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Numero d'incarto:
16.1998.25
Data decisione, Autorità:
09.07.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00025
Lugano
9 luglio 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 4 marzo 1998 presentato da
(rappr. dall’__________)
contro
la
sentenza 2 marzo 1998 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa a
procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti (inc. n. 621/97/S)
promossa con istanza 9 luglio 1997
nei confronti di
con la
quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda
respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
che
con istanza 9 luglio 1997 lo , per il tramite dell', ha
chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________
al PE sopra menzionato notificagli per l’incasso di fr. 50.–, corrispondenti
alla multa inflitta a quest'ultimo con decreto 13 settembre 1996 della Sezione
della circolazione, passato in giudicato;
che
all’udienza di contraddittorio l’escusso si è opposto all’istan-za contestando
l’esigibilità della multa non avendo egli commesso alcuna infrazione alla LCS,
in particolare non quella di aver posteggiato il proprio veicolo in luogo
soggetto a divieto;
che
con il querelato giudizio il primo giudice, previa verifica della legittimità
della multa presso le competenti autorità di polizia, ha respinto l’istanza a
motivo dell’inconsistenza dell’infrazione rimproverata all’escusso e quindi
della infondatezza della richiesta di pagamento dell’importo posto in
esecuzione;
che
con il presente tempestivo gravame lo __________ è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui
all’art. 327 lett. g CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
erroneamente applicato il diritto sostanziale non riconoscendo al decreto di
multa allegato all’istanza carattere esecutivo tale da legittimare il rigetto
dell’opposizione;
che
al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove;
che
nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta
d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante
possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere
esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF
13.03.1990 in re S. AG/B.);
che
quest’esame tende ad accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto
e la documentazione prodotta; il suo carattere esecutivo; il ben fondato di
eventuali obiezioni opposte dall’escusso nei limiti di quelle proponibili in
base all’art. 81 LEF;
che
nella fattispecie il titolo sul quale il procedente basa la propria domanda di
rigetto, ossia il decreto di multa regolarmente intimato all’interessato e
passato in giudicato, costituisce valido titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80
cpv. 2 cifra 3 LEF e 28 LALEF;
che
di fronte a un valido titolo esecutivo il giudice deve rigettare l’opposizione
a meno che l’escusso provi mediante documenti che dopo la sentenza il debito è
stato estinto o il termine di pagamento è stato prorogato oppure che è
prescritto (art. 81 cpv. 1 LEF) -eccezioni neppure prospettate in concreto-
mentre non gli compete esperire ulteriori indagini volte a stabilire se
l’importo rivendicato sia o meno dovuto;
che
infatti tutte le contestazioni in relazione all’infrazione come tale avrebbero
dovuto essere proposte dall’escusso dinanzi all'autorità amministrativa
indicata nel decreto di contravvenzione, trattandosi di eccezioni di merito
relative alle sanzioni previste dalla LCS e dalla LPcontr.;
che
alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di
cassazione invocato con particolare riferimento all’errata applicazione da
parte del primo giudice degli art. 80 e 81 LEF, deve essere accolto;
che
accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applica-zione dell’art. 332
cpv. 2 CPC, la Camera deve decidere il merito della controversia;
che
il ricorrente ha rinunciato esplicitamente alla rifusione di ripetibili in suo
favore e ciò per entrambe le sedi giudiziarie;
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione 4 marzo 1998 dello __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 2 marzo 1998 del Giudice di pace del circolo di Lugano
è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
- L’istanza è accolta.
Di conseguenza è rigettata in
via definitiva l’opposizione interposta al PE no. __________ dell’UE di
Lugano.
- La tassa di giustizia di fr.
30.– e le spese di questa sede di fr. 20.– sono poste a carico del convenuto.
II. Spese
e tassa di giustizia, per complessivi fr. 50.–, da anticipare dal ricorrente, sono
poste a carico di __________.
III. Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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