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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1997.95
Data decisione, Autorità:
11.12.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00095
Lugano
11 dicembre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 22 settembre 1997 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 6 agosto 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella
causa civile inappellabile promossa con istanza 27 giugno 1996
da
patr.
dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’400.- oltre
interessi del 5% dal 24
dicembre 1995, pretesa ridotta a fr. 2’350.- oltre interessi e così
accolta dal primo
giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
- Il 24 dicembre 1995
__________ ha partecipato a una tombola presso il __________ di __________
organizzata dalla __________. In quell’occasione, avendo completato la quintina
con l’estrazione del nono numero, ella ha rivendicato il pagamento del premio
consistente, come da annuncio apparso sul __________, in fr. 2’400.- (doc. B).
Stante il diniego di
pagamento della ____________________ l’ha convenuta in giudizio con istanza 27
giugno 1996.
La convenuta, che ha
denunciato la lite anche al conduttore della tombola __________, si è opposta
alla pretesa avversaria sostenendo che la vincita era condizionata al
raggiungimento della quintina con l’estrazione del decimo numero e non entro la
decima estrazione.
-
Con il querelato
giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze istruttorie
dalle quali non è emersa nessuna prova a sostegno della tesi della convenuta,
secondo la quale ella avrebbe indicato prima dell’inizio del gioco le regole
precise alle quali doveva sottostare la vincita della quintina controversa, ha
accolto l’istanza per fr. 2’350.- oltre interessi, importo rivendicato
dall’istante a seguito della riduzione della sua pretesa a dipendenza
dell’avvenuto pagamento di fr. 50.-.
-
Con il presente
tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 24
settembre 1997, __________ e __________ sono insorti contro il predetto
giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui
all’art. 327 lett. g CPC. I ricorrenti rimproverano al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per aver
ritenuto provata la pretesa di parte istante nonostante questa non abbia
dimostrato il benfondato della sue tesi secondo la quale per la vincita
controversa era sufficiente completare la quintina entro la decima estrazione e
non piuttosto con la decima estrazione come confermato da numerosi partecipanti
alla tombola (doc. C).
Con osservazioni 22
ottobre 1997 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC, disposto sul quale la ricorrente basa implicitamente il proprio
gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III
130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
- Controversa nella
concreta fattispecie è essenzialmente la questione di sapere se la vincita
della quintina di fr. 2’400.- era o meno assoggettata a condizioni, in
particolare se la quintina doveva essere completata con l’estrazione del decimo
numero oppure prima che venisse estratto questo numero.
Ora, poichè il precedente
pubblico annuncio sulla stampa non fornisce nessuna indicazione a questo
proposito, in particolare non menziona nessuna regola del gioco, spettava ai
convenuti che si prevalgono di tali regole per opporsi al pagamento della
vincita di provarne l’esistenza. In particolare spettava a quest’ultimi
dimostrare di aver indicato ai partecipanti alla tombola che la quintina di fr.
2’400.- doveva essere raggiunta con l’estrazione del decimo numero, ciò a
maggior ragione se -come sembra essere il caso- si trattava di una regola
diversa da quelle usualmente applicate nel gioco della tombola.
A conforto della loro tesi
i convenuti non sono riusciti a portare nulla, in particolare nessuna delle
persone che ha sottoscritto la dichiarazione allegata al doc. C ne ha
confermato il contenuto davanti al giudice, ossia che le regole del gioco nel
senso voluto dai convenuti sarebbero state comunicate ai partecipanti prima
dell’inizio della tombola. Questa tesi è invece stata chiaramente smentita
dalla teste __________ che ha negato di avere ricevuto questa informazione da
parte degli organizzatori della tombola.
Alla luce di queste
risultanze, mancando qualsiasi prova sul benfondato della tesi dei convenuti,
la conclusione del pretore non può certo essere considerata arbitraria.
Ne discende che il
ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere
respinto.
Tasse, spese e ripetibili
seguono la soccombenza, totale dei convenuti (art 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la
LTG
pronuncia:
-
Il ricorso per
cassazione 22 settembre 1997 della __________ e di __________ è respinto.
-
Le spese del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
150.-
b) spese fr.
50.-
fr.
200.-
già anticipate dai
ricorrenti, rimangono a loro carico con l’obbligo, in solido, di versare alla
controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili per questa sede.
- Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 1
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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