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Numero d'incarto:
16.1998.120
Data decisione, Autorità:
21.04.1999, CCC
Incarto n.
16.98.00120
Lugano
21 aprile 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per
cassazione 19 ottobre 1998 presentato da
(patr. dallo studio legale
__________)
contro
la sentenza 2 ottobre 1998
del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord nella causa a procedura
speciale in materia di salari e mercedi promossa con istanza 5 giugno 1998 nei confronti di
(patr. dallo studio legale
__________)
con la quale l’istante ha
chiesto il pagamento di fr. 4’380.45 netti oltre accessori a saldo delle
proprie pretese salariali, domanda poi ridotta a fr. 3’312.75 e respinta dal
primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
è stata assunta alle dipendenze della ditta __________, ora in liquidazione, in
qualità di operaia pulitrice a far tempo dal 17 gennaio 1996 (doc. A).
Dall’inizio
del contratto sino al 6 giugno 1997, data sino alla quale è stata regolarmente
pagata, la lavoratrice ha svolto le proprie mansioni presso la famiglia
__________ di __________, dopo di che, avendo quest’ultima rinunciato ai
servizi della ditta __________, __________ è stata licenziata per la fine di
agosto 1997 (doc. B). Contestando la tempestività della disdetta 30 giugno 1997
siccome pervenuta agli inizi del mese di luglio e quindi effettiva solo per la
fine di settembre 1997, con istanza 5 giugno 1998 __________ ha convenuto in
giudizio la sua ex datrice di lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr.
4’380.45, poi ridotti a fr. 3’312.75 netti oltre accessori, corrispondenti al
salario di sua spettanza per i mesi da giugno a settembre 1997.
La
convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando di dover remunerare
la lavoratrice per il periodo di disdetta ritenuto che quest’ultima ha rifiutato
tutte le proposte di lavoro alternative che le sono state formulate per questo
periodo.
-
Con
il querelato giudizio il pretore, accertato preliminarmente che lo scritto 30
giugno 1997 della convenuta costituisce a tutti gli effetti una disdetta del
contratto di lavoro valida per la fine del mese di settembre 1997, ha nondimeno
respinto l’istanza per il fatto che la lavoratrice, nonostante non fosse stata
esonerata dal prestare la propria opera durante il periodo di disdetta, ha
rifiutato tutte le offerte di lavoro proposte dalla datrice di lavoro nello
stesso scritto 30 giugno 1997 (doc. B).
-
Con
il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo
con decreto 21 ottobre 1998, __________ è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per aver
posto a suo carico le conseguenze della mancata ripresa del lavoro nonostante
sia stata la datrice di lavoro ad ordinarle di stare a casa al termine
dell’attività svolta presso la famiglia __________, proponendole poi delle
occupazioni alternative solo con la disdetta 30 giugno 1997; occupazioni che
ella non ha potuto accettare non disponendo di un mezzo di trasporto idoneo per
recarsi sul posto di lavoro, mentre l‘ulteriore proposta di impiego presso la
ditta __________ non ha potuto essere accettata siccome configurante una modifica
unilaterale del contratto.
Con
osservazioni 3 novembre 1998 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può
essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove.
Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria
quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso
o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III
130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
- Di
principio il lavoratore è tenuto a fornire la propria prestazione lavorativa
sin tanto che dura il rapporto di lavoro (Rehbinder in Berner Kommentar,
art. 321 CO, N. 5 e 8). L’entità e le modalità di questa prestazione si
valutano in funzione del contenuto del contratto (Brühwiler, Kommentar
zum Einzelarbeitsvertrag, ed. 2, art. 321, N. 2).
Nel
caso di specie, sulla base del contratto sottoscritto dalle parti il 17 gennaio
1996 (doc. A), che prevedeva un salario orario di fr. 16.- incluse le vacanze e
un orario di lavoro flessibile, l’istante ha lavorato quale donna delle pulizie
presso la famiglia __________ di __________ dal giorno della sua assunzione
sino al 6 giugno 1997, data per la quale la famiglia __________ ha rinunciato,
per motivi indipendenti dalla lavoratrice, alle prestazioni della convenuta.
Durante questo periodo l’istante ha effettuato una media di 20 ore settimanali
(cfr. pto. 4 istanza), per un salario mensile netto di fr. 1’095.10 (doc. H).
Trattasi
in sostanza di un rapporto di lavoro a tempo parziale, o comunque a questo
assimilabile, con il quale il lavoratore s'impegna nei confronti e a favore del
datore di lavoro a prestare in modo continuativo lavoro a ore, a mezze giornate
o a giornate (Rehbinder, op.cit., art. 319 CO, N. 25). Può trattarsi
quindi anche di prestazioni di lavoro irregolari nell'ambito di un rapporto di
base ininterrotto (Brühwiler, op.cit., art. 319 CO, N. 12; Streiff/von
Kaenel, Arbeitsvertrag, 1992, art. 319 CO, N. 18). Il contratto di lavoro a
tempo parziale, previsto dall'art. 319 cpv. 2 CO, non è regolato in modo
particolare dal diritto svizzero, mentre diverse sono le forme nelle quali si
concretizza (JAR 1994, 89 e segg.: Informazioni BIGA). In alcune di esse
il lavoratore è particolarmente esposto alla volontà del datore di lavoro che
determina quando e per quanto tempo il lavoro dev'essere prestato, ossia
condiziona il reddito del lavoratore in funzione del fatto che gli vengono
retribuite soltanto le ore effettive di lavoro: anche in questo caso, poiché la
legge non prevede norme di protezione, la dottrina suggerisce di pattuire
minimi e massimi d'impiego settimanale, il tempo d'impiego minimo per ogni
prestazione lavorativa, ecc. Una pattuizione prudente s'impone dal momento che
il contenuto del contratto di lavoro a tempo parziale, al di fuori delle norme
cogenti del diritto del lavoro, dipende esclusivamente dalla volontà delle
parti. Se ne deduce che, se il datore di lavoro non garantisce un determinato
volume di lavoro, il lavoratore non ha diritto a una maggiore occupazione di
quella offertagli in concreto, né a una retribuzione diversa da quella
corrispondente al lavoro prestato (Brühwiler, op.cit., art. 319,
N. 12).
-
Nell'ambito
del contratto in esame non è stato determinato il luogo di lavoro. La
ricorrente rimprovera al pretore di non aver ritenuto il contrario in base alle
allegazioni di controparte. Sennonché, né l'istante ha provato che il suo
contratto fosse esclusivamente vincolato all'appalto con la famiglia
__________, né le affermazioni della controparte hanno il significato preteso.
Esse descrivono infatti -in modo non equivoco- le difficoltà della convenuta
nel trovare una soluzione alternativa poiché la lavoratrice -assunta fin
dall'inizio in funzione delle esigenze della famiglia __________ - aveva
prestato la sua opera esclusivamente presso quel cliente. La convenuta non ha
invece mai ammesso che ciò escludesse la possibilità di svolgere il lavoro di
pulizia presso altri suoi clienti.
-
Una
seconda censura concerne l'offerta di prestare lavoro, dovuta dalla lavoratrice
dopo aver cessato l'attività presso la famiglia __________ e quindi durante il
periodo di disdetta. Orbene, con la conclusione del contratto la convenuta si è
garantita la possibilità di trovare alla propria dipendente una nuova
sistemazione con un diverso orario lavorativo, senza che ciò configuri una
modifica delle condizioni contrattuali come preteso dalla ricorrente, ritenuto
che il contratto non prevede nulla in merito al posto e all’orario di lavoro,
salvo l’orario flessibile.
In
quest’ottica, ultimata l’attività presso la famiglia __________ il 6 giugno
1997, l’istante era quindi tenuta -in linea di principio- ad accettare le nuove
proposte di impiego formulate dalla datrice di lavoro. Questa, pur dimostrando
disponibilità in tal senso, ha avuto difficoltà, nella ricerca di un’alternativa.
Anzi, nel caso concreto, ammette "di non aver saputo dove collocarla”.
Determinante è perciò il fatto che l'offerta di impieghi alternativi è avvenuta
soltanto con la lettera di licenziamento del 30 giugno 1997 (doc. A), mentre
per il periodo precedente, ossia quello dal 6 (ultimo giorno di lavoro presso
la famiglia __________) al 30 giugno 1997, la datrice di lavoro non ha proposto
nessuna alternativa. A tal fine nulla giova alla convenuta il richiamo allo
scritto 1° luglio 1997 dell’impresa di pulizia __________ (doc. E) secondo il
quale l’istante avrebbe dovuto iniziare un’attività presso quest’ultima il 15
giugno 1997, ritenuto che questo scritto non è stato indirizzato alla
lavoratrice bensì alla convenuta, ragione per la quale non è dato di sapere se
l’interessata fosse a conoscenza di questa possibilità di occupazione
alternativa già nel corso del mese di giugno 1997. Non riconoscendo all'istante
il diritto al salario nemmeno per le tre settimane del mese di giugno, malgrado
non esistesse (pacificamente) una situazione di mora da parte della
lavoratrice, il pretore ha giudicato -almeno su questo punto- in modo
manifestamente contrario agli atti di causa.
- Accogliendo
su questo punto il ricorso per cassazione, la Camera è tenuta a decidere il
merito della lite in virtù dell'art. 332 cpv. 2 CPC.
La
ricorrente rimprovera ancora al pretore di non aver tenuto conto della sua
oggettiva impossibilità di raggiungere tempestivamente i luoghi di lavoro
offerti in alternativa, così da rendere vana quell'offerta. Sennonché, in sede
di discussione, la convenuta -supplendo alla carenza probatoria dell'istante-
ha ammesso che la lavoratrice si era opposta a quell'offerta poiché comportava
sedi e orari diversi tali da rendere difficile la sua presenza sui luoghi di
lavoro nei tempi desiderati. Di più, ha esposto di aver voluto mostrare la sua
buona volontà, cercando per la lavoratrice un lavoro più facilmente
raggiungibile con i mezzi pubblici, ossia presso il __________ di __________.
Il pretore non ha tenuto conto di questa particolarità della fattispecie,
decidendo in sfavore della lavoratrice in quanto non aveva accettato la prima
offerta di lavoro sostitutivo: la conclusione è però scorretta poiché il
problema è stato trasferito dalle parti medesime sulla questione __________,
per la quale la ricorrente richiama -come già in prima sede- l'applicabilità dell'art.
333 cpv. 4 CO, assumendo l'illiceità del trasferimento a terzi del diritto alla
prestazione di lavoro, da parte del datore di lavoro contrattuale, senza il
consenso del lavoratore. La noma invero soffre eccezioni (Brühwiler, op.
cit., art. 333 CO, n. 6); ma tant'è, poiché essenziale nella fattispecie è il
fatto che -dopo il rifiuto (giustificato o no) della lavoratrice di prestare
temporaneamente la sua opera per un altro datore di lavoro- non risulta che
essa abbia mai più interpellato la convenuta per offrirle le sue prestazioni di
lavoro, così da garantirsi il diritto al salario per tutta la rimanente durata
di validità del contratto, ossia in conformità con l'art. 324 cpv. 1 CO.
Infatti, il pagamento del salario senza prestazione lavorativa in caso
d'impedimento al lavoro è dato nel caso di mora del datore di lavoro nella sua
accettazione: ciò presuppone tuttavia un'espressione della disponibilità del
lavoratore a prestare la sua opera: caso contrario subentra la presunzione
dello scioglimento consensuale del rapporto lavorativo (Brühwiler, op.
cit., art. 324, n. 3; Rehbinder, op. cit., art. 324, n. 11
segg.).
In
tal modo, nel caso concreto, la mora del datore di lavoro non è intervenuta,
liberando quest'ultimo dall'obbligo di pagamento del salario a partire da
quando la lavoratrice, respinta ogni offerta di lavoro sostitutivo, non ha
proceduto nel senso surriferito. Questo momento, tenuto conto che la prima
offerta reca la data del 30 giugno ed è pervenuta all'istante il 2 luglio; che
la seconda offerta (__________) non reca una data certa (teste __________) ma è
collocata dall'istante nel corso del mese di luglio e che, per entrambe appare
adeguato un breve tempo di riflessione, può essere fissato a metà del mese di
luglio. Ne consegue che il diritto al salario si riferisce a tutto il mese di
giugno e a due settimana di luglio, non tenuto conto dell'importo
corrispondente a vacanze, così come concordato fra le parti (cfr. verbale 5
agosto 1998, in fine) e conseguentemente ritenuto dalla stessa istante in sede
di conclusioni. Gli importi determinanti possono essere dedotti dal conteggio
prodotto dall'istante (doc. H), non contestato da controparte.
- La
censura concernente le ripetibili diviene priva d'oggetto a dipendenza
dell'esito del ricorso sul merito della lite e della successiva nuova
pronuncia.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC e l’art.
417 lett. e CPC
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione 19 ottobre 1998 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 2 ottobre 1998 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio
nord è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
- L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza __________ in liquidazione è condannata a pagare a __________
l’importo di fr. 1'368.95 netti oltre interessi del 5% dal 1° luglio 1997.
- Non
si prelevano né tasse né spese.
Le
ripetibili sono compensate.
II. Non
si prelevano tasse o spese per il presente giudizio. Le ripetibili sono
compensate.
III. Intimazione:
–
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-nord.
Per la Camera di cassazione civile
del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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