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Numero d'incarto:
16.1998.16
Data decisione, Autorità:
25.06.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00016
Lugano
25 giugno 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 19 febbraio 1998 presentato nella forma
dell’appello da
(patr. dall’avv.
__________)
contro
la
sentenza 30 gennaio 1998 del Pretore del Distretto di Leventina nella causa
civile promossa con petizione 9 ottobre 1995 nei confronti di
ora: Comunione ereditaria fu __________ composta dagli eredi __________ e
(patr. dall’avv.
__________)
con la
quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 8’780.05 oltre accessori
–importo ridotto pendente causa a fr. 5’719.– oltre interessi del 5% dal 29
maggio 1990– nonché il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE
no. __________ dell’UEF di Faido,
domande respinte
dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
- Con
petizione 9 ottobre 1995 la ditta __________ –ora __________– ha convenuto in
giudizio __________, titolare di una ditta di autotrasporti, al fine di
ottenere il pagamento di fr. 8’750.05 oltre interessi a saldo delle fatture
emesse il 7 novembre, 6, 7 e 31 dicembre 1988 e il 5, 6 aprile e 14 novembre
1989 per la fornitura di pezzi di ricambio e lavori di riparazione eseguiti sull’auto-carro
di quest’ultimo (doc. A).
Il
convenuto –deceduto pendente causa e al quale sono subentrati gli eredi
__________ e __________– si è opposto alla pretesa avversaria sollevando preliminarmente
l’eccezione di prescrizione del credito in virtù dell’art. 128 cpv. 3 CO.
-
Con
il querelato giudizio –limitata la vertenza alla descritta eccezione– il primo
giudice, dopo aver qualificato le prestazioni oggetto delle fatturazioni
litigiose quali prestazioni artigianali e di vendita di merce al minuto per le
quali vale il termine di prescrizione di cinque anni di cui all’art. 128 CO, ha
considerato quale valido atto interruttivo della prescrizione lo scritto 29
maggio 1990 del convenuto (doc. B). A far tempo da tale data il pretore ha
quindi calcolato la decorrenza di un nuovo termine quinquennale, mentre ha
respinto la tesi dell’istante circa l’applicabilità della prescrizione
decennale di cui all’art. 137 cpv. 2 CO non potendosi considerare lo scritto in
parola un riconoscimento di debito ai sensi di questo disposto. Accertata
l’intervenuta definitiva prescrizione del credito dell’istante al momento
dell’inoltro della domanda di esecuzione, il pretore ha respinto l’istanza.
-
Con
il presente tempestivo gravame, trasmesso per competenza a questa Camera con
pronuncia 24 febbraio 1998 della Seconda Camera civile, __________ è insorta
contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento. La ricorrente
rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto
sostanziale, in particolare per non aver attribuito allo scritto 29 maggio 1990
del convenuto la qualifica di riconoscimento del debito atto a interrompere la
prescrizione e a far decorrere un nuovo termine di dieci anni ai sensi dell’art.
137 cpv. 2 CO.
Con
osservazioni 24 marzo 1998 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta
l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale la ricorrente basa implicitamente il
proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove.
Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando
viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o
quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid.
2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
- Nella
fattispecie non è più controverso il termine iniziale di prescrizione di cinque
anni applicato dal primo giudice a tutte le prestazioni dell’istante,
controverso è invece il fatto di sapere se lo scritto 29 maggio 1990
–considerato dal primo giudice quale atto interruttivo della prescrizione–
abbia determinato la decorrenza di un nuovo termine di cinque anni come
concluso dal pretore, oppure se si tratti di un caso di applicazione del
termine decennale di prescrizione di cui all’art. 137 cpv. 2 CO come preteso
dalla ricorrente.
L’art.
137 cpv. 2 CO, in deroga alla regola generale secondo la quale in caso di interruzione
della prescrizione decorre un nuovo termine di durata identica a quello interrotto,
prevede –indipen-dentemente dalla durata del precedente termine– la decorrenza
di un termine decennale di prescrizione se il credito è riconosciuto mediante
il rilascio di un titolo (Berti, in Commentario basilese, 1996, n. 2 ad art.
137 CO). Per titolo ai sensi di questo disposto, si intende una dichiarazione
scritta del debitore con la quale egli riconosce esplicitamente il credito
avversario, che deve esattamente essere quantificato (DTF 113 II 268 consid.
2d). In sostanza deve trattarsi di un titolo idoneo a permettere il rigetto
provvisorio dell’opposizione ai sensi dell’art. 82 LEF (Spiro, Die Begrenzung
privater Rechte durch Verjährungs- Verwirkung- und Fatalfristen, Band I, 1975,
§ 163, pag. 384 segg.; Berti, op.cit., n. 3 ad art. 137 CO).
In
concreto, la conclusione del primo giudice secondo la quale allo scritto 29
maggio 1990 del convenuto (doc. B) non può essere attribuito il valore di un
titolo di riconoscimento di debito tale da permettere la decorrenza di un nuovo
termine di prescrizione di dieci anni (art. 137 cpv. 2 CO), non è arbitraria.
In
questo scritto il debitore si è infatti limitato a riassumere i suoi rapporti
di dare e avere con l’istante concludendo con un saldo a favore di quest’ultima
di fr. 13’855.20. Nel documento in esame quindi, da parte di __________, semmai
v’è da considerare un riconoscimento di debito relativo a questa somma, ma non
all’importo oggetto della presente vertenza – ossia fr. 5’719.– – che
rappresenta invece un credito vantato dal procedente.
Poiché
nel documento indicato manca qualsiasi espressione di volontà del convenuto di
riconoscersi debitore dell’istante per l’importo litigioso, la pretesa
applicazione dell’art. 137 cpv. 2 CO non entra in linea di conto.
Alla
luce di quanto sopra esposto, il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo
di cassazione, deve essere respinto.
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il
ricorso 19 febbraio 1998 di __________ è respinto.
- Le
spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono
poste a carico della ricorrente che rifonderà alla controparte fr. 300.– a
titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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