Ex officio expert report after final hearing was lawful

16.1998.125Autre juridiction28 avr. 1999Dismissed

Ouvrir la source

Résumé

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal dismissed a cassation appeal against a Mendrisio Nord Pretura judgment in a vehicle-repair payment dispute. The appellant argued that the first judge unlawfully ordered a court expert after the final hearing to remedy the claimant’s evidentiary deficiencies. The court held that Art. 88 let. a CPC allows the judge, before judgment and even after the final hearing, to order further evidence, including an expert report, to clarify technical questions. The appeal therefore failed, and the appellant was ordered to bear the costs and pay party compensation.

Regest

Art. 88 let. a CPC; ex officio expert evidence ordered after the final hearing is permissible. The judge may, at any stage before judgment, order additional evidence, including a judicial expert report, in order to clarify technical facts and strengthen the court’s conviction, provided the parties can comment again before judgment. Such a measure does not violate the adversarial principle or the allocation of the burden of proof under Art. 8 CC and Art. 183 CPC merely because it may incidentally assist the party bearing the burden of proof. A cassation complaint under Art. 327 let. g CPC succeeds only for a manifest violation of law or an arbitrary evidentiary assessment; disagreement with the judge’s use of procedural powers is insufficient.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1998.125

Data decisione, Autorità: 28.04.1999, CCC

Incarto n. 16.98.00125

Lugano 28 aprile 1999/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 16 novembre 1998 presentato da


patr. dall’avv. __________

contro

la sentenza 29 ottobre 1998 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 20 marzo 1996 da


patr. dall’avv. __________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’481.45 oltre accessori nonché il

rigetto in via definiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________

dell’UEF di Mendrisio, domande accolte dal primo giudice limitatamente a fr. 2’700.-

oltre interessi del 5% dal 12 marzo 1996,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

  1. Con istanza 20 marzo 1996 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’481.45 oltre accessori a saldo della fattura 24 maggio 1994 (doc. A) emessa per lavori di riparazione effettuati sul veicolo di quest’ultimo. Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria eccependo la carenza di legittimazione del firmatario dell’istanza, l’assenza di un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione e, a titolo abbondanziale, il mancato consenso all’esecuzione dei lavori fatturati, nonché la congruità degli importi fatturati.

  2. Esperito il dibattimento finale il 18 febbraio 1997, nell’ambito del quale l’istante ha confermato la sua pretesa mentre il convenuto vi si è opposto riproponendo l’eccezione di carenza di legittima-zione del rappresentante dell’istante nonché la contestazione circa la necessità degli interventi effettuati da quest’ultima e la congruità degli importi fatturati, il segretario assessore ha indetto il 14 luglio 1997 un’udienza per incombenti durante la quale ha formulato una proposta transattiva che nessuna delle parti ha accettato. Con ordinanza 25 settembre 1997, richiamato l’art. 88 lett. a CPC, il pretore ha ordinato l’allestimento di una perizia giudiziaria destinata a stabilire quali, tra i lavori fatturati dall’istante, fossero quelli necessari per ovviare ai difetti riscontrati sul veicolo del convenuto nonché il valore di questi interventi (ordinanza 11 febbraio 1998); perizia alla quale il convenuto si è opposto chiedendo con domanda processuale 26 settembre 1997 l’annullamento dell’ordinanza, che è invece stata confermata. Con rispettive conclusioni 12 e 13 ottobre 1998 le parti, preso atto delle risultanze peritali, si sono riconfermate nelle loro posizioni; l’istante riconfermando la propria richiesta di pagamento, il convenuto contestando in particolare le risultanze della perizia giudiziaria.

  3. Con il querelato giudizio il primo giudice, respinta preliminar-mente la censura di carente legittimazione del rappresentante dell’istante, basandosi sulle risultanze istruttorie ha ritenuto provato il conferimento da parte del convenuto dell’incarico di eseguire i lavori di riparazione del veicolo, il difetto consistendo in un’avaria sulla guarnizione della testata e al trafilamento di acqua all’interno dei cilindri. In merito alla necessità e al valore di questi lavori, il segretario assessore si è riferito alle indicazioni del perito e ha riconosciuto all’istante l’importo di fr. 2’700.-

  4. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Egli ha abbandonato sia le contestazioni relative all'art. 82 LEF -sollevate in sede di contraddittorio ma grossolanamente fuori tema- sia l'eccezione di carente legittimazione del rappresentante della società istante. Ha invece incentrato il ricorso sulla gestione del processo, rimproverando al primo giudice di aver erroneamente ordinato, a dibattimento finale avvenuto, una perizia giudiziaria volta a supplire le carenze probatorie dell’istante, violando così diversi disposti e, in particolare, l’art. 183 CPC che pone a carico delle parti l’onere di provare le loro allegazioni.

Con osservazioni 23 dicembre 1998 la controparte postula la reiezione del gravame.

  1. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).

  1. Tema del ricorso è l’applicazione da parte del primo giudice dell’art. 88 lett. a CPC. Secondo il ricorrente la perizia giudiziaria ordinata d'ufficio era destinata non tanto a chiarire questioni tecniche, bensì a provare circostanze di fatto che avrebbero dovuto essere provate dall’istante in virtù degli art. 8 CC e 183 CPC.

Secondo l’art. 88 lett. a CPC in ogni stadio di causa che precede l’emanazione della sentenza, quindi anche dopo il dibattimento finale come avvenuto nel caso di specie, è facoltà del giudice di ordinare determinate prove, tra le quali la perizia (alla condizione -evidentemente- che le parti abbiano la possibilità di esprimersi nuovamente prima del giudizio).

Scopo di questa norma è quello di offrire al giudice tutti gli elementi necessari per migliorare il proprio convincimento (Cocchi/ Trezzini, CPC, ad art. 88, n. 1; Rep 1986, 100).

E' vero che questa facoltà di indagine non deve essere intesa quale deroga al principio attittatorio che regola il nostro codice di procedura e che pone a carico delle parti l’obbligo di addurre tutto il materiale processuale che comprende, oltre alla formulazione delle domande, l’allegazione dei fatti e l’offerta delle prove (Rep 1988, 367); va però precisato il significato di questo assunto giurisprudenziale, ossia nel senso che il giudice può far carico alla parte cui incombe l'onere della prova di non avervi fatto fronte, ossia di non aver provato i fatti allegati per il tramite di una perizia. In altre parole, la parte deve dimostrare diligenza nella conduzione del processo e non può pretendere che il giudice ne supplisca la carenza. Non va per contro dimenticato che la perizia serve per accertare questioni di fatto la cui soluzione richiede conoscenze particolari: essa rappresenta cioè anche un ausilio del giudice (Cocchi, Appunti sul tema della perizia giudiziaria nel processo civile in Rep 1994 161-162). E' vero anche che le possibilità offerte dall'art. 247 CPC relativamente alla prova peritale (iniziativa delle parti oppure iniziativa del giudice) fanno riflettere sull'adesione della procedura civile al principio attitatorio (Cocchi, op. cit., punto 2); ciò non toglie che le parti non possono censurare il giudice che fa capo all'art. 88 CPC, né considerare che così facendo egli possa favorire una parte del processo: non soltanto perché il codice di rito non pone limiti a tale facoltà (tanto che la decisione di ordinare d'ufficio una perizia è inappellabile: Cocchi / Trezzini, CPC, art. 247, N. 8) , ma perché la perizia è un mezzo inteso alla scoperta della verità. La parte soccombente può invece impugnare la decisione del giudice che le ha negato la prova peritale, per averla limitata nel suo diritto di essere sentita (Cocchi / Trezzini, CPC, art. 327, N. 17).

Contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, ordinando la perizia controversa, destinata a chiarire quali tra i lavori fatturati dall’istante fossero quelli effettivamente necessari per eliminare i difetti riscontrati nel veicolo del convenuto valutandone nel contempo il valore, il primo giudice non ha violato nessuna norma processuale. Il motivo di cassazione invocato dal ricorrente è di conseguenza escluso.

  1. Pertanto solo a titolo abbondanziale può essere osservato che il quesito posto in causa relativamente alla congruità dei singoli addendi della fattura contestata poteva essere chiarita molto probabilmente solo con una perizia.

Comunque la valutazione eseguita dal primo giudice delle risultanze peritali non è oggetto del ricorso in esame. A tal riguardo non è ammissibile il rinvio al memoriale conclusivo 12 ottobre 1998, preteso dal ricorrente (II CCTF 10 febbraio 1997 in re B./N.)

Il giudizio sulle spese segue quello di reiezione del ricorso

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:

  1. Il ricorso per cassazione 16 novembre 1998 di __________ è respinto.

  2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 250.-

b) spese fr. 50.-

fr. 300.-

già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla resistente l’importo di fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.

  1. Intimazione a: -

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-nord.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Mots-clés

civil procedureexpert evidenceburden of proofadversarial principlecassationcosts