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Numero d'incarto:
16.1998.135
Data decisione, Autorità:
04.05.1999, CCC
Incarto n.
16.98.00135
Lugano
4 maggio 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 2 dicembre 1998 presentato da
(rappr.
dall’__________)
contro
la
sentenza 26 novembre 1998 del Giudice di pace del circolo di Sonvico nella
procedura sommaria di ammissione dell’opposizione per non essere addivenuto a
miglior fortuna (art. 265a LEF) interposta ai PE no. __________, __________,
__________, __________, __________, __________ e __________ dell’UE di Lugano
da
letti ed esaminati
gli atti,
considerato
in fatto e in
diritto: che con sentenza 26 novembre 1998 il Giudice di pace del circolo
di Sonvico, chiamato a pronunciarsi sull’opposizione interposta da __________
ai PE sopra menzionati fattigli notificare dallo __________, ha confermato le
opposizioni ai PE che l’escusso ha motivato con il mancato ritorno a miglior
fortuna;
che
con atto ricorsuale 2 dicembre 1998 lo __________ -per il tramite dell’__________
- è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: il ricorrente
rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale,
in particolare per aver ammesso l’eccezione di non ritorno a miglior fortuna
sollevata dall’escusso sulla base dell’art. 265a LEF,
che
al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove;
che
di fronte a un attestato di carenza beni emesso nell’ambito di un fallimento,
una nuova esecuzione può essere promossa unicamente se il debitore sia
ritornato a miglior fortuna (art. 265 cpv. 2 LEF);
che
se questi si oppone al precetto esecutivo contestando di esser ritornato a miglior
fortuna, l’__________ -esaminata la ricevibilità dell’opposizione dal punto di
vista formale con particolare riferimento alla sua tempestività- la trasmette
al giudice del luogo dell’esecuzione (SJ 1999 pag. 87);
che
secondo l’art. 265a cpv. 1 LEF (ultima frase) la decisione del giudice
sull’ammissibilità o meno dell’opposizione è definitiva, nel senso che sono
esclusi i rimedi di diritto del diritto cantonale: sia ordinari, sia
straordinari (Messaggio concernente la revisione della LEF dell’8 maggio
1991 pag. 114; Amonn/ Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts,
1997, § 48 n. 43; Huber U., in Comm. di Basilea alla LEF, 1998, vol.
III, art. 265a, N. 31);
che
quindi questa Camera non può neppure entrare nel merito del ricorso presentato
dallo __________;
che
comunque chi intenda opporsi alla sentenza ha la possibilità di promuovere azione
ordinaria di contestazione o accertamento del ritorno a miglior fortuna (art.
265a cpv. 4 LEF), ferma restando la possibilità del ricorso di diritto pubblico
(Huber, op.cit., ibidem);
che,
malgrado l'irricevibilità del ricorso, alla controparte che non ha formulato
osservazioni non viene assegnata nessuna indennità.
Per i quali
motivi,
richiamato l’art.
265a LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 2 dicembre 1998 dello __________ è irricevibile.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.- sono poste a carico del
ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Sonvico.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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