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Numero d'incarto:
16.1998.23
Data decisione, Autorità:
06.07.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00023
Lugano
6 luglio 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 4
marzo 1998 presentato da
(rappr. dall’__________)
contro
la sentenza 2 marzo 1998 del Giudice di pace del
circolo di Lugano nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e
fallimenti (inc. n. 529/97/S) promossa con istanza 19 giugno 1997
nei confronti di
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via
definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE
di Lugano, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
che con
istanza 19 giugno 1997 lo , per il tramite dell', ha
chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________
al PE sopra menzionato notificagli per l’incasso di fr. 50.–, corrispondenti
alla multa inflitta a quest'ultimo con decreto 28 giugno 1996 della Sezione
della circolazione, passato in giudicato;
che
all’udienza di contraddittorio l’escusso si è opposto all’istanza contestando
l’esigibilità della multa non avendo egli commesso alcuna infrazione alla LCS,
in particolare non quella di aver posteggiato il proprio veicolo in luogo
soggetto a divieto;
che con il
querelato giudizio il primo giudice, previa verifica della legittimità della
multa presso le competenti autorità di polizia, ha respinto l’istanza a motivo
dell’inconsistenza dell’infrazione rimproverata all’escusso e quindi della
infondatezza della richiesta di pagamento dell’importo posto in esecuzione;
che con il
presente tempestivo gravame lo __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente
applicato il diritto sostanziale non riconoscendo al decreto di multa allegato
all’istanza carattere esecutivo tale da legittimare il rigetto
dell’opposizione;
che al
ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può
essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove;
che nella
procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio
ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i
requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo
ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III
9; CEF 13.03.1990 in re S. AG/B.);
che
quest’esame tende ad accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto
e la documentazione prodotta; il suo carattere esecutivo; il ben fondato di eventuali
obiezioni opposte dall’escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art.
81 LEF;
che nella
fattispecie il titolo sul quale il procedente basa la propria domanda di rigetto,
ossia il decreto di multa regolarmente intimato all’interessato e passato in
giudicato, costituisce valido titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 cpv. 2
cifra 3 LEF e 28 LALEF;
che di
fronte a un valido titolo esecutivo il giudice deve rigettare l’opposizione a meno
che l’escusso provi mediante documenti che dopo la sentenza il debito è stato
estinto o il termine di pagamento è stato prorogato oppure che è prescritto (art.
81 cpv. 1 LEF) -eccezioni neppure prospettate in concreto- mentre non gli
compete esperire ulteriori indagini volte a stabilire se l’importo rivendicato
sia o meno dovuto;
che
infatti tutte le contestazioni in relazione all’infrazione come tale avrebbero
dovuto essere proposte dall’escusso dinanzi all'autorità amministrativa indicata nel decreto di contravvenzione, trattandosi
di eccezioni di merito relative alle sanzioni previste dalla LCS e dalla LPcontr.;
che alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione
invocato con particolare riferimento all’errata applicazione da parte del primo
giudice degli art. 80 e 81 LEF, deve essere accolto;
che
accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applica-zione dell’art. 332
cpv. 2 CPC, la Camera deve decidere il merito della controversia;
che il
ricorrente ha rinunciato esplicitamente alla rifusione di ripetibili in suo
favore e ciò per entrambe le sedi giudiziarie;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art.
148 CPC e la OTLEF
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 4 marzo 1998 __________ è accolto.
Di conseguenza
la sentenza 2 marzo 1998 del Giudice di pace del circolo di Lugano è annullata
e sostituita dal seguente giudicato:
- L’istanza è accolta.
Di
conseguenza è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE no.
__________ dell’UE di Lugano.
- La tassa di
giustizia di fr. 30.– e le spese di questa sede di fr. 20.– sono poste a carico
del convenuto.
II. Spese e tassa di giustizia, per complessivi
fr. 50.–, da anticipare dal ricorrente, sono poste a carico di __________.
III. Intimazione a:
–
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
Per la Camera di
cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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