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Numero d'incarto:
16.1997.91
Data decisione, Autorità:
09.01.1998, CCC
Incarto n.
16.97.00091
Lugano
9 gennaio 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 9 settembre 1997 presentato da
contro
la
sentenza 13 agosto 1997 del Segretario assessore della Pretura della
giurisdizione di Locarno-Città nella causa civile inappellabile promossa con
istanza 14 ottobre 1996 da
patr. dall’avv.
con la
quale gli istanti hanno chiesto che venisse iscritta a favore della part.
__________ RFD __________ di loro proprietà e a carico della part. __________
di proprietà della convenuta una servitù di sporgenza avente per oggetto
l’esistente canale di gronda, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti,
considerato
in fatto e in
diritto:
-
e __________ sono proprietari della particella n. __________ RFD __________ sul
quale è edificata una costruzione composta di un edificio principale a due
piani e di un corpo accessorio a un piano che si prolunga ad ovest del fondo
sino al confine con la particella n. __________ di proprietà di __________. Dal
tetto del corpo avanzato sporge un piccolo terrazzo sotto il quale è stata
istallata una gronda di raccoglimento dell’acqua piovana, che confluisce in un
canale di scolo situato all’incirca a metà del muro del corpo avanzato e che
termina in un pozzo perdente situato sul fondo di proprietà __________.
A
favore del fondo di proprietà __________ e a carico della confinante particella
n. __________ è iscritta a RF una servitù prediale di scolo delle acque piovane
(doc. R1 e R2 inc. 4550 richiamato dalla parti).
Tra
le parti sono sorte da tempo discussioni in merito, tra l’altro, al problema
della raccolta delle acque piovane.
Il
3 settembre 1996 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città, statuendo
sulla domanda presentata da __________ e tendente alla rimozione della
sporgenza del terrazzo, del canale di gronda e del pozzo perdente, previa
interpretazione del contenuto ed estensione della servitù iscritta a RF ha
concluso che la stessa porta unicamente sul canale di scolo verticale e sulle
altre opere di captazione dell’acqua piovana ma non sul canale di gronda
istallato sotto la sporgenza del terrazzo, di cui ha ordinato la demolizione.
- Con
istanza 14 ottobre 1996 __________ e __________ hanno convenuto in giudizio
__________ chiedendo che venisse formalizzata la situazione di fatto che perdurerebbe
da molti anni con l’iscrizione di una servitù di sporgenza avente per oggetto
il canale di gronda in discussione.
La
convenuta, preclusa in causa, nel suo allegato conclusionale si è opposta alla
domanda sostenendo il carattere illecito della costruzione del canale di gronda
alla quale ella si era tempestivamente opposta.
-
Con
il querelato giudizio il primo giudice, accertata la realizzazione in concreto di
tutti i presupposti di cui all’art. 674 cpv. 3 CC, ha concluso all’accoglimento
dell’istanza ordinando l’iscri-zione a favore del fondo di proprietà __________
e a carico del fondo di proprietà __________ di un diritto di sporgenza
inerente il canale di gronda esistente lungo il corpo avanzato dell’edificio di
proprietà degli istanti. Con lo stesso giudizio il primo giudice ha accertato
la caducità dell’ordine di demolizione di cui alla sentenza 3 settembre 1996
del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città.
-
Con
il presente tempestivo gravame, __________ è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente
applicato il diritto sostanziale riconoscendo agli istanti il diritto alla
costituzione di una servitù di sporgenza sul canale di gronda sottostante il
terrazzo del loro edificio. Lamenta anche un’errata assunzione e valutazione di
prove.
Con
osservazioni 10 ottobre 1997 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove.
Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando
viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o
quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid.
2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
- Nella
fattispecie potrebbe porsi il problema della proponibilità della domanda a fronte
della decisione pretorile 3 settembre 1996 che, fra le stesse parti, ha deciso
-in accoglimento dell’i-stanza di __________ - di far ordine ai signori
__________ “di eliminare a loro spese il canale di gronda sporgente sul fondo
part. no. __________ RFD di __________...”.
A
prescindere dalla proponibilità della domanda in sé, evidentemente fintanto che
la sporgenza sussista (Meier-Hayoz, Comm. di Berna, 1965, n. 51 ad art.
674 CC), sta però il fatto che un’eventuale eccezione di res judicata
(questione non sollevata dalla ricorrente) avrebbe dovuto essere
tempestivamente promossa in questa causa, ciò che non è avvenuto (art. 78 cpv.
2 e, in particolare 98 CPC).
- Per
quanto concerne l’applicabilità dell’art. 674 cpv. 3 CC, qualora l’opera sporgente
sia fatta senza diritto, ma il vicino danneggiato non abbia fatto opposizione a
tempo debito malgrado che fosse riconoscibile, il giudice può, se le
circostanze lo esigono, accordare mediante equa indennità al costruttore in
buona fede il diritto reale sull’opera o la proprietà del terreno (cpv. 3).
L’onere
della prova circa la tempestività dell’opposizione compete alla parte che se ne
prevale, ritenuto comunque che determinante non è il momento dell’effettiva conoscenza
della sporgenza bensì quello a far tempo dal quale la stessa era oggettivamente
riconoscibile (Meier-Hayoz, op.cit., n. 39 ad art. 674 CC).
Nel
caso concreto, l’accertamento del primo giudice secondo il quale la convenuta
non ha provato di essersi tempestivamente opposta alla sporgenza, non è
arbitrario in quanto confortato dalle risultanze istruttorie dalle quali emerge
che la prima doglianza della convenuta risale all’11 gennaio 1993 (doc. A, inc.
4550), mentre il canale di gronda -del quale non è stato possibile stabilire
l’anno di costruzione- esisteva ed era oggettivamente riconoscibile già nel
1988, anno durante il quale la ditta __________ ha proceduto ad opere da
lattoniere tra le quali la sostituzione dei canali di gronda sullo stabile
degli istanti (doc. A, inc. IU 96.199; teste __________ inc. 4550).
- Due
sono le censure sollevate dalla ricorrente su questo punto. La testimonianza
__________ non sarebbe completa per un’omis-sione di protocollo (ma su tale
fatto la ricorrente -presente all’as-sunzione del teste- non ha formulato
nessuna tempestiva osservazione) e non sarebbe fedefacente. Il giudice tuttavia
valuta le prove secondo il suo libero apprezzamento (art. 90 CPC) e può essere
indotto a scostarsi dalle affermazioni di un teste quando disponga di elementi
autorevoli in contrario senso: ciò che nel concreto non è dato.
Sulla
portata probatoria del doc. A (fattura __________ del 20 giugno 1988) non v’è
stata contestazione dei fatti, né la ricorrente vi ha accennato nel suo esposto
conclusionale: comunque la stessa ammette che l’opera potrebbe essere stata
eseguita dopo il decesso di sua madre, avvenuto nel 1988.
Il
giudizio impugnato, su questo aspetto, è pertanto corretto.
In
merito al requisito della buona fede degli istanti -contestata dalla convenuta-
occorre rilevare che la stessa deve essere interpretata in senso ampio e va
ammessa ogni qual volta possa essere escluso un comportamento scorretto o
moralmente riprovevole, in particolare ogni qualvolta si possa escludere che l’au-tore
della sporgenza sapesse di costruire senza diritto (Meier-Hayoz, op.cit.,
n. 66 segg. ad art. 674 CC).
In
concreto, non risulta, e neppure la convenuta lo ha provato, che gli istanti o
i loro predecessori abbiano posato il canale di gronda sapendo di invadere la
proprietà della convenuta. Al contrario, dalle risultanze della causa contro di
loro promossa dalla convenuta con petizione 18 dicembre 1993 (inc. 4550), si
evince che le controparti hanno sempre ritenuto che il canale controverso fosse
garantito dalla servitù di scolo delle acque piovane iscritta a favore del loro
fondo. Ciò basta per escludere la loro malafede: comunque per far apparire non
arbitrarie le conclusioni del primo giudice.
-
L’inutilità
attuale del canale di gronda è processualmente un fatto nuovo allegato dalla
ricorrente e quindi inammissibile (art. 321 CPC). Comunque, la conclusione del
primo giudice secondo la quale il mantenimento del canale di gronda sarebbe giustificato
dalle circostanze del caso concreto, non è arbitraria poiché all’utilità della
gronda per lo stabile degli istanti ai fini della raccolta dell’acqua piovana,
la convenuta non ha opposto alcun pregiudizio per la sua proprietà (Meier-Hayoz,
op.cit., n. 69 segg. ad art. 674 CC) di modo che, dal punto di vista della proporzionalità,
la decisione del primo giudice non appare oltremodo gravosa per la convenuta.
-
Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di
cassazione invocato, in particolare non quello dell’errata applicazione dell’art.
674 CC da parte del primo giudice, deve essere respinto.
Tasse,
spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 9 settembre 1997 di __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 300.–
già
anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla controparte fr. 400.– a titolo di ripetibili per questa sede.
- Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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