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Numero d'incarto:
16.1998.19
Data decisione, Autorità:
10.06.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00019
Lugano
10 giugno 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 26 febbraio 1998 presentato da
contro
la
sentenza 20 febbraio 1998 del Segretario assessore della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e
fallimenti promossa con istanza 20 gennaio 1998 nei confronti di
(patr. dall’avv.
__________)
con la
quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, emesso per
l’incasso di fr. 2’500.– e accessori, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti,
considerato
in fatto e in
diritto:
- Con
istanza 20 gennaio 1998 __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta dalla moglie __________ al PE sopra menzionato notificatole
per l’incasso di fr. 2’500.– oltre accessori, corrispondenti agli alimenti da
questa dovuti per il mese di gennaio 1998.
A
valere quale titolo di rigetto l’istante ha prodotto il decreto supercautelare
28 agosto 1997 (doc. D) con il quale il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, ha posto a carico della moglie l’obbligo di versargli un contributo
alimentare mensile di fr. 2’500.– a far tempo dalla data del decreto.
. Al
contraddittorio l’escussa si è opposta alla domanda di rigetto dell’opposizione
contestando di dovere l’importo posto in esecuzione al quale ha opposto in compensazione
la somma di fr. 4’032.25, pari agli alimenti versati per i mesi di luglio e
agosto 1997 e che il pretore ha dichiarato non dovuti.
-
Con
il querelato giudizio il primo giudice, accertato che l’escussa ha comprovato
la sua eccezione di compensazione con riferimento ai contributi da lei pagati
per il periodo dal 10 luglio 1997 al 28 agosto 1997 nonostante non fossero
dovuti come dichiarato dal pretore con decreto 2 settembre 1997 (doc. 7), ha respinto
l’istanza.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l’annullamento. Il ricorrente rimprovera al primo giudice
di aver erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare per aver
accolto l’eccezione di compensazione sollevata dall’escussa nonostante il
chiaro tenore dell’art. 125 cifra 2 CO.
Con
osservazioni 16 marzo 1998 la controparte postula la reiezione del gravame
eccependone innanzi tutto la nullità dal punto di vista formale.
-
Preliminarmente,
per quanto attiene alla ricevibilità del gravame - contestata da controparte-
va rilevato che per costante giurisprudenza di questa Camera il ricorso, anche
se carente dell’indicazione del motivo di cassazione invocato così come lo
prevede l’art. 329 cpv. 2 lett. d CPC, è comunque valido se dalla sua
motivazione affiorino con ogni evidenza le ragioni a fondamento del medesimo,
di modo che il giudice possa individuare con facilità sia il motivo di
cassazione addotto che la norma legale ritenuta violata (Cocchi/Trezzini,
CPC, n. 5 ad art. 329). In concreto, poichè dal contenuto del ricorso emerge
chiaramente che il titolo di cassazione invocato è quello dell’errata
applicazione del diritto materiale (art. 327 lett. g CPC), lo stesso è
sicuramente ricevibile. Anche le ulteriori carenze formali evidenziate dalla
resistente non ne compromettono la ricevibilità ritenuto che dal contesto
dell’atto ricorsuale quest’ultima ha potuto agevolmente dedurre quale fosse la
decisione impugnata e quale fosse l’oggetto del ricorso (Cocchi/Trezzini,
CPC, N. 3, art. 329).
-
Per
quanto concerne la richiesta di deposito di una cauzione a garanzia del pagamento
di tasse, spese e ripetibili, la stessa deve essere respinta poiché l'istituto
della cauzione processuale non trova applicazione nella procedura sommaria di
rigetto dell'opposizione. In quest’ambito, a differenza di quanto avvenuto per
l’istituto dell’assistenza giudiziaria che è stato espressamente codificato all’art.
27 della nuova LALEF, il legislatore non ha derogato alla prassi sino ad oggi
in uso che non riconosce l’istituto della cauzione processuale (Cometta,
Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep
1989 332; Cocchi/Trezzini, CPC, N. 8 ad art. 153).
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC, disposto sulla base del quale il ricorrente fonda
implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di
pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata
di atti di causa o di prove.
Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando
viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o
quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid.
2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
- Secondo
l’art. 81 cpv 1 LEF quando il credito sia fondato su una sentenza esecutiva di
un’autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione,
l’opposizione è rigettata, ove l’opponente non provi con documenti che il
debito è stato estinto dopo la sentenza o che è stato prorogato il termine per
il pagamento, ovvero non dimostri che è prescritto.
L’eccezione
di estinzione del debito non deve essere semplice-mente resa verosimile, ma
deve essere provata con documenti (Panchaud/Caprez, op. cit., § 143).
Controversa
nella fattispecie è essenzialmente la proponibilità dell’eccezione di
compensazione sollevata dall’escussa.
Il
ricorrente non contesta l’esistenza del credito opposto in compensazione che peraltro
è stato debitamente comprovato mediante produzione del doc. 7 (che attesta come
gli alimenti per i mesi di luglio e agosto 1997 non fossero dovuti) e degli estratti
conto doc. 1 e 2 (che provano l’avvenuto pagamento di questi stessi alimenti).
Egli invece nega la possibilità della compensazione. Orbene, contrariamente a
quanto preteso dal ricorrente -nel caso concreto- l’art. 125 n. 2 CO non trova
applicazione; infatti, questo disposto impedisce l’estinzione del debito per compensazione
con un contributo alimentare salvo il caso in cui l’eccezione venga sollevata
con riferimento a un credito per alimenti, quindi di identica natura a quello
fatto valere in giudizio (SJZ 1984, N. 43, pag. 250). Il giudizio
impugnato corrisponde pertanto a una corretta applicazione del diritto
sostanziale.
Visto
quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione,
deve essere respinto.
Tasse,
spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 26 febbraio 1998 di __________ è respinto.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.-, sono poste a carico
del ricorrente, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 150.- a titolo
di ripetibili di questa sede.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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