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Numero d'incarto:
16.1997.94
Data decisione, Autorità:
11.12.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00094
Lugano
11 dicembre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 17 settembre 1997 presentato da
rappr.
dall’__________
contro
la
sentenza 8 settembre 1997 del Pretore del Distretto di Riviera nella causa a
procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 13 maggio 1997
nei confronti di
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 7’364.15
oltre accessori, domanda
accolta dal primo giudice limitatamente a fr. 2’972.45 oltre
interessi del 5% dal 1°
febbraio 1997,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
- __________ ha
iniziato a lavorare alle dipendenze della ditta __________ in qualità di metalcostruttore
il 3 aprile 1995. Il 29 novembre 1996 la datrice di lavoro ha notificato a
tutti i suoi dipendenti la disdetta del contratto di lavoro per il 31 gennaio
1997 indicando quale causa la “mancanza di lavoro, e ristrutturazione
aziendale” (doc. A).
Con scritto 9 gennaio 1997
(doc. D) i sindacati interessati e quindi anche l’__________ -presso la quale è
__________ - hanno assegnato alla ditta __________ un termine scadente il 17
gennaio 1997 per onorare le pretese salariali dei dipendenti maturate sino al
31 dicembre 1996, ritenuto che il mancato ossequio di questo termine avrebbe
legittimato il dipendente a porre fine con effetto immediato al contratto sulla
base dell’art. 337a CO.
Non avendo la ditta
__________ saldato le pretese salariali del dipendente e neppure offerto
garanzie entro il termine assegnatole, __________ ha cessato la propria
attività lavorativa a partire dal 20 gennaio 1997.
- Con istanza 13
maggio 1997 __________ ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro al
fine di ottenere il pagamento di fr. 7’364.15 a saldo delle proprie pretese
salariali complessive di fr. 19’364,15 di cui la convenuta ha pagato fr.
12’000.-- sotto forma di acconti.
La convenuta ha
riconosciuto la pretesa avversaria limita-tamente a fr. 2’267.45, pari al
salario di sua spettanza sino al 20 gennaio 1997, mentre per il periodo dal 20
gennaio 1997 (giorno in cui il dipendente ha cessato l’attività lavorativa) al
31 gennaio 1997 (data di scadenza del contratto), essa ha compensato le pretese
di quest’ultimo con i giorni di vacanza e le ore straordinarie di sua
spettanza.
In sede di conclusioni
l’istante ha ridotto la sua pretesa a fr. 5’473.40 oltre accessori.
-
Con il querelato
giudizio il pretore, ritenuta ingiustificata la rescissione immediata del
contratto da parte del lavoratore per il 20 gennaio 1997, in assenza dei
presupposti dell’art. 337a CO e quelli dell’art. 337 CO ben potendosi
pretendere dal dipendente la continuazione del rapporto di lavoro sino alla sua
scadenza, ha accolto l’istanza limitatamente a fr. 2’972.45, corrispondenti al
saldo delle pretese salariali di spettanza del lavoratore sino al 20 gennaio
1997, mentre per il successivo periodo ha ritenuto giustificata la
compensazione operata dalla datrice di lavoro con i giorni di vacanza e le ore
straordinarie di spettanza dell’istante.
-
Con il presente
tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone
l’annullamento sulla base dell’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera
al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto materiale, in
particolare per aver escluso che fossero dati nel caso concreto i presupposti
d’applicazione dell’art. 337a CO.
Al ricorso la controparte
non ha formulato osservazioni.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III
130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
- Controverso nella
fattispecie è il fatto di sapere se per il periodo dal 20 gennaio 1997 (data
per la quale il dipendente ha posto fine con effetto immediato al contratto) al
31 gennaio 1997 (data per la quale la datrice di lavoro aveva notificato regolare
disdetta del contratto), l’istante possa rivendicare il pagamento del salario
oppure se questa rescissione anticipata del contratto da parte sua possa essere
compensata con i giorni di vacanza e le ore straordinarie di sua spettanza. In
altre parole, occorre verificare se la disdetta unilaterale del contatto da
parte del dipendente, dallo stesso fondata sull’art. 337a CO, fosse o meno
giustificata.
L’art. 337a CO dà al
lavoratore il diritto di disdire il contratto se il datore di lavoro risulta insolvente
e se per le sue pretese derivanti dal contratto non vengono fornite sufficienti
garanzie. Il concetto di insolvenza presuppone che il datore di lavoro non sia
manifestamente più in grado di far fronte ai pagamenti che gli incombono, ciò
che è il caso in particolare se risultano nei suoi confronti pignoramenti a
vuoto, domande di fallimento o di moratoria concordataria, importanti arretrati
nei pagamenti
e ritardi negli stessi.
Non vi è per contro insolvenza in caso di passeggeri problemi di liquidità con
sporadici ritardi nei pagamenti (Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag,
2 Auflage, 1996, n. 1 ad art. 337a CO).
Nella concreta
fattispecie, a prescindere dal fatto di sapere se la chiusura della ditta
__________ possa essere interpretata quale indizio dello stato di insolvenza di
quest’ultima -questione alla quale non può in ogni caso essere data risposta
affermativa sulla base delle sole risultanze istruttorie dalle quali è
semplicemente emerso un ritardo della convenuta nel pagamento dei salari per i
mesi di novembre e dicembre 1996 e della tredicesima (doc. C e D)- come
correttamente concluso dal primo giudice il lavoratore non può prevalersi dell’art.
337a CO.
Scopo di questo disposto è
infatti quello di tutelare il lavoratore che rischia di non vedersi pagare le
future prestazioni salariali e non quello di proteggerlo in caso di mancato
pagamento di pretese salariali scadute (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag,
5. Auflage, 1992, n. 3 ad art. 337a CO; Brühwiler, op.cit. n. 2a ad art.
337a CO). Si tratta in sostanza di impedire che il lavoratore continui a
prestare la propria opera quando non dispone di sufficienti garanzie circa il
pagamento della stessa. Nel caso di specie, se è vero che l’intimazione del
termine per fornire delle garanzie è avvenuta il 9 dicembre 1996 (doc. D),
quando il lavoratore non era ancora sicuro di percepire il salario per quel
mese e la relativa tredicesima, è altrettanto vero che l’istante, oltre al
semplice ritardo nel pagamento del salario del mese precedente, non ha indicato
nessun elemento che potesse far dubitare del pagamento delle sue future
spettanze salariali.
Non essendo dati i
presupposti di applicazione dell’art. 337a CO, la rescissione unilaterale del
contratto da parte dell’istante non può quindi essere condivisa.
La
decisione dell’istante non può neppure trovare giustificazione nell’art. 337 CO
non potendo il solo ritardo nel pagamento di due mensilità essere equiparato a
una causa grave tale da legittimare la rescissione con effetto immediato del
contratto, ciò a maggior ragione se si considera che al lavoratore mancavano
pochi giorni per giungere alla scadenza del rapporto di lavoro di modo che ben
ci si poteva attendere che avesse a prestare la propria opera sino al 31
gennaio 1997.
Alla luce di quanto sopra
esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, in
particolare non quello dell’errata applicazione del diritto sostanziale da
parte del primo giudice, deve essere respinto.
Alla controparte che non
ha formulato osservazioni al gravame non vengono assegnate ripetibili di questa
sede.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
-
Il ricorso per
cassazione 17 settembre 1997 di __________ è respinto.
-
Il presente giudizio
è esente da tasse e spese di giustizia.
-
Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Riviera
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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