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Numero d'incarto:
16.1998.32
Data decisione, Autorità:
23.07.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00032
Lugano
23 luglio 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 27 febbraio 1998 presentato da
(rappr. da
__________)
contro
la
sentenza 15 febbraio 1998 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa
civile inappellabile promossa con istanza 30 giugno 1997 da
con la
quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 435.– oltre accessori nonché il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no.
__________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice limitatamente
all’importo di fr. 400.– oltre interessi del 5% dal 5 settembre 1996,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 30 giugno 1997 __________ ha convenuto in
giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 435.–
corrispondenti al valore di un frigorifero consegnato alla convenuta e da
questa mai restituito e tantomeno distrutto come concordato tra le parti;
che
la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando ogni richiesta
dell’istante ritenuto che il frigorifero le è stato consegnato per la
distruzione;
che
con il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze
istruttorie dalle quali ha dedotto che l’istante sarebbe incorso in errore
essenziale per aver consegnato alla convenuta il proprio frigorifero per essere
distrutto non sapendo che lo stesso era ancora funzionante, ha accolto
l’istanza limitatamente all’importo di fr. 400.– pari al valore del frigorifero
e alle spese per la sua eliminazione;
che
con il presente tempestivo gravame __________ –per il tramite di __________– è
insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento;
che
al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che
tra i presupposti processuali che il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio
di causa vi è quello della capacità delle parti e della legittimazione dei loro
rappresentanti (art. 97 cifra 4 CPC);
che
per le cause di competenza del giudice di pace è riconosciuta la rappresentanza
processuale alle persone ritenute dal giudice capaci di proporre e discutere
con la necessaria chiarezza la causa (art. 64bis cpv. 3 CPC), di modo che
dinanzi al giudice di pace la parte può essere assistita da qualsiasi persona
in grado di difenderla (Verbale del Gran Consiglio, sessione autunnale
1990, vol. 4, pag. 1660), escluso essendo solo il patrocinio di avvocati
iscritti all’Albo e di persone in possesso della licenza o del dottorato in
giurisprudenza (art. 301 CPC);
che
per contro, legittimati a impugnare la sentenza del giudice di pace, oltre alla
parte medesima, sono gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione
nel Cantone e le persone che detengono una rappresentanza legale (art. 64 CPC);
che
__________ non rientra nella categoria di persone sopra menzionate legittimate
alla rappresentanza processuale;
che
in particolare non può essere riconosciuta a __________ –revisore di __________
come risulta da verifiche effettuate da questa Camera presso il competente
Registro di commercio– la qualità di organo legittimato a rappresentare la
stessa ritenuto che questa facoltà è data unicamente ai membri del consiglio
d’amministrazione (organi formali; Zäch, in Commentario bernese, Vorbemerckungen
zu Art. 32-40, n. 39; art. 718 CO), oppure a coloro che di fatto partecipano in
maniera determinante alla formazione della volontà sociale (organi di fatto) (I
CCA 19.8.1996 in re B. AG c/ A. e llcc.; DTF 117 II 571 consid. 3),
ciò che non è il caso per l’ufficio di revisione;
che
neppure è ipotizzabile un richiamo all’art. 64 bis CPC che estende la facoltà
di rappresentanza processuale ai fiduciari, non trattandosi di nessuna delle
vertenze contemplate dall’art. 64bis cpv. 1 CPC, in particolare non di una
causa derivante da una controversia tra fornitori e consumatori finali (art.
64bis lett. f CPC) non avendo l’istante adito il competente Ufficio di conciliazione
come previsto dall’art. 418a CPC (Cocchi/ Trezzini, CPC, n. 1 ad art.
418d);
che
quindi, in considerazione della sanzione di nullità prevista dall’art. 142 cpv.
1 lett. a CPC, il ricorso presentato __________ per conto di __________ è nullo
per carenza di legittimazione del rappresentante che rappresenta un presupposto
processuale (art. 97 n. 4 CPC);
che
alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate
ripetibili di questa sede.
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 27 febbraio 1998 di __________ è nullo.
- Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.–, già anticipate dalla
ricorrente, rimangono a suo carico.
Non
si assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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