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Numero d'incarto:
16.1998.17
Data decisione, Autorità:
10.06.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00017
16.98.00018
Lugano
10 giugno 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per
giudicare i ricorsi per cassazione 24 febbraio 1998 presentati da
(patr. dall’avv.
__________)
contro
le
sentenze 26 novembre 1997 del Segretario assessore della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio sud (inc. EF.97.661 e EF.97. 662) nelle cause
a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promosse con istanza 22 ottobre 1997 nei confronti di
– __________
– __________
con la
quale l’istante ha chiesto il rigetto delle opposizioni interposte
separatamente dai convenuti ai PE no. __________ e __________ dell’UEF di Mendrisio
(emessi in relazione allo stesso credito), domande respinte dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
- Con
istanza 22 ottobre 1997 il __________, con il quale i coniugi __________ e
__________ avevano sottoscritto il 19 settembre 1997 un contratto di compravendita
di un veicolo __________, ha chiesto il rigetto delle opposizioni interposte da
quest’ultimi ai PE sopra menzionati notificati loro per l’incasso di fr.
4’461.- oltre accessori, corrispondenti alla penale del 15% pretesa
dall’istante in seguito alla rescissione del contratto.
I
convenuti, chiamati in causa quali debitori solidali dell’importo controverso,
si sono opposti all’istanza contestando l’esigibilità della pena convenzionale
nonché la validità del contratto medesimo, da loro disdetto il giorno dopo la
sua sottoscrizione.
Con separate sentenze 26 novembre 1997 il primo giudice ha respinto
l’istanza non potendosi desumere dal contratto di compravendita, in particolare
dalla clausola n. 5 delle condizioni generali, l’esistenza di un valido
riconoscimento di debito per il fatto che la procedente non ha provato
l’adempimento delle condizioni poste da questa clausola all’esigibilità della
pretesa posta in esecuzione.
- Con
i presenti tempestivi gravami __________ è insorta contro le predette decisioni
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente
interpretato la clausola n. 5 delle condizioni generali ritenendo che la pena
convenzionale nella stessa contemplata fosse assoggettata a delle condizioni,
peraltro superate dal fatto che gli acquirenti medesimi avevano rinunciato
all’acquisto della vettura.
Ai
ricorsi la controparte non ha formulato osservazioni.
In applicazione dell’art. 320 CPC i ricorsi, di identico contenuto,
presentati contro le sentenze 26 novembre 1997 del Segretario assessore della
Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud nelle cause inc. no. EF 97.661 e
EF 97.662, vengono decisi con un’unica motivazione trattandosi di identica
fattispecie fondata sul medesimo rapporto giuridico, ossia il contratto di
compravendita sottoscritto da entrambe le parti quali debitori solidali (Guldener,
Schw. Zivilprozessrecht, 1979, pag. 214 segg.; Rep 1989 334).
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice
di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata
di atti di causa o di prove.
Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando
viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o
quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid.
2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
Secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio
dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la
volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro.
Controversa
nella fattispecie non è tanto la qualifica di riconoscimento di debito del
contratto di compravendita sul quale la procedente basa la sua pretesa, bensì
l’esigibilità della pretesa medesima.
Contrariamente
a quanto preteso dalla ricorrente, l’interpretazione data dal primo giudice
alla clausola n. 5 delle condizioni generali del contratto 19 settembre 1997,
non è arbitraria.
Trattasi
infatti di una clausola che prevede -sotto il titolo “Ritardo d’accettazione”-
il pagamento di una penale del 15% del prezzo di vendita del veicolo nel caso
in cui, nonostante diffida scritta e assegnazione di un termine, l’acquirente
rifiuti di prendere in consegna il veicolo.
Di
fronte a una simile clausola, chiaramente assoggettata a delle condizioni,
spettava alla procedente provare di aver ossequiato a queste formalità (Panchaud/Caprez,
La mainlevée de l’opposition, 1980, § 16), prova che però ella non ha fornito.
Se
poi, nel merito, la rescissione unilaterale del contratto debba o possa essere assimilata
a una rinuncia al ritiro del veicolo è questione che esula dalla presente
procedura di rigetto dell’opposizione, caratterizzata dalla liquidità formale
del titolo di rigetto.
Ne
discende che i ricorsi, che non hanno evidenziato il titolo di cassazione
invocato, devono essere respinti.
Alla
controparte che non ha formulato osservazioni non vengono assegnate ripetibili
di questa sede.
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1.
Il ricorso per cassazione 24 febbraio 1998 di __________ nei confronti
della sentenza del Segretario assessore della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud
(inc. no. EF.97.661) è respinto.
-
Il
ricorso per cassazione 24 febbraio 1998 di __________ nei confronti della sentenza
del Segretario assessore della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud
(inc. no. EF.97.662) è respinto.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.–, sono poste
a carico della ricorrente.
Intimazione a:
–
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione Mendrisio-Sud.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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