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Numero d'incarto:
16.1997.98
Data decisione, Autorità:
02.12.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00098
Lugano
2 dicembre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso 18 settembre 1997 presentato da
contro
la
sentenza 2 settembre 1997 del Giudice di pace del Circolo di Giubiasco nella
causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con
istanza 9 luglio 1997 da
rappr.
dall’__________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta dal
convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Bellinzona, domanda accolta
dal primo
giudice,
letti
ed esaminati gli atti
considerato
in
fatto e in diritto:
che con istanza 9 luglio
1997 lo , per il tramite dell', ha chiesto il rigetto in
via definitiva dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato
notificagli per l’incasso di fr. 320.- corrispondenti alla multa inflitta a
quest'ultimo con decreto 23 agosto 1991 della Sezione della circolazione,
passato in giudicato;
che all’udienza di
contraddittorio l’escusso, regolarmente rappresentato dal fratello, si è
opposto all’istanza dichiarando di voler mantenere l’opposizione al PE;
che con il querelato
giudizio il giudice di pace del Circolo di Giubiasco , accertata la presenza
agli atti di un valido titolo esecutivo al quale il convenuto non ha opposto
nessuna valida eccezione, ha accolto l’istanza;
che con atto ricorsuale 18
settembre 1997 __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che con osservazioni 27
ottobre 1997 la controparte postula la reiezione del gravame;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato
valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il
motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che
nel caso concreto il contenuto dello scritto 18 settembre 1997 del ricorrente
non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso
per cassazione;
che
infatti, invece di indicare le sue critiche alla decisione del primo giudice
relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o
riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita ad
esporre delle generiche doglianze sull’operato del giudice di pace;
che
quindi questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere
eventuali presupposti per un eventuale annullamento del giudizio impugnato;
che
in ogni caso per quanto attiene all’assenza dell’istante al contraddittorio, va
rilevato che alle parti è riservato il diritto di comparsa all’udienza mentre
non viene imposto loro un obbligo in tal senso;
che
a titolo abbondanziale va rilevato che di fronte a una domanda di rigetto
definitivo dell’opposizione basata su un valido titolo esecutivo -quale il
decreto di multa prodotto dall’istante- il convenuto può opporsi alla domanda
solo se prova mediante documenti che il debito è stato estinto o che il termine
di pagamento è stato prorogato oppure che il debito è prescritto (art. 81 cpv.
1 Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento: LEF), eccezioni che il
convenuto non sostiene neppure di aver proposto;
che
il ricorso deve pertanto essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329
cpv. 3 CPC;
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia:
-
Il ricorso 18
settembre 1997 di __________ è nullo.
-
Tasse e spese del
presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, già anticipate dal ricorrente,
rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 50.- a
valere quale indennità per questa sede.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del circolo di Giubiasco
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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