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Numero d'incarto:
16.1997.88
Data decisione, Autorità:
28.11.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00088
Lugano
28 novembre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 18 agosto 1997 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 7 luglio 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella
causa civile inappellabile promossa con istanza 23 aprile 1996
da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’999.50
oltre accessori nonché il
rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no.
__________ dell’UE di
Lugano, domande accolte dal primo giudice salvo per quanto attiene
alla pronuncia del
rigetto definitivo dell’opposizione;
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
- Con istanza 23
aprile 1996 __________, titolare del __________ a __________, ha convenuto in
giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’999.50 a saldo
della fattura emessa il 16 marzo 1995 per lavori di riparazione eseguiti sul
veicolo di quest’ultimo (doc. A)
Il convenuto si è opposto
alla pretesa avversaria contestando l’effettiva esecuzione dei lavori fatturati
nonché la necessità dell’intervento, con particolare riferimento alla
sostituzione delle pastiglie dei freni e delle gomme alla quale aveva
provveduto poco tempo prima il precedente proprietario __________.
-
Con il querelato
giudizio il pretore, ritenuta provata l’esecuzione delle prestazioni litigiose,
ha concluso all’accoglimento dell’istanza.
-
Con il presente
tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 20
agosto 1997, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone
l’annullamento. Il ricorrente rimprovera innanzitutto al primo giudice di
essersi riferito alla lettera 25 luglio 1995 allegata al doc. D sebbene questo
documento sia stato prodotto irritualmente e non doveva quindi essere
considerato ai fini del giudizio. Rimprovera inoltre al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ritenendo provata
l’esecuzione dei lavori da parte dell’istante.
Con osservazioni 12
settembre 1997 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente il proprio
gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III
130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
- La censura secondo
la quale il primo giudice avrebbe assunto agli atti la lettera 25 luglio 1995
del convenuto -lettera che l’istante ha allegato al modulo per il collaudo-
sebbene prodotta irritualmente, merita di essere accolta. Infatti, come risulta
dal verbale di udienza del 25 giugno 1996 il pretore, accogliendo la domanda
dell’istante, ha ammesso il richiamo dall’Ufficio della circolazione di Camorino
del modulo per il collaudo del veicolo del convenuto (art. 215 CPC). Poiché il
richiamo era limitato a questo documento, il pretore avrebbe dovuto
estromettere la lettera 25 luglio 1995 allo stesso allegato
Comunque, anche
indipendentemente dall’errata assunzione agli atti di questo scritto del
convenuto, la sentenza pretorile che ha concluso al benfondato della pretesa di
parte istante non può essere condivisa.
L’art.
8 CC pone a carico della parte che intende dedurre il proprio diritto da una
circostanza di fatto l’obbligo di provare detta circostanza, ritenuto che la
mancanza di questa prova obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi
pretende l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art.
8 CC; Guldener, Schw. Zivilprozessrecht, 1979, pag. 166).
In concreto, di fronte
alle contestazioni del convenuto in merito all’effettiva esecuzione di
determinati interventi da parte dell’istante, con particolare riferimento alla
sostituzione delle pastiglie dei freni e dei pneumatici, incombeva a
quest’ultimo provare di aver eseguito questi lavori, prova che egli avrebbe
peraltro potuto facilmente apportare proponendo ad esempio l’audizione del
meccanico al quale era stato affidato l’incarico.
Neppure giova all’istante
la produzione delle fatture doc. B e C
-dalle quali egli non ha
peraltro dedotto nulla- che attestano unicamente l’acquisto di determinati
pezzi dal proprio rivenditore senza che vi sia una prova che parte di questi
pezzi siano stati montati sul veicolo del convenuto. Mancando l’accertamento
dell’effettuazione dei lavori, è inutile ogni indagine sulla loro necessità,
argomento che sembra aver condizionato la decisione del primo giudice.
Il ricorso, che ha
evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve così essere accolto.
- Accogliendo il
ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la
Camera è tenuta a decidere il merito della controversia.
Poichè il convenuto ha
sostanziato la propria contestazione limitatamente alla sostituzione delle
pastiglie dei freni (fr. 230.05) e dei pneumatici (fr. 866.40), la pretesa di
parte istante deve essere accolta per le altre poste fatturate (fr. 831.75) non
essendo peraltro contestata la preparazione del veicolo al collaudo. Ne
discende che l’istanza deve essere accolta limitatamente a fr. 831.75 oltre
interessi del 5% dal 23 aprile 1996 (data dell’istanza, prima interpellazione
agli atti art. 102 CO). Come correttamente rilevato dal primo giudice non ci si
può invece pronunciare sul rigetto dell’opposizione non avendo l’istante
prodotto il relativo PE.
- Tasse, spese e
ripetibili seguono la soccombenza che può essere suddivisa tra le parti in
ragione di un mezzo ciascuna per entrambe le sedi, compensate le ripetibili di
primo e secondo grado (art. 148 CPC).
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
I. Il ricorso per
cassazione 18 agosto 1997 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza
7 luglio 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3, è annullata e
sostituita dal seguente giudicato:
- L’istanza è
parzialmente accolta.
Di conseguenza
__________ è condannato a
pagare a __________
l’importo di fr. 831.75 oltre
interessi del 5%
dal 23 aprile 1996.
- La tassa di
giustizia di fr. 200.- e le spese, da anticipare
dall’istante,
rimangono a suo carico per la metà, mentre la
rimanenza deve
essere posta a carico del convenuto.
Compensate le
ripetibili.
II. Le spese del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
150.-
b) spese fr.
50.-
fr.
200.-
già anticipate dal
ricorrente, rimangono a suo carico per un mezzo mentre la rimanenza deve essere
posta a carico del resistente. Compensate le ripetibili.
III. Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 3
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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