrizione e le dimensioni del
mobile menzionato nella fattura corrispondono a quelle indicate dall’UEF nel
doc. A, sub 2.
Su
questo punto il ricorso deve pertanto essere accolto.
Per
contro, per gli altri mobili pignorati, l’istante non ha provato il suo diritto
di proprietà, non corrispondendo la descrizione e le dimensioni dei mobili
oggetto delle riparazioni di cui ai doc. B e D, a quelle riportate dall’UEF nel
doc. A.
Irrilevanti
sono pure gli argomenti ricorsuali fondati sul concetto di possesso degli
oggetti, questione di per sé estranea alla natura della fattispecie in esame.
Accogliendo
parzialmente il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332
cpv. 2 CPC, la Camera deve decidere il merito della controversia.
Tasse e spese seguono la soccombenza, che per la prima e seconda sede può
essere ripartita in ragione di un terzo a carico della convenuta e per 2/3 a
carico dell’istante e qui ricorrente (art. 148 CPC).
Alla
convenuta non vengono assegnate ripetibili per la sede ricorsuale non avendo
formulato osservazioni al ricorso.
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: I. Il
ricorso 5 marzo 1998 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 23 febbraio 1998 del Giudice di pace del circolo della Verzasca
è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
- L’istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza è accertata la
proprietà di __________ sull’armadio in abete color verde con disegno al
centro fiori di garofano, mis: 1.95 x 1.85 x 0. 60 (n. 2) oggetto del pignoramento
effettuato presso __________ (esecuzione n. -).
- La tassa di giustizia di fr. 60.-,
da anticipare dall’istante rimane a suo carico per i 2/3 mentre la rimanenza è
posta a carico della convenuta.
II. Le
spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 150.–
già
anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico per fr. 100.– mentre la
differenza di fr. 50.– è posta a carico di __________.
III. Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo della Verzasca.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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